Pensione privilegiata militari per causa di servizio

La pensione privilegiata è corrisposta in favore delle Forze Armate e Comparto di Sicurezza che abbiano contratto un’infermità a causa del servizio svolto.

Questo trattamento previdenziale è denominato “privilegiato” perchè è slegato sia dal possesso di una determinata età anagrafica sia dal possesso del requisito assicurativo e contributivo.

In questa guida scopriamo cos’è la pensione privilegia, a chi spetta e l’importanza dell’assistenza legale per ottenere il riconoscimento delle pensioni privilegiate per causa di servizio.

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Cosa significa pensione privilegiata?

La pensione privilegiata è un trattamento che risulta erogabile solo a una determinata categoria di lavoratori. Infatti, a seguito della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), dal 6 dicembre 2011 i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, con esclusione dei dipendenti civili.

L’attribuzione di questi benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente (tabelle A e B del D.P.R. 30.12.1981, n. 834).

Nello specifico la tabella A è relativa a lesioni e infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. Invece la tabella B corrisponde a lesioni o infermità che comportano indennità una tantum.

Esistono due tipi di pensionamenti privilegiati (art. 67 e ss. del D.P.R. 1092/1973): tabellare e ordinario. In entrambi i casi il presupposto è il fatto che le infermità siano dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, D.P.R. 1092/1973). Tuttavia le infermità possono anche prescindere dall’inabilità al servizio. Quindi non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.

Pensione privilegiata ordinaria calcolo

La pensione privilegiata ordinaria militari (art. 67 D.P.R. 1092/1973) è il trattamento sostitutivo della normale pensione.

È pari al 100% della retribuzione pensionabile, se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella A. La percentuale si riduce del 10% scendendo nella graduatoria delle categorie, fino ad arrivare al 30% per l’ottava categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili alle categorie dalla terza all’ottava , il calcolo della pensione privilegiata risulta dal cumulo di esse (tabella F-1).

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento è determinato aggiungendo alla categoria corrispondente all’invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità.

Infine, nel caso di coesistenza di due o più infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla prima alla seconda, il soggetto ha diritto all’assegno di cumulo per infermità (art. 109 D.P.R. 1092/1973).

Pensione privilegiata tabellare di 8 categorie

La pensione privilegiata tabellare (art. 67 D.P.R. 1092/1973) è assimilabile al trattamento privilegiato di guerra. Quindi spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva. Inoltre ne hanno diritto i militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, D.P.R. 1092/1973), che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.

Pensioni tabellari militari importi non sono liquidati in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. Calcolo pensione privilegiata per causa di servizio

Secondo l’art. 67 del D.P.R. 1092/73, se si ha un’invalidità di prima categoria, la pensione privilegiata equivarrà all’ultima retribuzione. Si ridurrà del 10% in base alla categoria riconosciuta, fino all’ottava.

CategoriaPercentuale
Prima100%
Seconda90%
Terza80%
Quarta70%
Quinta60%
Sesta50%
Settima30%
Ottava20%

Tuttavia le pensioni privilegiate di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questo è utile per il personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. L’importo pensione privilegiata così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

Pensioni privilegiate tabellari: casi particolari

Se, al momento della lesione o infermità, si era allievo d’accademia, l’importo della pensione sarà determinato in base a:

  • grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia stessa;
  • trattamento economico che sarebbe spettato nel grado, qualora fosse rimasto nello stato di sottufficiale.

Invece, qualora si sia raggiunta l’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi e 1 giorno), di cui 12 di servizio effettivo, la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la normale pensione aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma del D.P.R. 1092/73).

Per i militari e i graduati di truppa (militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita.

Infine, per i militari di “carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

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    Come fare domanda pensione privilegiata e causa di servizio?

    Il procedimento che avvia alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio. Si attiva alla cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 D.P.R. 1092/1973).

    Se, invece, l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione è dovuta a infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non sono ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’iniziativa è a domanda.

    In questo caso, l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento. Il termine diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o invalidità derivanti da infermità a eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1 D.P.R. 1092/1973).

    Le sentenze della Corte Costituzionale n. 323 del 2008 e n. 43 del 2015 hanno stabilito, però, che “nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l’istanza di trattamento pensionistico di privilegio è ammessa qualora non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa“.

    Tuttavia, affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 D.P.R. 1092/1973).

    Domanda per militari, Polizia e Vigili del Fuoco

    Dal 1 gennaio 2010, in caso di militari in servizio permanente, compresi Carabinieri e Guardia di Finanza, deceduti o collocati direttamente nella posizione della riserva, l’istanza di pensione privilegiata va inoltrata all’INPS.

    Invece gli altri militari e chi ha cessato il servizio in precedenza dovranno presentare istanza all’Amministrazione di appartenenza o al Ministero della Difesa.

    Per il personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco, la domanda dovrà essere presentata all’INPS in tutti i casi di cessazione dal servizio successiva al 1 ottobre 2005. Per le cessazioni antecedenti a tale data, si dovrà, invece, far riferimento all’Amministrazione di appartenenza.

    Pensione privilegiata requisiti e documentazione

    Per ottenere la pensionistica privilegiata deve essere certificata la causa di servizio. In altre parole il trattamento privilegiato presuppone il riconoscimento del nesso causale.

    Il rapporto di causalità consiste nella riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Perciò è fondamentale ricostruire con cura i fatti di servizio e avere assistenza medico-legale adeguata per dimostrare questa correlazione e rivendicare la corretta ascrizione tabellare.

    Nello specifico nella domanda si dovranno indicare le infermità e i fatti per i quali si richiede il trattamento, allegando tutta la documentazione di servizio, le certificazioni sanitarie e ogni altro documento utile.

