Causa di servizio: come richiedere l’indennità

Causa di servizio: Gli infortuni sul lavoro sono sempre più frequenti. In alcuni casi si tratta della formazione di patologie particolarmente gravi, con danni addirittura irreversibili. Come fare a riconoscere una causa di servizio? Cerchiamo di scoprirlo insieme e di valutare tutte le opzioni possibili per la richiesta di un risarcimento adeguato ai danni subiti

La causa di servizio è il riconoscimento dell’insorgenza di una malattia o un’infermità di un dipendente sul proprio posto di lavoro. Nel privato, il suo corrispettivo prende il nome di Infortunio sul lavoro. Si definisce come malattia professionale e riguarda tutti i dipendenti dell’amministrazione pubblica e delle Forze Armate e di Polizia. Quindi si considera anche infortunio sul lavoro personale militare.

Se un dipendente pubblico subisce una lesione fisica o contrae una malattia per causa di servizio o infermità durante le ore di lavoro (svolgendo, quindi, la propria attività lavorativa), ha diritto a un’indennità se si riconosce un nesso tra lavoro e malattia. È il caso di tutti i dipendenti che sono stati a contatto con sostanze cancerogene come l’amianto, la cui rimozione è diventata obbligatoria dal 1992.

L’Osservatorio Vittime del Dovere rappresenta e tutela le vittime del dovere, come tali le vittime del lavoro. Per chiedere ed ottenere tutela legale per l’ottenimento della causa di servizio rivolgiti al nostro team e chiedi la consulenza gratuita.

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Richiedere un’assistenza gratuita è possibile: come fare

Per richiedere assistenza gratuita, è possibile mettersi in contatto con L’Osservatorio Vittime del Dovere. Questa associazione in collaborazione con l’Avv. Ezio Bonanni (presidente di ONA) si occupa da tantissimi anni di assistere tutte le vittime del lavoro intenzionate a richiedere un’indennità per causa di servizio. Tale indennità, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, riconosce la qualità della vittima del dovere, se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali e/o operative straordinarie. Tutte le vittime del dovere, se le condizioni lo permettono, hanno diritto a un risarcimento – anche integrale – dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.

Insieme al suo staff di avvocati online, l’avvocato Ezio Bonanni offre assistenza anche a tutte le vittime del lavoro a causa dell’amianto. Tutela i loro diritti e il riconoscimento legittimo della loro causa servizio.

Per richiedere assistenza legale, è necessario compilare il form presente sul sito delle Vittime del Dovere o chiamare il numero verde  800 034 294.

Causa di servizio: chi ha diritto a ottenere un’indennità

Il Decreto Salva Italia del 2011 (art. 6, Decreto Legge 201/2011) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza dovute alla causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione per causa di servizio privilegiata. In questi casi, però, è possibile ancora richiedere un’indennità per l’aggravamento di patologie preesistenti. Tale causa di servizio  aggravamento deve essere dovuta a condizioni lavorative ordinarie o straordinarie.

Il personale di pubblico impiego, dunque, ha diritto unicamente all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dell’INAIL, con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.lgs. 38/2000.

Chi dovesse risultare titolare di causa di servizio prima del 2011, continua a beneficiare della legge precedente. Può ottenere il riconoscimento dell’aggravamento secondo i termini di legge e fare domanda aggravamento causa di servizio. Lo stesso vale, poi, per tutte le domande effettuate prima della fine del 2011, che seguiranno l’iter causa di servizio e riconoscimento causa di servizio benefici.

Sono esenti, invece, dall’intervento normativo di cui all’art. 6, L. 201/2011 i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (causa di servizio Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile ( causa di servizio Carabinieri, causa di servizio Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, cause di servizio Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico. Per tutte le figure sopra descritte, rimane in vigore la precedente normativa.

Causa di servizio: che presupposti ci sono

Per poter richiedere e ottenere un’indennità, è fondamentale che sia riconosciuta la dipendenza della causa di servizio e che, quindi, la malattia o infermità sia strettamente collegata con il lavoro svolto, in via ordinaria o straordinaria, dal dipendente che ne fa richiesta.

La causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa, contribuendo, in forma considerevole, all’aggravamento di altri fattori preesistenti o alla comparsa di malattie e disturbi collegate alla circostanza del lavoro svolto.

Secondo la Legge 214 del 22 dicembre 2011, il diritto al riconoscimento della causa di servizio militare è appannaggio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Le categorie di cause di servizio militari sono Forze Armate e dei corpi a ordinamento militare, la Polizia, la Polizia Penitenziaria, Il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco.

Causa di servizio: le procedure per il riconoscimento

Una volta accertato il collegamento tra la malattia e il luogo di lavoro, è possibile presentare la domanda amministrativa per ottenere l’invalidità di servizio e l’equo indennizzo o la pensione anticipata per causa di servizio, a seconda della figura professionale che ne fa richiesta. Per esempio può essere riconosciuta cause di servizio Carabinieri.

La domanda causa di servizio va presentata all’ufficio preposto, direttamente sul proprio posto di lavoro. In alternativa ci si può rivolgere al comando preposto, nel caso in cui la causa di lavoro avvenga in ambito militare. Va presentata entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia per la prima volta.

In alternativa si può compilare modello c causa di servizio. È una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il modello c per causa di servizio viene avviato dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di infortunio per causa violenta, a causa del quale si sono rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.

Se il rapporto di lavoro è cessato, nel frattempo, è possibile fare richiesta fino ai 5 anni successivi all’interruzione lavorativa (10 anni, se il dipendente è affetto da morbo di Parkinson).

Se si riscontrano patologie asbesto correlate, è possibile collegare la latenza di determinate malattie a causa della presenza di amianto sul posto di lavoro. Queste possono essere comprese tra le malattie riconosciute causa di servizio.

Cosa sono le patologie asbesto correlate?

Si tratta di tutte quelle patologie risultate dal contatto diretto e prolungato con l’amianto, sostanza riconosciuta come potenzialmente tossica e cancerogena, come afferma lo IARC nella sua ultima monografia.

È stata ritenuta illegale già nel 1992. Un tempo si utilizzava per coibentare gli edifici, ma ci si è resi conto che una volta logorato rilasciava particelle che, respirate, potevano rivelarsi pericolose per l’uomo, al punto da provocargli problemi respiratori o addirittura tumori. Queste sono patologie riconosciute come causa di servizio.

Come richiedere l’indennità della causa di servizio

La domanda amministrativa per richiedere l’indennità della causa di servizio deve contenere tutti i referti medici che riconoscono il nesso causale tra il lavoro svolto e la lesione subita. La malattia deve essere compresa tra patologie riconosciute per causa di servizio.

Oltre a queste documentazioni, è necessario indicare il tipo di infermità subita, le condizioni che hanno determinato la presenza dell’infermità, le conseguenze oggettive sullo stato psicofisico e sull’idoneità al servizio. Tale domanda sarà sottoposta all’amministrazione di appartenenza, che la farà esaminare poi dal comitato di verifica per le cause di servizio (noto anche come Commissione Medica Ospedaliera – CMO), come da D.P.R. 461/01.

Il CMO ha, infatti, lo scopo di accertare il nesso causale per le malattie riconosciute per causa di servizio (anche in caso di decesso in conseguenza al lavoro svolto). Come già anticipato, non è necessario che la causa del lavoro sia l’unica condizione, ma che si presenti almeno come concausa rilevante (letteralmente “efficiente e determinante”, ai sensi dell’art. 64, D.P.R. 1092/73. Prima di sottoporre la domanda al CMO, l’Amministrazione di appartenenza ha l’obbligo di verificarne la validità. Non tutte le domande, infatti, hanno esito positivo, poiché è necessario che determinati parametri siano soddisfatti nella loro interezza.

