L’equo indennizzo per causa di servizio

Per equo indennizzo per causa di servizio si intende un risarcimento economico una tantum (cioè soltanto una volta). Si corrisponde a una persona fisica (il lavoratore) nel momento in cui è possibile accertare un trauma subito sul posto di lavoro, durante le ore di servizio.

Tale risarcimento economico è a carico dell’Amministrazione dell’azienda di riferimento. Questo accerta, insieme alla Commissione Medica competente, i traumi o le menomazioni fisiche presenti sul lavoratore e dipendenti, per così dire, da causa di servizio.

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Chi può richiedere la causa di servizio?

L’equo indennizzo causa di servizio può essere richiesto dai dipendenti pubblici che non siano soggetti alla riforma di cui all’art 6. della L. 214/2011. Tale articolo della riforma per causa di servizio concede i diritti all’equo indennizzo a tutti coloro che fanno parte di Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Personale Militare, eccetera. Chiunque faccia parte di queste categorie, e abbia subito un trauma, una lesione o una menomazione sul posto di lavoro, può richiedere il pagamento dell’equo indennizzo.

Come è facile intuire, leggendo quanto riportato finora, la condizione necessaria e sufficiente per poter ottenere questa indennità è che sia possibile ricondurre questa infermità all’attività di servizio.

Questo istituto è stato introdotto dall’articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 686/1986). Fino al 2011 potevano beneficiarne tutti i dipendenti dello stato. Dopo la legge Fornero del 6 Dicembre 2011 (art. 6 L. 201/2011), per causa di servizio equo indennizzo può essere richiesto solo dal personale appartenente alle Forze Armate. Per esempio possono richiedere causa di servizio Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e le Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco). Il decreto legge sulla sicurezza delle città, attualmente in esame al Parlamento, sta provando a inserire la possibilità di equo indennizzo anche per la Polizia Municipale.

Come richiedere l’equo indennizzo per causa di servizio

È possibile richiedere l’equo indennizzo se è riconosciuta la causa di servizio. La domanda può essere depositata contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio, unitamente a quella di riconoscimento dello status di vittima del dovere, come esposto nell’art. 1 co. 563 o 564 L. 266/05.

Il tempo entro il quale è possibile fare domanda è di 6 mesi. Per questa ragione, le domande è consigliabile farle contestualmente, così da poterne beneficiare in tempi molto brevi.

L’indennità, che ricordiamo sarà corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente del pubblico impiego solo dopo aver accertato la correlazione tra l’invalidità e la causa di servizio, non corrisponde al risarcimento integrale di tutti i danni subiti. Il risarcimento si può richiedere, ed è diritto del dipendente ottenerlo, con una domanda apposita.

Correlazione tra causa ed effetto: l’accertamento della dipendenza da causa di servizio

Per ottenere questa indennità, è importante che sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Le lesioni o i traumi subiti possono essere ascrivibili a causa di servizio tabelle A o B presenti nel DPR 915/1978. Se il dipendente o lavoratore è morto a seguito dei traumi subiti, l’equo indennizzo può essere liquidato dagli eredi più prossimi. Dopo la morte del congiunto, dovranno depositare la domanda di richiesta entro i 6 mesi stabiliti.

Per equo indennizzo tabelle hanno diverse funzioni. Tra le tabelle causa di servizio, il compenso si stabilisce in base alla gravità del trauma subito, secondo la tabella 1 allegata alla legge 662/1996. Per causa di servizio tabella A, dopo la modifica dell’art. 1, co. 210 L. 266/05 dal 1° gennaio 2006 prevede che le lesioni più gravi (che possono aver perfino portato al decesso del lavoratore) siano ricompensate con un equo indennizzo pari a due volte il trattamento dello stipendio tabellare alla data della presentazione della domanda (sono escluse dal conteggio le retribuzioni come la tredicesima). In caso di lesioni meno gravi, l’equo indennizzo – a seconda della gravità – si calcola con una percentuale che oscilla tra il 3% e il 92% dell’importo stabilito per la prima categoria. Perciò si ricava dalle tabelle equo indennizzo.

