Vittime del dovere

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chi sono

Sono considerati vittime del dovere (sinonimo di vittima) tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura, impiegati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Tra i diversi fattori di rischio:

Per ottenere il riconoscimento di Vittima del Dovere è necessario presentare una documentazione clinica e di servizio completa. 

Sono vittime del dovere coloro che hanno donato la loro vita per gli altri. Non sono compresi solo i casi più eclatanti legati a vere e proprie calamità, ma anche lo svolgimento del servizio in particolari condizioni.

Il concetto di vittima del dovere racchiude un significato più ampio. Infatti a essere tutelati sono anche i cittadini che subiscono danni perseguendo un dovere morale, come aiutare un altro cittadino in difficoltà esponendosi al rischio. Ciò è specificato anche dall’Enciclopedia Treccani: “perseguire un dovere è avere l’obbligo di fare qualcosa anche per una norma morale“.

In molti casi, specialmente per quanto riguarda i dipendenti pubblici, le vittime sono state esposte ad amianto e ad altri cancerogeni. Per questi motivi, si configurano specifiche condizioni a fronte delle quali occorre la tutela legale dei diritti.

Osservatorio Vittime del dovere: le tutele

Il sistema di tutela in particolare dei dipendenti pubblici è variegato. Con la L. n. 201/2011 e la privatizzazione del pubblico impiego, la tutela rispetto al rischio di infortunio e malattia professionale è dell’INAIL.

Ci sono poi delle eccezioni, costituite da coloro che fanno parte del pubblico impiego non privatizzato. Così in base all’art. 6 della L. 201/2011. In particolare, i dipendenti, non civili, delle Forze Armate: Marina, Esercito, Aviazione e Carabinieri. Inoltre ci sono tutti quei dipendenti degli altri Corpi dello Stato. Infatti gli appartenenti alla Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza e Vigili del fuoco, sono ancora regolati dal vecchio ordinamento.

In questi casi, è necessario prima di tutto chiedere il riconoscimento della causa di servizio. Cioè applicare la procedura finalizzata all’accertamento della causa di servizio (art. 7 del DPR 461/2001, in relazione all’art. 64 del DPR 1092/1973).

Il riconoscimento della causa di servizio è molto importante, al pari di quello INAIL. In questo modo si ottiene la prova del nesso causale che è sempre il nodo cruciale della tutela. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, il Ministero nega il nesso causale.

Con tale riconoscimento, si acquisiscono una serie di diritti tra i quali l’equo indennizzo. Inoltre, può essere richiesta anche la pensione di privilegio, detta anche pensione privilegiata.

Questa prova del nesso causale è importante per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Lo è ancora di più per la equiparazione a vittima del dovere. In quest’ultimo caso, le infermità sono legate alla esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto.

Le vittime del dovere e i soggetti equiparati

Sono soggetti equiparati a vittime del dovere coloro che hanno svolto servizio in condizioni operative disagiate. Ci riferiamo ai casi di esposizione a sostanze cancerogene.

Quella dell’esposizione a sostanze cancerogene è un tema dolente perché il dato epidemiologico, in particolare per le Forze Armate, è sconcertante. Così, infatti, nella relazione finale della Commissione di Inchiesta della Camera dei Deputati, che disegna un quadro a tinte fosche.

L’avv. Ezio Bonanni fu audito dalla Commissione di Inchiesta della Camera dei Deputati nella sessione del Mercoledì 06 Dicembre 2017 ore 08:30.

Tra gli agenti cancerogeni, debbono essere ricordati oltre all’amianto, a onde ionizzanti e uranio impoverito.

In questi casi, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dello stato giuridico di vittima del dovere. Le tutele debbono essere accordate anche i superstiti, nel caso di decesso.

Equiparazione a vittime del dovere

Dunque è sempre vero che i dipendenti delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza che riportino delle infermità nello svolgimento di determinate attività (quelle che abbiamo detto più su) hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nel caso di danno biologico per compimento del servizio in condizioni di rischio, si ha diritto invece alla cosiddetta equiparazione alle vittime del dovere. Sono equiparati alle vittime del dovere tutti coloro che hanno subito un danno biologico per aver svolto il loro servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.

