Volontario CAI Vittima del Dovere: la sentenza

Una sentenza rivoluzionaria ha esteso la pletora di coloro che hanno diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere. Per la prima volta a un volontario vittima è stato infatti riconosciuto questo status.

Chi sono le vittime del dovere?

I benefici delle Vittime del Dovere spettano ai dipendenti, civili e militari dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. Spettano quindi ai dipendenti della Magistratura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizie municipali, ma anche agli ex-militari di leva. Spetta inoltre a tutti i cittadini che abbiano prestato assistenza ad un pubblico ufficiale, su richiesta di quest’ultimo, a prescindere dalla loro appartenenza ai Corpi dello Stato o alla P.A.

L’art. 1 della legge 266/05, comma 563, definisce Vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o rimasti invalidi in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità. Con quest’ultimo caso, il Legislatore ha inteso tutelare coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto “fuoco amico”.

Chi sono gli equiparati a vittime del dovere?

L’art. 1 della legge 266/05, comma 564, definisce equiparati alle Vittime coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Interpellato dal Ministero della Difesa, il Consiglio di Stato ha chiarito che sono missioni tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato e ampliato l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato. Tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio, purché caratterizzati da rischi eccedenti l’ordinarioo, rientrano nel concetto di missione.

Per ottenere lo status di equiparati a vittime del dovere bisogna quindi dimostrare che le particolari condizioni ambientali od operative affrontate durante lo svolgimento della mansione assegnata siano risultate tali da innalzare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti.

amianto legislazione

La storia del volontario vittima, morto per salvare un collega di cordata

La vittima è un esperto rocciatore e istruttore del CAI, nonché caposquadra del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Nel 1988 stava effettuando una scalata addestrativa con la sua squadra. Durante la discesa, uno dei membri della squadra perse l’equilibrio e rimase sospeso nel vuoto, esposto a una cascata d’acqua ghiacciata. Il caposquadra si calò per salvarlo, ma entrambi persero la vita a causa del gelo.

Il Ministero degli Interni si oppose al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere richiesto dai famigliari della vittima. Questo perché non si trattava di un dipendente pubblico né gli era stato richiesto ufficialmente di intervenire in un’operazione di soccorso.

Una decisione che cambia la giurisprudenza

Dopo sette anni di battaglie legali la Cassazione ha riconosciuto che il rocciatore era un componente qualificato delle forze di Soccorso Pubblico, anche se volontario. Inoltre, la sua azione in emergenza non poteva essere subordinata a un incarico ufficiale e ad una richiesta ufficiale di intervento.

Questa sentenza apre nuove possibilità non solo per i familiari delle vittime, ma anche per i volontari che riportano invalidità permanenti durante le loro attività.

Servizio di consulenza

biodiversità
biodiversità