Se la domanda di riconoscimento della causa di lavoro è stata presentata da un dipendente in pensione, il calcolo equo indennizzo si dovrà riferire allo stipendio percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La tabella di determinazione equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 co. 2 del Dlgs 29/1993 riporta equo indennizzo calcolo:

Categoria di menomazione di cui alla tabella A del DPR 30.12.1981

La tabella A causa di servizio è articolata in diverse categorie:

Prima Categoria Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda

Seconda Categoria 92% dell’importo stabilito per la prima categoria

Terza Categoria 75% dell’importo stabilito per la prima categoria

Quarta Categoria 61% dell’importo stabilito per la prima categoria

Quinta Categoria 44% dell’importo stabilito per la prima categoria

Sesta Categoria 27% dell’importo stabilito per la prima categoria

Settima Categoria 12 % dell’importo stabilito per la prima categoria

Ottava Categoria 6% dell’importo stabilito per la prima categoria

Equo indennizzo Tabella B causa di servizio: DPR 834/1981

Per quanto riguarda la causa di servizio tabella B riporta, per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

Riduzioni dell’importo dell’equo indennizzo

Secondo l’art. 49 del DPR no. 686/1957, l’equo indennizzo si riduce del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età. Mentre si riduce del 50% se ha superato i 60 anni.

L’art. 50 del DPR no. 686/1957 prevede una riduzione del 50% dell’equo indennizzo, se il lavoratore è titolare di una pensione privilegiata. Nel caso in cui, invece, tale pensione è riconosciuta successivamente, l’importo dell’equo indennizzo si recupererà con una trattenuta mensile del 10% sulla pensione, ai sensi dell’art. 144 DPR no. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR no. 686/1957. Quindi è importante considerare pensione privilegiata ed equo indennizzo.

La ripetizione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta (leggi tutto su risarcimento del danno ai superstiti).

In caso di Assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, l’art. 50 del DPR no. 686/1957 sancisce che vada dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi congiunti (in caso di decesso). L’indennità non è cumulabile, dunque, con le somme corrisposte da enti quali l’Inail, per esempio.

Equo indennizzo e pensione privilegiata

Oltre all’equo indennizzo pensione privilegiata è un’altra prestazione riservata a chi ha prestato servizio presso le Forze Armate. Questa prestazione è erogata al lavoratore dipendente che ha subito un danno biologico per effetto dello svolgimento dell’attività di servizio.

In caso di riconoscimento di causa di servizio, il dipendente pubblico ha diritto anche alla pensione privilegiata. Per esempio esiste la pensione privilegiata Polizia di Stato.

Malattie asbesto correlate ed equo indennizzo militari

L’esposizione ad amianto, nel corso degli anni, ha provocato danni considerevoli, su buona parte dei dipendenti della Marina Militare Italiana. Fino al 2015 sono stati censiti 570 casi di mesotelioma – ed è altamente probabile che la percentuale sia destinata a salire.

Moltissimi militari si sono ritrovati, a seguito di visite approfondite, con lesioni biologiche per esposizione ad amianto o con malattie asbesto correlate. Infatti la capacità cancerogena dell’amianto è ribadita anche dallo IARC nella sua ultima monografia. Un rischio, questo, purtroppo noto a tutte le Forze Armate. Per questo si ha diritto all’equo indennizzo militari.

In casi come questo, il riconoscimento della causa di servizio, oltre a concedere il diritto all’equo indennizzo, riconosce il lavoratore come vittima del dovere. Tanto il lavoratore, quanto i suoi congiunti, possono quindi richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Ricordiamo che tale risarcimento è diverso dall’indennità, quindi va richiesta separatamente.

In caso di decesso, vale la successione legittima esposta all’interno del Codice Civile.

Nel caso di superstiti di militari deceduti dopo incidente di volo, è concesso d’ufficio un anticipo della ricompensa pari a 9/10 dell’ammontare dell’intero compenso. Tale anticipo è poi integrato in sede di liquidazione equo indennizzo, ai sensi dell’art. 1883 Dlgs 66/2010.

Equo indennizzo: quali sono i termini e la documentazione?