Per totale equiparazione vittime del dovere, si fa riferimento alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), tra le quali l’esposizione ad amianto, a nanoparticelle per proiettili all’uranio impoverito, a radiazioni ionizzanti ecc…

per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Quali sono i destinatari dell’equiparazione?

La Legge 466/1980 identifica tra i destinatari delle tutele di vittime del dovere i magistrati ordinari, militari dell’Arma dei Carabinieri; militari di Corpo di finanza; appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; del Corpo degli agenti di custodia; al personale del Corpo forestale dello Stato; personale del Corpo di polizia femminile; personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; Vigili del Fuoco; appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.

Nell’evoluzione della giurisprudenza, però, le tutele della legge vittime del dovere sono state estese a tutte le vittime. Il diritto è riconosciuto a tutti coloro che nell’adempimento di un dovere hanno subito delle infermità, dunque un danno biologico (SS. UU. 22753/2018), compresi i dipendenti pubblici e coloro che non sono dipendenti pubblici, ma hanno svolto un servizio per la PA in esposizione ad amianto e/o ad altri cancerogeni (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sent. n. 22753/2018).

Equiparazione in caso di esposizione cancerogena

Perciò, secondo ultime novità vittime del dovere, queste hanno diritto alle stesse prestazioni e benefici vittime del terrorismo. Sono “soggetti equiparati” coloro che, per esposizione ad amianto, oppure ad altri cancerogeni, hanno subito danno biologico da malattia professionale (Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019; Cass., sez. lav., n. 20446/2019).

Infatti, fu proprio per effetto dell’art. 20 della L. 183/2010, che per la prima volta fu considerata la esposizione cancerogena. Questa norma, unitamente all’art. 1, co. 564, della L. 266/2005, ha portato alla tutela delle vittime per queste infermità.

Infatti, con l’art. 1 del DPR 243/2006, interpretato nel rispetto dell’art. 32 Cost., e dell’art. 2087 c.c., si è giunti a riconoscere lo status di equiparato. In altri termini, ove vi è il quid pluris dell’esposizione cancerogena, la vittima ha diritto a questa ulteirore tutela previdenziale. Infatti, la giurisprudenza è divenuta ora granitica (v. da ultimo Cassazione, sezione VI, ordinanza 823/2021).

Causa di servizio e vittime del dovere

I dipendenti pubblici hanno diritto alla cosiddetta causa di servizio, in caso di infermità per motivi di servizio, con liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Nel caso in cui le infermità siano legate ad esposizione a cancerogeni tra i quali amianto (asbesto), altri cancerogeni (benzene, ipa, etc.), radon, nanoparticelle di uranio impoverito, oppure siano stati sottoposti ad un programma vaccinale, e radiazioni ionizzanti, sussiste il diritto alle prestazioni aggiuntive per vittime del dovere equiparazione.

I diritti previdenziali delle vittime del dovere

La vittima del dovere, oppure i suoi familiari in caso di decesso, ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi. Hanno inoltre diritto a:

  • una speciale elargizione vittime del dovere da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria).
  • Vittime del dovere assegno vitalizio mensile di € 500,00, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
  • Speciale assegno vitalizio vittime del dovere di € 1.033,00 mensili a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
  • Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità.
  • Esenzione Irpef sulle pensioni.
  • Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa).
  • Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
  • Accesso alle Borse di studio.
  • Assistenza psicologica.

In caso di decesso, le prestazioni maturate dalla vittima dvengono erogate ai suoi eredi legittimi. Inoltre, i medesimi essendo anche superstiti, hanno diritto alla costituzione delle relative prestazioni previdenziali.

