Risarcimento del danno non patrimoniale: cos’è e come funziona

Cos’è il danno non patrimoniale? Come funziona il risarcimento? In questa guida scopriamo tutto sul risarcimento del danno non patrimoniale, come funziona, quando è dovuto, le sue componenti e come vengono calcolate. Scopriamo anche la differenza tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale che insieme costituiscono il danno integrale risarcibile.

L’Osservatorio Vittime del Dovere fornisce il servizio di assistenza per la tutela di tutte le vittime.

Indice dei contenuti
Tempo di lettura stimato: 15 minuti

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Ma andiamo con ordine: cos’è il risarcimento del danno?

Il risarcimento del danno è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il risarcimento del danno consiste quindi in un compenso dovuto alla vittima di un danno che è la diretta conseguenza di un illecito.

Il comportamento antigiuridico che ha causato il danno può riguardare una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale. Nell’ultimo caso si tratta di una condotta che non rispetta gli obblighi contrattuali. L’illecito extracontrattuale riguarda invece una condotta che lede la convivenza tra individui della società civile, al di fuori di un contratto. Esiste anche la responsabilità extracontrattuale, che lede le norme che disciplinano le trattative per la stipula di un contratto.

Per l’obbligo del risarcimento del danno è necessario che ci sia un nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato. Deve essere quindi dimostrabile che il danno subito è diretta conseguenza dell’illecito.

A seconda della responsabilità lesa (contrattuale o extracontrattuale) cambia l’onere della prova.

I danni subiti e che devono essere risarciti si suddividono in danni patrimoniali e non patrimoniali.

Tipologie di responsabilità civile

La legge riconosce due tipologie di responsabilità civile: quella eextracontrattuale e quella contrattuale. A queste si aggiunge quella precontrattuale.

La responsabilità civile prevede il risarcimento del danno che include oltre ai danni patrimoniali anche i danni non patrimoniali, ovvero alla persona, di cui parliamo in questa guida.

La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile, con la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile: il risarcimento del danno, per l’appunto. 

Quella penale, invece, si ha quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui si ha l’applicazione delle pene.

Il nesso di causalità

Come detto più su, il soggetto che ha commesso l’illecito è responsabile dell’obbligo risarcitorio solo se la sua condotta è ricollegabile causalmente all’evento dannoso. Se esiste cioè un nesso di casualità tra la condotta e il danno.

Differenza tra risarcimento del danno e indennizzo

Il risarcimento del danno è dovuto in caso di condotte illecite. L’indennizzo invece è previsto al di fuori di comportamenti in contrasto con l’ordinamento.  

Inoltre, mentre il risarcimento ha la finalità di ripristinare la situazione preesistente al danno, l’indennizzo ha una mera funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata al pregiudizio. 

Risarcimento danno non patrimoniale: cos’è?

Il danno non patrimoniale è un danno, diretta conseguenza di un illecito che causa sofferenza psico-fisica alla persona.

Angoscia, ansia, dolore derivanti dalla commissione di un illecito. La sua risarcibilità è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra i quali quello derivante dalla commissione di un reato.

Il danno non patrimoniale, infatti, deve essere risarcito in quanto è stato violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute) ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo alla commissione si un reato.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

La sentenza n. 9283/2014 della Corte di Cassazione chiarisce sinteticamente il significato di danno non patrimoniale causato alla persona:

“La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008). 

In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., infatti il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona. Purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza). Purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009). Deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).

Le componenti del danno non patrimoniale

Secondo la definizione danno non patrimoniale, emerge che questo tipo di danno è una categoria ampia che a sua volta comprende categorie descrittive che insieme definiscono un danno unitario. Tutte le componenti sono utili per danno non patrimoniale calcolo.

Tra queste figurano il danno biologico (danno fisico), il danno morale e quello esistenziale. Questi ultimi non rappresentano dunque voci distinte e autonome, ma insieme costituiscono il danno non patrimoniale e come tali vanno identificate, per un calcolo danno non patrimoniale corretto e senza duplicazioni del risarcimento. Qui di seguito vediamo una per una le varie componenti del danno non patrimoniale, come si calcolano e la quantificazione danno non patrimoniale.

Risarcimento danno biologico: cos’è?

Per quanto riguarda il risarcimento danni non patrimoniali, il danno biologico è un danno causato da un illecito che si identifica con la presenza di lesioni psicofisiche. Come gli altri danni non patrimoniali si tratta di un danno alla persona che, in questo caso, si esplica proprio in una lesione della salute.

La definizione di danno biologico o alla salute è contenuta nel comma 2 dell’art 139 del Codice delle assicurazioni private (modificato dal disegno di legge n. 2085/2015). La disposizione si riferisce alle lesioni di lieve entità (non superiori al 9% d’invalidità) causate da un sinistro stradale, ma è applicabilr in tutti i casi in cui il soggetto subisce danni alla salute a causa della condotta illecita altrui.

Tale norma descrive danno biologico significato:

la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Calcolo del danno biologico

Come si calcola il danno biologico? I criteri di liquidazione del danno biologico sono diversi a seconda della gravità delle lesioni riportate. Per calcolo danno alla persona, le lesioni più gravi, infatti (macrolesioni superiori al 9%), vengono liquidate ricorrendo alle tabelle del Tribunale di Milano che hanno lo scopo di garantire un calcolo su base equativa del danno.

Nel rispetto del principio di personalizzazione del danno non patrimoniale, la recente Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7766 del 20.04.2016 ha previsto che, in caso di lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale, il risarcimento del danno biologico può essere aumentato nella misura del 30% rispetto a quanto contemplato dagli standard risarcitori.

Tabelle di Milano: tabelle danno non patrimoniale

Come accennato più su, il calcolo tabelle Milano si basa sulla percentuale di grado invalidante riconosciuto e sull’età della vittima. L’entità della liquidazione del danno non patrimoniale e degli importi dovuti deve essere calcolata sempre su base equitativa con personalizzazione danno non patrimoniale (artt. 1226 e 2056 c.c.).

Le Tabelle di Milano sono quindi un documento para-normativo (Cass. n. 12408/2011), che riporta la media degli importi liquidati dal Tribunale di Milano e che consente, così, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le Tabelle di Milano sono valide in tutto il territorio nazionale.

Il danno esistenziale: cos’è?

Il danno esistenziale è definito anche danno alla vita di relazione e ai valori dell’esistenza del danneggiato. Si differenzia dal danno morale perché il danno esistenziale è tangibile, concreto e visibile dall’esterno. Infatti comporta l’impossibilità di svolgere attività abituali.

Come detto più su la sentenza n. 336 del 13.01.2016 della Cassazione ne esclude l’autonomia risarcitoria: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria, ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass. 11 novembre 2008 n. 26972).

Calcolo del danno esistenziale

Come detto più su, quando si subiscono delle lesioni tali da compromettere e sconvolgere fortemente la propria vita relazionale e sociale, si ha diritto a un risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa (Sentenza Cassazione n.19963 del 2013).

Sappiamo però che questa tipologia di pregiudizio, al contrario del danno biologico, non è determinabile attraverso una perizia medico-legale. Non è dunque quantificabile attraverso valori percentuali, come nel caso dell’invalidità. Spetta così al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile e oggettivamente accertabile il pregiudizio subito. Successivamente, data la soggettività del danno e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice analizzare e valutare, caso per caso, la sussistenza del danno esistenziale. In base a tale analisi determinerà l’entità del risarcimento e il calcolo danni non patrimoniali.

La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018, ha ribadito che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, senza automatismi e solo a seguito di attenta ed approfondita istruttoria. Dunque, a seguito di opportuna analisi, il danno esistenziale deve essere risarcito anche se non è collegato ad un danno biologico.

Il danno morale: cos’è?

Il danno morale consiste nella sofferenza interiore soggettiva e come tale rientra nella categoria del biologico, compreso all’interno della voce di danno non patrimoniale.

Previsto dall’art. 2059 c.c. il danno morale veniva un tempo riconosciuto solo in favore di soggetti vittime di un illecito penale. La Cassazione nel tempo lo ha liberato da questo vincolo e ne ha esteso la risarcibilità alla sfera della responsabilità civile.

Le Sezioni Unite della Cassazione definiscono il danno morale e ci aiutano a capire cos’è:

“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza.”

Come si calcola il danno morale?

Il calcolo danno morale varia a seconda se esso sia collegato o meno a un danno biologico. Infatti quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico.

Quando, invece, non è presente una lesione fisica la vittima deve dare prova concreta e certa dei danni subiti per la liquidazione danno morale. Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”, cioè definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua.

Sulla personalizzazione del danno si è espressa la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 5691 del 23 marzo del 2016. In questa occasione, la Corte ha chiarito che la quantificazione dei danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Danno tanatologico: cos’è?

C’è un’ulteriore tipologia di danno che rientra nell’ampia categoria dei danni non patrimoniali, ma che però, al contrario delle altre componenti viste sinora, non è pacificamente accettato tra i danni risarcibili. Il danno tanatologico è il danno determinato dalla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.

Diversi giuristi ne richiedono il riconoscimento, in quanto, come detto appena su, non sempre è riconosciuto, soprattutto ai fini del risarcimento.

Cos’è il danno tanatologico? Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, che è un bene autonomo e diverso dal bene salute. Si può parlare di danno tanatologico solo in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte. In questo modo si può presumere infatti che la morte sia esclusivamente effetto della lesione subita, escludendo altre eventuali ragioni per il decesso.

Il dibattito sul risarcimento del danno tanatologico

Non esiste una normativa unitaria che riconosce il danno tanatologico e la sua risarcibilità. Nel tempo ci sono state diverse sentenze discordanti.

L’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, dato che il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.

Assistenza medica e legale danno non patrimoniale

L’Osservatorio Vittime del Dovere fornisce assistenza legale e medica gratuita a tutte le vittime del dovere e a coloro che hanno contratto malattie correlate all’esposizione all’amianto o a altri cancerogeni.

Un pool di avvocati professionasti, coordinati dall’Avv. Ezio Bonanni, da decenni in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori, vi accompagneranno in tutto il processo di richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali e non solo.

Servizio di consulenza

danno non patrimoniale
danno non patrimoniale