La domanda per ottenere l’equo indennizzo per causa di servizio deve essere presentata presso gli uffici dell’Amministrazione dove il lavoratore presta o fino a quel momento ha prestato servizio. Prima di questa domanda, deve essere stata presentata e approvata quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Se la domanda di richiesta dell’equo indennizzo è contestuale a quella di riconoscimento, il termine per la presentazione è di sei mesi, decorrenti:

1- dalla data del decesso;

2- dalla data dell’infortunio;

3- dalla data in cui la malattia si è manifestata.

La domanda di equo indennizzo può essere presentata anche durante il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (riconoscimento, questo che può essere avviato anche d’ufficio):

1- entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – che darà il suo parere sulla correlazione tra malattia e causa di servizio;

2- entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Anche se il lavoratore è in pensione, ha comunque 6 mesi di tempo per poter presentare la domanda. Allo scadere dei termini, decadono tutti i diritti per il lavoratore. Questi termini valgono anche per i congiunti del lavoratore, in caso di decesso di quest’ultimo.

La domanda di aggravamento equo indennizzo si può presentare una sola volta, entro 5 anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

Se invece il lavoratore ha richiesto un’altra indennità, questa sarà detratta all’indennità precedente, nel caso di medesima infermità, ai sensi dell’art. 57 DPR 686/1957.

L’impegno dell’Associazione per l’equo indennizzo

L’Associazione si occupa da sempre di prevenzione primaria e tutela della salute. Il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, è ben consapevole, quindi, che l’equo indennizzo – così come ogni indennità relativa alle cause di servizio – sono una piccola consolazione, se servono a sopperire a una mancanza grave (com’è appunto quella della salute).

Bonanni e il suo staff, a tal proposito, hanno deciso di condurre una battaglia che punti principalmente alla tutela della salute dell’individuo, per eliminare queste problematiche già alla radice. È questo lo scopo dell’ONA. È necessario evitare tutte le esposizioni ad amianto e combattere in origine tutte le malattie asbesto correlate – così come quelle correlate agli altri cancerogeni.

Se si evita l’esposizione all’amianto, si evitano anche le insorgenze di tutte le patologie ad esso correlate: asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici, eccetera. Patologie, queste, che possono portare a patologie ben più gravi e spesso incurabili come il mesotelioma maligno. Si tratta di un cancro del mesotelio, una membrana che ricopre i polmoni, il cuore, il peritoneo, i testicoli. Colpisce tutti quelli che sono stati esposti ad amianto nel corso della loro vita lavorativa – e non solo.

Evitare l’esposizione alle fibre di amianto

Il mesotelioma, infatti, è provocato unicamente dall’amianto: per evitarne l’insorgenza, è fondamentale evitare l’esposizione ad amianto. Solo così sarà possibile mettere in salvo la propria vita (il mesotelioma è, infatti, una malattia molto spesso mortale).

Lo scopo dell’Amministrazione, quindi, non dovrebbe essere solo quello di approvare le domande relative a causa di servizio ed equo indennizzo, o di riconoscere la causa di servizio stessa. Anzi, poiché in molti casi le domande vengono letteralmente respinte, sarebbe conveniente preoccuparsi di evitare questo tipo di malattie asbesto correlate, così come tutte le patologie che insorgono quando si è a contatto con sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene. È questa la prevenzione primaria di cui parla l’Avv. Ezio Bonanni, in collaborazione con il suo staff di ONA – Osservatorio Nazionale Amianto.

Il Giornale dell’Amianto per le news

L’esigenza di istituire un notiziario sull’amianto, un organo di informazione capace di diffondere tutte le notizie riguardanti le cause di servizio e le malattie professionali (come le malattie asbesto correlate) e di soffermarsi, dove possibile, sulle tutele che spettano di diritto alle vittime e ai parenti più stretti.

L’Osservatorio Vittime del Dovere, insieme al suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, si preoccupano di tutelare tutte le persone a cui è stata riconosciuta una causa di servizio e che risultano vittime di malattie professionali (tutte quelle malattie contratte sul posto di lavoro, mentre il lavoratore prestava servizio). A questo scopo offre un’assistenza legale per il riconoscimento delle cause di servizio e delle vittime del dovere, oltre che un supporto per ottenere il risarcimento danni per cause di servizio e vittime del dovere. Inoltre, offre assistenza medica e legale per il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio.

È possibile fare richiesta, sia per assistenza medica che legale, chiamando il numero verde.

Assistenza per i propri diritti

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