Vittime del dovere e risarcimento danni

Le vittime del dovere hanno diritto al risarcimento dei:

  • Danni biologici (lesione all’integrità psicofisica).
  • Sofferenza fisica e morale (danni morali).
  • Danni esistenziali (per il peggioramento qualità della vita).
  • Pregiudizio patrimoniale della vittima del dovere.
  • Danno emergente.
  • Danno per lucro cessante.

La salute è il diritto più importante (art. 32 della Costituzione), la cui lesione determina gravi pregiudizi anche nell’esercizio degli altri diritti della vittima e dei suoi familiari, e in molti casi, il decesso, che ha ulteriori più gravi ripercussioni, sia nei periodi appena antecedenti il trapasso, sia per il proseguo nei confronti dei familiari.

L’art. 2087 c.c. e tutte le altre norme di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica, trovano applicazione anche in favore di coloro che sono dipendenti pubblici e privati delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica Militare, vittime del dovere Carabinieri) e del comparto sicurezza, del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di Finanza) e del Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria), come risulta da Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 3615/2016.

Vittime del dovere e la tutela dei superstiti

In molti casi, le infermità provocano il decesso della vittima. Per tali motivi si pone il problema della tutela dei superstiti, a cui poter attribuire vittima del dovere benefici. Rispetto a questa condizione, anche quella degli orfani vittime del dovere.

Infatti, in molti casi, quando l’orfano non è più nel carico fiscale, l’amministrazione nega il diritto previdenziale. Questa necessaria tutela degli orfani è una delle finalità dell’Osservatorio Vittime Del Dovere.

Infatti, l’art. 6, comma 1, n. 2 della L. 466/1980 identifica tra i superstiti, solo i figli nel carico fiscale, unitamente al coniuge. In sua assenza gli orfani hanno sempre la tutela.

Questo sistema è stato definitivamente superato dal legislatore, per quanto riguarda le vittime del terrorismo. Invece, per quanto riguarda le novità vittime del dovere, in assenza di una disposizione espressa, spesso si richiama la vecchia normativa.

Tutela di tutti gli orfani non a carico fiscale

Il nodo cruciale, su cui molto ha insistito l’Avvocatura dello Stato, è quello della sussistenza o meno nel carico fiscale al momento della morte. Purtroppo, le categorie del pubblico impiego, in particolare nelle Forze Armate, hanno patito la poca attenzione per la sicurezza sul lavoro. Infatti, già di per sè queste categorie professionali sono esposte a numerosi rischi.

Si pensi, infatti, alle missioni, comprese quelle all’estero, alla tutela delle istituzioni contro gli attacchi. Si debbono considerare anche quelli della delinquenza, comprese le organizzazioni mafiose e della criminalità.

Pur considerando la tutela per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non vi è dubbio che le nostre Forze dell’Ordine sono sottoposte a grossi rischi.

Ferimento e decesso: diverse tutele

Le nostre Forze dell’Ordine, e anche le Forze Armate, sono spesso attaccate da criminali e da delinquenti. Ebbene, non ci si crederà ma ancora a tutt’oggi ci sono diverse tutele. Per quanto riguarda gli orfani non a carico fiscale, questo si traduce in una grave discriminazione.

Come ha chiarito l’Avv. Ezio Bonanni, nel corso della sua audizione del 29.10.2019, non è accettabile questa discriminazione. Infatti, il Ministero distingue in base a chi è il reo!

Se la pallottola che ha ferito o ucciso è di un delinquente comune, siamo nel perimetro della vittima del dovere. Se la pallottola invece è di un criminale organizzato (come se si potesse distinguere tra criminali), allora è vittima del terrorismo.

Quindi, nel primo caso gli orfani non a carico non avrebbero tutela: si applicherebbe l’art. 6, co. 1, n. 1, della L. 466/80. Però se non c’è il coniuge allora si rientra nella tutela dell’art. 6, co. 1, n. 2 della L. 466/80. Quindi c’è tutela (così Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11181/2022, di cui di seguito parleremo).

Osservatorio Vittime del Dovere: le richieste

L’Osservatorio Vittime del Dovere non può accettare questa ingiusta discriminazione. Per questi motivi, collabora con tutte le associazioni, anche con l’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha posto sul tappeto questi problemi.

Nel corso della sua audizione presso il Senato della Repubblica, l’Avv. Ezio Bonanni, che è intervenuto in qualità di Presidente di ONA, lo ha ribadito.

Per approfondimenti consulta il contenuto dei lavori del Senato e dell’audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

Discriminazione orfani non a carico: tutele

L’Avvocato Bonanni sostiene in diverse sentenze vittime del dovere che l’art.6 della L.466/1980 non è applicabile, perché si fa riferimento alla sola speciale elargizione. Ciò è ribadito anche dalla Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019.

Purtroppo, in un caso relativo a sorelle e fratelli non a caso c’è stato un blitz dell’Avvocatura dello Stato. L’azione del Ministero della Difesa mirava alla discriminazione degli orfani non a carico fiscale. Come abbiamo visto, il cavallo di Troia è proprio la distinzione tra categorie di vittime.

Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, infatti, non si pone il problema della sussistenza o meno a carico. Dunque, ricorrendo in Cassazione, e con il successivo rinvio alle SS.UU., si è giunti alla SS.UU. 22753/2018.

Su questa sentenza di è innescato un grosso contrasto giurisprudenziale. Il problema era ed è quello della qualificazione di superstite. Secondo il Ministero, i figli non a carico fiscale non sono superstiti!

Corte di Cassazione, sez. lav., 11181/2022

La Corte di Cassazione, inizialmente, è rimasta in dubbio se tutelare o meno gli orfani non a carico fiscale. Tant’è vero che con Corte di Cassazione in Civile Ord. Sez. 6 N. 15224 del 2021, sussisteva la possibilità di avere giustizia.

Tuttavia, con la più recente Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11181/2022, si è compiuta una enorme ingiustizia. Rispetto a questo precedente, l’Avv. Ezio Bonanni non si arrende.

La tutela in caso di morte o assenza di coniuge

Tuttavia ha precisato di non aver ancora assunto una posizione in merito alla questione. Per questo motivo bisogna attendere altre news vittime del dovere.

Cassazione, Sezione Lavoro, 11181/2022:

«Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dalla L. n. 466 del 1980, art. 6, ossia ai soli figli che all’epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n. 1).

L’unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n. 2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente».

Per questi motivi, intanto, ci si potrà difendere in assenza del coniuge, ovvero della titolarità della pensione.

Orfani non a carico fiscale: strategie di difesa

Sulla base di quanto già argomentato, è evidente che gli orfani di vittima del dovere, se non sono nel carico fiscale, rischiano la discriminazione. L’assurdo è che, se non sono nel carico fiscale, e il coniuge ha la titolarità della pensione, non sono ‘superstiti’. Questa presa di posizione pregiudica anche coloro che iniziano a lavorare per sostenere il genitore, vittima.

In più, la situazione della data della morte, cioè non a carico, può non essere tale nel periodo successivo. Quindi, è negata una tutela previdenziale, ex art. 38 Cost., anche per il tempo futuro. Questo è inammissibile!

Senza poter dimenticare la discriminazione e la irrazionalità del dettato normativo, se interpretabile nel senso voluto dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, quello è un caso unico, per di più attenzionato sotto il profilo della equiparazione alle vittime del terrorismo.

Invece, l’Avv. Ezio Bonanni pone la tutela non sulla base della sola equiparazione, bensì riferita al soggetto. Siamo di fronte, infatti, a figli che perdono il loro congiunto. In molti casi, la distinzione e la discriminazione, sono legati al responsabile del reato. Se c’è, lo ripetiamo, l’omicidio posto in essere da un terrorista o criminale organizzato, allora sulla tutela non ci sono dubbi. Ma se la pallottola la spara un delinquente c.d. ‘comune’, allora lo stesso reato di omicidio avrebbe diverse conseguenze sul piano previdenziale.