L’operato dell’avvocato Ezio Bonanni, tuttavia, mira a scardinare questo meccanismo. Se la Pubblica Amministrazione o il Ministero della Difesa dichiarano l’inammissibilità di una domanda, stanno in realtà violando il principio di legalità e ledendo, così, anche i diritti delle vittime (e dei familiari delle vittime, in caso di decesso).

Come si può dimostrare un nesso causale

Secondo il Consiglio di Stato 837/2016, “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia causa di servizio in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.

Le tabelle A e B di causa di servizio

Esistono due causa di servizio tabelle che definiscono la percentuale invalidante di infermità.

La tabella causa di servizio di tipo A si riferisce a un livello di invalidità che va dal 100% al 20%. Si suddivide in 8 categorie:

Tabella A causa di servizio

  • 1° categoria (100-80%);
  • 2° categoria (80-75%);
  • 3° categoria (75-70%);
  • 4° categoria (70-60%);
  • 5° categoria (60-50%);
  • 6° categoria (50-40%);
  • 7° categoria (40-30%);
  • 8° categoria (30-20%).

Per causa di servizio tabella B si riferisce a tutte le invalidità più lievi, che si aggirano tra il 20 e il 10%.

Il livello di invalidità per le tabelle causa di servizio è determinato da una commissione medica, che sottoporrà il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio. In caso di conferma, il risultato va ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente che ne ha fatto richiesta.

Se il parere è negativo, la persona interessata può impugnare nuovamente il decreto in sede giurisdizionale.

In caso di concausa, è sufficiente che nel dipendente sia evidente una predisposizione alla patologia che si è venuta a formare a seguito del lavoro svolto.

Come ottenere una pensione di invalidità per servizio

Una volta consultate cause di servizio tabelle, la vittima di causa di servizio può avere diritto a una pensione di invalidità per causa di servizio con l’incremento del suo attuale stipendio. L’incremento è del 2,5% se la categoria di riferimento è tra le prime 6 (come causa di servizio tabella A); raggiunge, invece, l’1,25% se l’invalidità rientra nelle ultime 2 categorie.

Chiunque risulti invalido per servizio e faccia parte delle prime 4 categorie, può presentare anche una domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto, fino a un massimo di 5 anni totali.

Cos’è un equo indennizzo e come richiederlo

Tra le indennità che è possibile percepire per causa di servizio, compare anche l’equo indennizzo, una prestazione economica una tantum (da corrispondere, cioè, in un’unica soluzione) che il datore di lavoro è tenuto a versare al suo dipendente, laddove sia riscontrata la causa di servizio.

È possibile fare richiesta presentando una domanda contestuale a quella per la causa di servizio entro 6 mesi dalla notifica di riconoscimento della causa di servizio stessa (o entro 6 mesi dalla data in cui si è presentata la patologia per la prima volta). I termini da rispettare sono fondamentali, perché in caso di ritardi nell’invio decade il diritto a ottenere il beneficio.

L’equo indennizzo si ottiene solo se è confermato il nesso concausale, se l’invalidità è permanente e se l’infermità rientra in una delle categorie presenti nella tabella di tipo A precedentemente illustrata.

In caso di esito positivo della richiesta della pensione causa di servizio di invalidità, l’equo indennizzo può essere erogato ma in forma ridotta.

Se la patologia, nel corso del tempo, tende ad aggravarsi, è possibile effettuare una domanda di aggravamento per causa di servizio. L’aggravamento causa di servizio consiste nel richiedere una revisione dell’equo indennizzo già concesso, ai sensi dell’art. 14 comma 4, dpr 461, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Pensione privilegiata e causa di servizio

Nel caso in cui la malattia risulti totalmente invalidante per il dipendente, è possibile richiedere una pensione privilegiata per causa di servizio. Esistono diverse pensioni privilegiate per ogni categoria delle Forze Armate. Per esempio esistono: pensione privilegiata Vigili del Fuoco, pensione privilegiata Comparto Sicurezza, pensione privilegiata Guardia di Finanza, pensione privilegiata Forze di Polizia e pensione privilegiata Carabinieri (leggi tutto sulle pensioni).

