Pensioni amianto: come funziona il prepensionamento

I lavoratori esposti alle fibre killer dell’amianto hanno diritto alle pensioni amianto, come la pensione anticipata amianto. Il fine è quello di evitare al lavoratore ulteriori esposizioni che potrebbero aggravare la malattia o scatenarla.

La legge prevede due possibilità per i lavoratori esposti: il ricorso ai benefici contributivi o il prepensionamento amianto (solo nel caso in cui venga diagnosticata una malattia amianto riconosciuta come malattia professionale).

L’Osservatorio Vittime del Dovere tutela i lavoratori in tutti gli ambiti del diritto del lavoro e offre consulenza gratuita per la richiesta di prepensionamento amianto/pensione di inabilità amianto, pensione ai superstiti e per l’ottenimento di tutte le tutele previste per le vittime delle fibre di asbesto.

Indice dei contenuti

Pensioni amianto: cosa sono?
Pensione di inabilità: cos’è?
La legge prepensionamento amianto
Benefici contributivi amianto
Come richiedere la pensione amianto
Pensione ai superstiti
Pensione privilegiata

Tempo stimato di lettura: 10 minuti

Pensioni amianto: cosa sono?

La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti, indiretta).

La pensione di inabilità spetta a coloro che risultano inabili al lavoro. In caso di esposizione all’amianto, indipendentemente dal possesso del requisito contributivo e in caso di riconoscimento da parte dell’INAIL, o di altre amministrazioni competenti, delle patologie di origine professionale (causa di servizio o malattia professionale), si ha diritto alla pensione di inabilità INPS. Questo anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività di lavoro.

In Italia, la pensione del genere di prestazione previdenziale è prevista dall’art. 38 della Costituzione per le situazioni di bisogno indicate dalle leggi dello Stato.

Il sistema pensionistico pubblico è finanziato con l’imposizione fiscale, diretta o indiretta, a seconda dei soggetti contribuenti. Nel caso di gestioni in deficit il finanziamento è integrato con ulteriori trasferimenti dalla fiscalità generale.

La pensione vitalizia costituisce quindi una rendita che si sostituisce alla rendita da lavoro in tutte quelle situazioni in cui non è più possibile lavorare.

Evitare le esposizioni all’amianto

L’amianto è un potente cancerogeno la cui pericolosità è confermata dalle monografie dello IARC. I minerali di amianto si sfaldano in fibre longitudinali via via più sottili chiamate fibrille. Una volta ingerite o inalate, provocano gravi danni alla salute: infiammazioni (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici) e cancro. Tra queste il mesotelioma è una delle più gravi e ad esito quasi sempre infausto e può essere causato esclusivamente dall’esposizione alle fibre di amianto.

L’unico modo per evitare il rischio di contrarre una malattia asbesto correlata è quello di evitare l’esposizione ai minerali di asbesto. Non esiste infatti una soglia al di sotto della quale si azzera il rischio di ammalarsi di una malattia asbesto correlata. La bonifica amianto permette di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e di vita. Nel frattempo l’unica possibilità per evitare l’esposizione consiste nella pensione anticipata dei lavoratori esposti.

Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia – Ed.2022 dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Vittime del Dovere, riporta i dati delle esposizioni attuali e l’allarmante numero di edifici in cui sono ad oggi presenti le fibre di amianto. Si può richiedere con l’esposizione ad amianto prepensionamento.

Pensione di inabilità: cos’è?

La pensione di inabilità è pagata dall’INPS ai lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Per ottenere la pensione di invalidità è necessario possedere la totale inabilità, pari al 100%.

A questo si aggiungono altri requisiti:

  • reddito annuo personale non superiore a € 16.664,36 (circolare Inps n. 186 del 21.12.2017);
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • cittadinanza italiana / residenza in Italia, o essere straniero con permesso di soggiorno superiore all’anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998).

Approfondisci dal sito INPS

Pensione di invalidità e mesotelioma

Come già accennato, alcune malattie causate dall’asbesto provocano un danno biologico molto grave, come nel caso del mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericaridico e della tunica vaginale del testicolo).

In questi casi è possibile ottenere la pensione di invalidità che esclude però l’accesso alla rendita INAIL e ad altri benefici previsti dalla legge per le malattie amianto.

La legge prepensionamento amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, aveva accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Vittime del Dovere. Aveva sancito il diritto all’immediato pensionamento per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento di asbestosi, tumore dei polmoni o mesotelioma quali malattie di origine professionale.

Con la riforma del 2019/2020 è stata ampliata la platea degli aventi diritto alla pensione di inabilità amianto a tutti coloro che abbiano contratto una malattia amianto correlata, indipendentemente dai requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e dal tipo di malattia.

I criteri e le modalità che definiscono la concessione del trattamento previdenziale sono contenuti nel D.M. del 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

La procedura di pensionamento immediato per le vittime di amianto può essere adottata solo se, anche con l’accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5), non si matura il diritto a pensione immediata vittima di amianto.