Questi profili non sono stati attenzionati nell’ambito di quel procedimento su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione. Per questi motivi, ci sono ancora margini per la tutela.

La Costituzione e gli orfani di vittima del dovere

L’Osservatorio Vittime del Dovere rappresenta e tutela gli orfani non nel carico fiscale in punto di diritto. Si fa valere il principio del diritto all’uguaglianza e pari dignità.

C’è un’uguaglianza morale e sostanziale, e anche giuridica, e di tutela della famiglia. Spesso, nella stessa famiglia, ci sono diverse tutele. Se l’orfano non era a carico, allora si nega la tutela, riconosciuta a chi, invece, era a carico. Quindi, gli orfani della stessa famiglia hanno diverse tutele.

Eppure, l’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della famiglia, è un cardine fondamentale. Nelle sue difese, l’Avv. Ezio Bonanni richiama l’art. 36 Cost., e la dignità della famiglia del lavoratore. In questo caso, dell’infortunato, e in molti casi dell’ucciso. Non stiamo parlando soltanto di esposizioni cancerogene, come l’amianto, ma anche di infortuni e di tutti gli accadimenti in missioni.

Eccezione di illegittimità costituzionale

Il principio di uguaglianza e di pari dignità (art. 3 Cost.) e la tutela di tutti i lavoratori e dei loro familiari, è un principio cardine. Nel caso di infortuni e malattie professionali dei nostri uomini e donne, in divisa, la tutela non può essere trascurata.

Assistiamo ad una rigidità di tutti i Ministeri, che costringono le vittime a lottare, non solo contro la malattia e la morte. Siamo nella condizione incredibile che gli orfani debbono far causa per avere la tutela dei loro diritti. Questo dopo che il loro genitore ha donato la vita per la collettività.

Perciò, la difesa legale degli orfani superstiti non a carico si muove sul terreno della tutela costituzionale. Così ex artt. 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 38 Costituzione, si deve eccepire l’illegittimità costituzionale di queste norme discriminatorie.

E’ necessario eccepire l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980, su cui si fonda la discriminazione per i non a carico.

Diritto comunitario: sì alla tutela di tutte le vittime

Allo stesso modo, non si può prescindere dalla difesa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in ambito comunitario. Così, gli artt. 153 e 156 del TFUE assicura la più ampia tutela estesa ai superstiti, e l’art. 157 TFUE fa divieto di ogni discriminazione.

Per questi motivi, si può chiedere la disapplicazione dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980 perchè in contrasto con questi principi di diritto comunitario.

Si può anche chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE. Si potrà ottenere una pronuncia in relazione alla compatibilità della normativa interna rispetto a quella comunitaria.

Vittime del dovere e nesso causale (causa di servizio)

L’aspetto centrale è quello di ottenere il riconoscimento del nesso causale. Si deve quindi considerare la distinzione tra il pubblico impiego privatizzato, per il quale vigono le regole dell’INAIL. Poi, invece, per i militari e tutti coloro che hanno conservato il vecchio ordinamento, rilevano le modalità di accertamento di causa di servizio.

Infatti, l’art. 6 del DPR 243/2006, in ordine al nesso causale, richiama le regole proprie dell’accertamento della causa di servizio. In questo modo, anche per il pubblico impiego privatizzato, si applicano i principi di cui all’art. 7 del DPR 461/2001. In sostanza il principio previdenziale specifico della pensione privilegiata. Tuttavia, anche il riconoscimento INAIL potrà avere un rilievo in sede di accertamento, anche se dovrà essere compiuto dalle CMO.

La interdipendenza e la concausalità

Si deve osservare che rileva quanto stabilito dall’art. 64, commi 2 e 3, del DPR 1092/1973. Quindi si dovrà tener conto che l’interdipendenza delinea un rapporto di causalità, giuridicamente rilevante. In questo modo esiste la correlazione tra invalidità, già indennizzata, e le ulteriori menomazioni. Questo anche per quanto riguarda il riconoscimento dello status di vittima del dovere, in particolare in caso di morte.

Infatti, sono concausa, specialmente in caso di decesso, tutte le menomazioni che influisco anche sull’integrità anatomofunzionale. Quindi, inducono, diffusione e complicazione, che è anche nosograficamente nuova e diversa. In questo caso, sono interessati organi e apparati, anche quelli co-funzionali, e quindi la valutazione deve essere complessiva.

Questo aspetto è distinto da quello proprio del risarcimento del danno.

Vittime del dovere: sufficienza della concausa

In molti casi, ci sono più cause. Si pensi, infatti, al caso classico del tumore del polmone, in esposizione ad amianto. Il Ministero, specialmente con abitudini tabagiche, eccepisce l’assenza del nesso causale. In altri casi, eccepisce l’assenza della c.d. dose dei 25 ff/cc/anno.

Per queste problematiche, va osservato che è sufficiente qualsiasi antecedente che abbia anche solo anticipato la data della diagnosi. Così in caso di decesso.

In ultimo, è stata molto chiara la Corte di Cassazione, sezione lavoro, 19623/2022, che ha ribadito questi principi.

sussiste un concorso di cause di lesione, cagionante un evento patologico unitario ed indivisibile, in presenza del quale non può che essere applicato il principio di equivalenza delle concause ex artt. 40 e 41 c.p., non essendo possibile effettuare una ripartizione causale tra i due fattori cancerogeni, entrambi egualmente responsabili della causazione dell’evento dannoso.

Pertanto, applicando il principio di equivalenza delle concause, la responsabilità del datore di lavoro che non ha usato adeguate precauzioni idonee a contenere l’esposizione all’amianto entro limiti non pericolosi, e quella del tabagismo nella causazione dell’evento sono equivalenti, senza alcuna prevalenza dell’una sull’altra;

che, dunque, correttamente, la Corte di merito afferma che la ripartizione tra i due fattori di rischio non riguarda la responsabilità nella causazione del danno, ma l’entità del risarcimento del danno, che, nel caso di specie, è stata ridotta, per quanto innanzi esplicitato, rispetto alla richiesta delle ricorrenti”.

Si applica dunque il principio di equivalenza causale. Anche se l’agente extraprofessionale, o altra fonte, avessero avuto meno incidenza, comunque si conferma il nesso causale. In caso di mesotelioma v. Cassazione, sezione lavoro, 5086/2012.

Equiparati a vittime del dovere: quid pluris

Come abbiamo già più volte chiarito, il Ministero spesso nega lo status di vittima del dovere. Spesso in caso di malattie asbesto correlate e comunque professionali che sono riconosciute per causa di servizio.

In sostanza, il Ministero nega che ci siano quelle condizioni di missione, ovvero di maggior logoramento, tali da poter ottenere questo riconoscimento.

Per questi motivi soccorre l’art. 1 del DPR 243/2006, in base al quale, come detto, in caso di esposizione cancerogena sussiste questo diritto. Queste tutele sono riconosciute in tutti i casi in cui vi è una lesione per violazione del diritto alla salute, ex art. 2087 c.c.

Questo principio è fondamentale con riferimento all’obbligo di valutazione e rimozione del rischio, che si applica anche per i militari. Infatti, con il D.L.vo 81/2008, queste tutele sono state estese anche ai militari. Purtroppo, per il passato, si sono verificate molte e plurime esposizioni, e con effetti lungolatenti.

Quantificazione del danno non patrimoniale (SS.UU. 6215/2022)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno decretato anche riguardo i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità. Il principio è quello della applicabilità anche per le vittime del dovere del DPR 181/2009. Sia lo speciale assegno vitalizio che l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità non inferiore al 25%.

Il criterio è quello del d.P.R. n. 181/2009 e non l’art. 5 d.P.R. n. 243/2006, con gli artt. 5 e 6 I. n. 206/2004. Questo per la speciale elargizione, che risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, modificato dalla I. 22 gennaio 1942, n. 181.