Anche in questo caso è fondamentale rispettare i termini richiesti e presentare domanda entro 5 anni dalla fine del servizio (10 anni, nel caso di morbo di Parkinson). I limiti temporali decadono nel caso in cui è stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Cos’è la pensione privilegiata e differenze con l’invalidità

A differenza della pensione di invalidità (in cui può essere rilevata anche solo una condizione fisica di inabilità all’attività lavorativa), nel caso delle pensioni privilegiate per causa di servizio è fondamentale che l’infermità (e in alcuni casi il decesso) sia strettamente collegata al tipo di lavoro svolto.

La pensione privilegiata causa di servizio si può ottenere anche se il dipendente ha già ottenuto l’equo indennizzo.

L’erogazione di causa di servizio pensione privilegiata spetta all’INPS (che ora fa anche le voci dell’INPDAP, originariamente a capo dell’erogazione e gestione di questo tipo di prestazioni pensionistiche.

Leggi tutto sulla pensione di invalidità amianto e pensioni amianto

Causa di servizio militari e pensione privilegiata

Se a richiedere la pensione privilegiata è un militare, dovrà affidarsi alle disposizioni del suo organo di appartenenza, come previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973. In caso di esito positivo, il militare che ha fatto richiesta di indennità ha diritto a una pensione, se le lesioni sono permanenti e non prevedono miglioramenti (ai sensi dell’art. 67, d.p.r. 1092/1973); in caso contrario, però, può richiedere un assegno rinnovabile (ai sensi dell’art. 68, d.p.r. 1092/1973).

Nel caso in cui le lesioni corrispondono alla categoria riportata nella tabella B causa di servizio, è possibile richiedere un’indennità una tantum che corrisponda a una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino a un massimo di 5 anni, a seconda della gravità dell’infermità riscontrata (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980).

Assenze per causa di servizio nei dipendenti pubblici

Se si riconosce la causa di servizio, il dipendente ha anche diritto ad assentarsi dal lavoro, per infortunio o malattia, a seconda del contratto che ha stipulato con la sua azienda.

Anche i dipendenti pubblici che lavorano nelle scuole hanno diritto alla causa di servizio se si sono ammalati sul posto di lavoro. I dipendenti pubblici possono richiedere la malattia per causa di servizio dipendenti pubblici. Oltre a causa di servizio dipendenti pubblici possono continuare a percepire l’intera retribuzione fino a un massimo di 36 mesi. Lo stesso vale anche per i dipendenti degli enti locali.

Le vittime del dovere: chi sono e a cosa hanno diritto

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con il D.P.R. 243/2006), in riferimento all’art. 1 commi 562, 563, 564 e 565, ha ammesso la retroattività, ampliando così la nozione preesistente di Vittime del Dovere. Tale riconoscimento è stato esteso ai dipendenti pubblici, ampliando la platea prevista dall’art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466.

Per Vittime del Dovere (art. 1, co. 563, L. 266/2005) si intendono tutti coloro che hanno subito lesioni, anche mortali, per causa di servizio – e quindi sul posto di lavoro e in orario lavorativo. Le lesioni subite sono avvenute:

  • per contrastare ogni tipo di criminalità;
  • mentre si svolgeva un servizio di ordine pubblico;
  • durante la vigilanza a infrastrutture civili e militari;
  • nelle operazioni di soccorso;
  • durante l’attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (contesti non necessariamente ostili).

Equiparati alle vittime del dovere

Per soggetti equiparati alle vittime del dovere si intendono coloro che abbiano perso l’integrità fisica in condizioni particolari, come ad esempio le missioni di guerra o in caso di condizioni ambientali particolari, che si siano rivelate più pericolose del previsto, perché il rischio si è rivelato persistente. Tale categoria è stata inserita grazie al comma 564, dell’art. 1, L. 266/2005.

Sono ritenuti equiparati alle vittime del dovere:

  • magistrati ordinari;
  • Arma dei Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza;
  • Agenti di Custodia;
  • Corpo Forestale dello Stato;
  • funzionari di pubblica sicurezza;
  • Corpo di Polizia femminile;
  • personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;
  • Vigili del Fuoco;
  • membri delle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso;
  • tutti gli altri dipendenti pubblici.

Sono equiparati alle vittime del dovere anche le vittime di patologie asbesto correlate, ovviamente, e chiunque abbia sviluppato patologie a causa delle fibre di asbesto (più comunemente amianto). Fanno parte di questa categoria anche i militari che per ragioni lavorative si siano trovati esposti ad amianto: tra loro le unità navali della Marina Militare, ma anche i membri dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare dei Carabinieri.

Le vittime causate da Uranio Impoverito

Nel 2018, la Commissione Parlamentare ha avviato un’inchiesta sulla presenza di uranio impoverito (e altre sostanze cancerogene) all’interno delle strutture militari. Tutti i vertici delle Forze Armate erano sotto accusa. All’interno delle sedi operative, infatti, è stata rilevata la presenza di amianto, uranio impoverito, ma anche radiazioni, benzene e pratiche vaccinali errate. Sul tema dell’uranio impoverito si è discusso nella puntata di ONATV dal titolo “Uranio impoverito la dura battaglia dei militari

Il motivo per cui l’uranio impoverito era così diffuso è chiaramente economico. Essendo uno scarto, l’uranio impoverito ha costi nettamente inferiori, ma le sue microparticelle sono pericolosissime per l’uomo e a lungo andare possono essere causa di malattie molto gravi come il cancro (in certi casi possono portare perfino alla morte).

Uranio impoverito: perché è tossico

L’Uranio è un metallo pesante molto denso e di origini naturali. Esistono, infatti, tracce (trascurabili e non necessariamente pericolose) di uranio nell’aria, nel terreno, addirittura nel cibo.

Utilizzato come combustibile per la produzione di energia nelle centrali nucleari, per essere funzionale ha bisogno di subire un processo di alimentazione delle sue componenti. Il risultato di questo processo prende il nome di Uranio arricchito: le parti che ne risultano (gli scarti, per intenderci) sono, invece, dette Uranio impoverito.

Anche se meno radioattivo rispetto all’Uranio arricchito, quello impoverito è altrettanto pericoloso, perché in grado di contaminare il corpo umano dall’interno.

I diritti delle vittime del dovere con patologie causa di servizio asbesto correlate

Oltre a riconoscere la causa di servizio, nel caso di persone esposte ad amianto, è possibile ottenere il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. n. 4238/2019, ha stabilito che se è possibile dimostrare l’esposizione ad amianto durante l’orario di lavoro, nel caso in cui si siano sviluppate patologie asbesto correlate, allora è possibile parlare di vittime del dovere e, quindi, la qualità di vittima del dovere è pienamente riconosciuta.

Si definiscono vittime del dovere tutte quelle persone che hanno subito un’invalidità permanente durante le ore di lavoro. A tal proposito, è importante che le lesioni si siano verificate in una di queste circostanze:

  • nel contrasto di ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza a infrastrutture civili o militari;
  • nelle operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (i contesti non devono essere necessariamente ostili).

Sentenza Corte di Cassazione 4238/2019, Sezione Lavoro

Riportiamo, qui di seguito, uno stralcio della sentenza 4238/2019 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.

5.- Il comma 564 prevede invece i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere. La norma stabilisce: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano cause di servizio riconosciute per le particolari condizioni ambientali od operative“.

6.- Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla cit. L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”

Altri dettagli sulla sentenza della Corte di Cassazione

7.- Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla “missione di qualunque natura” e alle “particolari condizioni ambientali od operative” sono intervenute più volte le Sez. Unite di questa Corte. In particolare la sentenza n. 759/2017 ha effettuato un’approfondita e puntuale esegesi della normativa primaria e regolamentare, alla quale questo Collegio intende dare continuità.

7.1. Essa ha affermato che il concetto di “missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un’attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l’espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata”.

7.2. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative “particolari”, le Sez. Unite hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece “le circostanze come straordinarie” potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564.

Pertanto, secondo le stesse S.U., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa particolare “è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, id est “normale” in quanto corrispondente a come l’attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse”.

Esposizione prolungata di un dipendente

Secondo la Corte di Cassazione, e non possiamo che concordare con le sue sentenze, l’esposizione ad amianto durante le ore di lavoro non può in nessun modo essere considerata una attività di servizio ordinaria. Essendo l’amianto una sostanza cancerogena e vietata già dal 1992, è facile immaginarsi come una persona vittima dell’amianto può essere riconosciuta come vittima del dovere.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito, con la Sentenza n. 20446/2019, quanto segue: secondo la sentenza impugnata nell’interpretare il concetto di straordinarietà che ruota attorno allo svolgimento di una cosiddetta “missione”, lo stesso termine “missione” deve riferirsi allo svolgimento dei compiti di istituto e che la straordinarietà si riferisce alla sussistenza di circostanze e fatti che mettano potenzialmente a rischio il dipendente, molto più a rischio rispetto alle sue mansioni ritenute “ordinarie”.

Cosa sostiene la Corte territoriale?

Fatte queste premesse, la Corte territoriale ha sostenuto quanto segue (lo riportiamo testualmente):

“la prolungata esposizione ad amianto di un dipendente all’interno di navi o nello svolgimento di attività lavorative costituisce un fatto che espone il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; atteso che lo svolgimento delle ordinarie mansioni di aggiustatore meccanico e motorista non implica affatto l’esposizione all’amianto;

  1. – si tratta di una motivazione che, a differenza di quanto si afferma nel ricorso, non è soltanto logica e connotata da intrinseca coerenza tra premesse e conclusioni, ma è altresì rispondente all’esatta portata dei presupposti delineati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma C) e necessari ai fini del riconoscimento dei benefici causa di servizio in questione, secondo l’interpretazione che risulta oramai consolidata nella giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all’ambito delle malattie professionali (v. da ultimo Cass. 2019/4238)”

Come già sottolineato più volte, le lesioni all’integrità psicofisica per esposizione ad amianto sono una condizione necessaria (e sufficiente) per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere con le relative prestazioni.

Ottenere il risarcimento dei danni in caso di riconoscimento di causa di servizio

Nel caso in cui si riconosca la causa di servizio, è assolutamente possibile richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti durante tutto il periodo lavorativo. In caso di decesso della vittima, i parenti più stretti possono riscuotere l’indennità al suo posto, avendo diritto a una liquidazione delle prestazioni che la vittima stessa ha maturato fino al giorno della sua morte.

Nel caso in cui la vittima sia un militare, i suoi familiari (se egli è stato riconosciuto come vittima del dovere) hanno diritto a vedersi costituite iure proprio (cioè “per diritto proprio”) le prestazioni della vittima del dovere, ai sensi dell’art. 6 L. 466/80.

La vittima del dovere, quindi, ha il diritto a ottenere un risarcimento integrale di tutti i danni subiti, inclusi quelli sofferti iure proprio dai familiari della vittima.

In questo senso, l’Osservatorio Vittime del Dovere, grazie anche all’operato del suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, è riuscito ad ottenere negli anni grandissimi risultati, soprattutto nella tutela dei diritti delle vittime del dovere. Grazie al loro operato, infatti, anche i figli non a carico al momento della morte hanno ottenuto il riconoscimento delle prestazioni di vittime del dovere. La Corte d’Appello di Genova, Sezione Lavoro, Sentenza n. 575/2019, ha accolto le richieste di un’orfana vittima del dovere, riuscendo ad ottenere per lei un risarcimento.

Assistenza per le vittime

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