Pensioni amianto e benefici contributivi

Le patologie amianto se riconosciute come malattia professionale (tecnopatia), danno diritto alle vittime di amianto di accedere alle maggiorazioni amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992), con il coefficiente 1,5. In altre parole, ogni anno di esposizione vale un anno e mezzo ai fini del prepensionamento per amianto, o ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.

Per i lavoratori che hanno lavorato nei luoghi oggetto di atto di indirizzo ministeriale, è previsto il prolungamento e la maggiorazione della pensione con il coefficiente 1,5 dal 1992 e fino all’inizio delle bonifiche dell’amianto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).

In alcuni casi, però, se il lavoratore vittima è molto giovane oppure non arriva all’anzianità contributiva, dovrebbe continuare a lavorare fino alla maturazione del diritto a pensione. Grazie alla pensione di inabilità amianto può invece chiedere di essere immediatamente collocato in pensione.

Benefici amianto art. 13 comma 7 Legge 257/1992

Per i lavoratori esposti ad amianto che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione immediata, non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.

A prescindere dal grado di invalidità, si ha diritto ai benefici contributivi con l’art. 13 co. 7 L. 257/92.

Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo  contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque.

Questo è molto importante, perché la pensione di inabilità INPS non è cumulabile con le prestazioni INAIL. Coloro che hanno chiesto ed ottenuto la pensione di inabilità INPS si vedono precluso il diritto alle prestazioni INAIL e alle relative rivalutazioni pensionistiche permesse dai benefici contributivi amianto.

Pensioni amianto: prepensionamento per malattia professionale

Il prepensionamento per malattia amianto si lega al prepensionamento per invalidità, nonostante non preveda l’inabilità al lavoro al 100%. Il concetto è legato al prepensionamento INPS di invalidità.

L’INPS, per interpretare le norme sul prepensionamento per malattia amianto, ha emanato la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020.

Nel complesso, con l’art. 41 bis, D.L. 34/2019, convertito con legge 58 del 2019, e con la successiva Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 è stato possibile applicare il diritto al prepensionamento a tutte le vittime di malattie professionali asbesto correlate.

Come richiedere la pensione invalidità amianto

Come si fa ad ottenere la pensione di inabilità dell’INPS per malattie amainto? Qui di seguito trovate un vademecum.

  • Entrare nel sito INPS.
  • Digitare su “Cerca” (in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”.
  • Si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre e cliccare anche qui su “Pensione di inabilità”.
  • A questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio ed inserire i vostri dati tramite identità SPID.

Il termine per la richiesta di riconoscimento della pensione d’inabilità è il 31 marzo 2023. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Si precisa nuovamente che la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita o indennizzo INAIL.

Pensioni dovute ai superstiti o di reversibilità

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto deceduto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione. In questo ultimo caso però il trattamento viene definito “pensione indiretta” e spetta solo se il soggetto ha maturato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui 3 anni, come minimo, nei 5 anni che precedono la data della morte.

A chi spettano le pensioni amianto?

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite anche separato o divorziato se titolare di assegno divorzile, ai figli (anche adottivi o affiliati) minorenni o inabili al lavoro, studenti entro il 21° anno di età o 26° se universitari e a carico. Spetta anche ai nipoti a carico del pensionato alla sua morte e ai genitori e fratelli e sorelle del pensionato defunto, sempre se a carico.

Chi percepisce la pensione di reversibilità ha diritto, al raggiungimento dei requisiti, anche alla pensione di vecchiaia. Percepirà, quindi, il trattamento diretto (pensione INPS) e il trattamento indiretto (pensione di reversibilità).

Pensioni amianto ai superstiti

I superstiti, eredi legittimi del pensionato deceduto, possono quindi ottenere la pensione di reversibilità. Oltre a questa gli spettano la Rendita INAIL e l’accesso al Fondo Vittime Amianto e tutti i benefici maturati in vita dalla vittima dell’amianto. Ad essi si aggiunge il risarcimento dei danni differenziali a cui hanno diritto la vittima e gli eredi che oltre al danno biologico coprono il danno morale, esistenziale e tanatologico. I superstiti possono ottenere anche il risarcimento dei danni subiti iure proprio (leggi tutto sul risarcimento danni amianto e sul risarcimento ai familiari superstiti).

Riconoscimento pensione privilegiata

La pensione privilegiata è la pensione che viene corrisposta ai dipendenti delle Forze Armate e Comparto di Sicurezza che abbiano contratto un’infermità a causa del servizio svolto, compresa quella causata dalle malattie amianto.

Questo trattamento previdenziale è denominato “privilegiato” perchè è slegato sia dal possesso di una determinata età anagrafica sia dal possesso del requisito assicurativo e contributivo.

A seguito della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), dal 6 dicembre 2011 i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (EsercitoMarinaAeronautica, e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, con esclusione dei dipendenti civili.

L’attribuzione di questi benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente (tabelle A e B del D.P.R. 30.12.1981, n. 834).

Amianto e pensione: consulenza gratuita

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