Rilevanza del risarcimento del danno morale

Il Legislatore ha sancito che l’invalidità rilevante deve comprendere anche il danno morale, quale danno non patrimoniale. Infatti non si può prescindere dai D.P.R. n. 37/2009 e n. 181/2009 nella tutela delle vittime del dovere e del terrorismo. Secondo questi principi la rivalutazione del ristoro del danno morale deve tener conto di entrambe le voci (quelle del danno biologico e quelle del danno morale).

“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”.

Perciò, il danno biologico deve essere rivalutato dei 2/3, del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022.

Si applichino le norme di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 – Danno Biologico, Danno Morale e differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico.

Criterio di rivalutazione è retroattivo

Le SS.UU. 6215/22, nel capo 3.28, mette in luce l’aspetto della retroattività di questo criterio di rivalutazione.

“Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004. Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso”.

Imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere. Semmai, la prescrizione potrebbe riferirsi ai ratei già maturati, prima dei 10 anni dalla domanda amministrativa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: “l’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.

Eccezione di prescrizione del riconoscimento

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere rintraccia la sua ratio nell’apprestare le “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività“. Ciò perchè sono stati “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio”.

La Corte di Cassazione richiama in precedente di cui a Cass. n. 29204 del 2021. In questa occasione permette di ottenere la tutela anche nel caso in cui fossero trascorsi più di 10 anni rispetto all’evento.

Valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4, d.P.R. n. 243/2006”.

Militari e comparto sicurezza: tutela della salute

La tutela della salute e della integrità psicofisica è una delle più alte funzioni assegnate dall’ordinamento giuridico. Si tratta, infatti, di un principio che codificato con l’art. 2087 c.c., assume una funzione super costituzionale. Infatti, è tutelata la dignità di tutti i lavoratori, oltre alla loro salute.

Per lungo, troppo tempo, sia il Ministero della Difesa, sia gli altri Ministeri, hanno trascurato questo aspetto. Si pensava, infatti, che essendo questi uomini dei militari, dovessero accettare qualsiasi tipo di ordine. Il concetto della disciplina militare ha nuociuto alla tutela della salute. Questo aspetto è stato recentemente ribadito dal TAR LAZIO – ROMA n. 80/2022.

Così, infatti:

Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensubellico (…) si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).

Come ottenere il risarcimento dei danni

Oltre a benefici vittime del dovere si può richiedere il risarcimento danni. Per ottenere tali risarcimenti, le vittime del dovere, possono intraprendere diverse azioni:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
  • esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

I militari hanno il doppio binario: TAR per la responsabilità contrattuale e Giudice civile per la responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012).

Rischio amianto e vittime del dovere

Le vittime del dovere hanno diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali in caso di patologia asbesto correlata causata dall’attività di servizio o dallo svolgimento di missioni. Le principali malattie causate dall’amianto, che quindi vanno risarcite, sono:


L’esposizione ad amianto, tra i dipendenti pubblici, in particolare quelli della difesa e del comparto sicurezza, è stata sempre molto elevata, anche dopo l’introduzione del divieto di cui alla L. 257/92.

L’asbesto è stato utilizzato in tutti i sistemi d’arma, nelle installazioni e perfino nelle unità navali, negli aeromobili e negli elicotteri, e quindi ne sono stati esposti i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).

Sono stati registrati 530 mesoteliomi solo tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare.

Assistenza legale gratuita per le vittime del dovere

L’Osservatorio Vittime del Dovere aiuta le vittime a ottenere il riconoscimento dei diritti di coloro che hanno sacrificato la vita per gli altri, e per coloro che per esposizione ad amianto ed altri veleni si sono ammalati.

Per ottenere una prima consulenza telefonica gratuita basta chiamare il numero verde per ottenere l’assistenza legale gratuita.

Vittime del dovere: assistenza legale gratuita
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Tuteliamo le vittime del dovere

– ezio bonanni