    La documentazione di servizio comprende:

    • stato di servizio;
    • memoriale dei servizi prestati;
    • ore lavorate all’esterno;
    • dichiarazioni testimoniali e verbali;
    • relazione dell’amministrazione (D.P.R. 461/01).

    Invece la documentazione medica e medico-legale certifica il quadro clinico del dipendente. In più occorrono la certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.

    Accertamenti per ottenere la pensione privilegiata

    Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti. Il primo è quello clinico, a opera della C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera), in cui devono risultare:

    • giudizio diagnostico;
    • data di conoscibilità della infermità o lesione;
    • indicazione della categoria;
    • giudizio di idoneità al servizio;
    • numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B;
    • numero degli anni (minimo due e massimo quattro) di riconoscimento dell’assegno rinnovabile, nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
    • se l’eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

    Quindi il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità.

    Infine il secondo accertamento definitivo è quello inerente al nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

    Fattori di rischio per la salute dei militari

    Gli accadimenti avvenuti durante il servizio, che hanno prodotto la lesione o l’infermità, possono essere ricondotti a un singolo e circoscritto evento traumatico, che possa aver portato a un infortunio sul lavoro.

    Tuttavia l’infermità può essere causata anche dalla prolungata esposizione a condizioni ambientali invalidanti. Per esempio i militari possono sviluppare danni alla salute a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni. Tra questi ci sono uranio impoverito, gas radon, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, e, soprattutto, l’amianto.

    La capacità cancerogena dell’asbesto è infatti confermata anche dall’ultima monografia IARC: “There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum“.

    Se inalate o ingerite, le fibre di amianto provocano gravi fenomeni infiammatori (asbestosi, placche pleuriche e ispessimento pleurici) e possono svilupparsi gravi patologie asbesto correlate. Tra queste ci sono il mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericardico e testicolare) il tumore del polmone, il cancro alle ovaie e la neoplasia alla laringe. Si aggiungono tumore alla faringe, cancro dello stomaco, neoplasia del colon retto e tumore all’esofago.

    Danni da vaccinazione per i militari

    Ci sono poi altri fattori di rischio, come i vaccini con metalli pesanti e additivi, che spesso sono somministrati in maniera errata al personale civile e militare delle Forze Armate.

    In particolare, nell’audizione del 06.12.2017 presso la Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito, l’Avv. Ezio Bonanni ha contestato al Ministero della Difesa una serie di condotte:

    • vaccinazioni ai militari poco prima della partenza in missione;
    • almeno 5 vaccinazioni esercito alla volta;
    • eccessiva quantità di farmaco, additivi e contaminanti;
    • omissione nella verifica delle condizioni di salute, prima della vaccinazione;
    • mancanza di verifica degli effetti delle vaccinazioni servizio militare.

    Pensione privilegiata militare: domanda di aggravamento

    Sia per la pensione privilegiata ordinaria sia per quella tabellare, qualora l’infermità peggiori, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione.

    Se la domanda d’aggravamento viene respinta, può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. Tuttavia, è ammessa un’ulteriore istanza, per richiedere pensione privilegiata aggravamento, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

    Pensione privilegiata di reversibilità e cumulabilità

    La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti dell’assicurato, venuto a mancare in seguito all’infermità per causa di servizio. Perciò il trattamento privilegiato risulta reversibile.

    In particolare il diritto alla pensione privilegiata si estende ai superstiti, secondo il seguente ordine:

    • coniuge;
    • figli minori di anni 18;
    • figli studenti anche maggiorenni (sino al compimento dei 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o ai 26 anni per gli universitari);
    • orfani inabili a carico, conviventi e nullatenenti;
    • genitori;
    • fratelli e sorelle;
    • nipoti.

    Inoltre il trattamento privilegiato risulta cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento d’attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di un’attività lavorativa diversa da quella che ha causato l’infermità (art. 139 D.P.R. 1092/1973).

    Tuttavia non è compatibile con altre prestazioni, come le rendite INAIL, altri trattamenti a carico dello Stato o di Enti Pubblici.

    Altre prestazioni spettanti ai militari

    Una volta ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, si ha diritto allo status di vittima del dovere e dell’equo indennizzo.

    In particolare tratta dei pericoli corsi dalle vittime del dovere il quinto episodio di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.

    ONA TV- vittime del dovere- pensione privilegiata

    Inoltre ci sono altre prestazioni assistenziali per cui fare richiesta:

    • rimborso delle spese di degenza;
    • superinvalidità;
    • indennità d’assistenza;
    • accompagnamento;
    • assegno d’integrazione per i familiari a carico;
    • assegno di cumulo per infermità;
    • indennità speciale annua;
    • assegno di incollocabilità.

    La contestazione dell’esenzione IRPEF

    La Corte di Cassazione (Ordinanza 26912 del 2021) si è pronunciata sull’esenzione IRPEF della pensione privilegiata. In questa occasione si sottolinea la distinzione tra la pensione ha natura “reddituale”, e quindi che non può beneficiare dell’esenzione IRPEF, e quella di natura “risarcitoria”.

    Secondo i giudici la pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF, prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

    Infatti, a differenza della pensione di guerra di natura risarcitoria, le pensioni privilegiate militari ordinarie hanno natura “previdenziale”, essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio.

    Donde la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)“.

    Questo viene ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n.63.

    Pensione per causa di servizio: assistenza legale

    Osservatorio Vittime del Dovere, insieme all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di esperti, assiste tutte le vittime.

    Garantiscono, infatti, una tutela legale e un’assistenza sanitaria gratuite per tutte le vittime del dovere e non solo, al fine di salvaguardare i loro diritti.

    Una volta riconosciuta la causa di servizio e la malattia professionale, la vittima ha diritto a benefici previdenziali e al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale).