Pensione invalidità amianto: come funziona

I lavoratori esposti alle fibre killer dell’amianto hanno diritto al prepensionamento al fine di evitare ulteriori esposizioni dannose all’asbesto. In questa guida scopriamo come funziona la pensione di invalidità amianto, quali sono i requisiti di accesso e come si applica.

L’Osservatorio Vittime del Dovere tutela i lavoratori in tutti gli ambiti del diritto del lavoro e offre consulenza gratuita per la richiesta di prepensionamento amianto/pensione di inabilità amianto o per l’ottenimento dei benefici contributi per il diritto a pensionamento.

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Indice dei contenuti

Pensione di inabilità amianto: cos’è?
La legge prepensionamento amianto
Benefici contributivi amianto
Come richiedere la pensione amianto

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Pensione invalidità amianto: cos’è?

La pensione di invalidità spetta a coloro che risultano inabili al lavoro. In caso di esposizione all’amianto, indipendentemente dal possesso del requisito contributivo e in caso di riconoscimento da parte dell’INAIL, o di altre amministrazioni competenti, delle patologie di origine professionale (causa di servizio o malattia professionale), si ha diritto alla pensione di inabilità INPS.

Questo anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività di lavoro e quindi indipendentemente dall’entità del danno subito.

La legge prepensionamento amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, aveva accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Vittime del Dovere. Aveva così sancito il diritto all’immediato pensionamento per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento di asbestositumore dei polmoni o mesotelioma quali malattie di origine professionale. Esse dovevano essere riconosciute dall’INAIL come tali o per i dipendenti pubblici non privatizzati attraverso la causa di servizio.

Con la riforma del 2019/2020 è stata ampliata la platea degli aventi diritto alla pensione di inabilità amianto a tutti coloro che abbiano contratto una malattia amianto correlata, indipendentemente dai requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e dal tipo di malattia. Purché essa sia riconosciuta come malattia professionale.

I criteri e le modalità che definiscono la concessione del trattamento previdenziale sono contenuti nel D.M. del 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

La procedura di pensionamento immediato per le vittime di amianto può essere adottata solo se, anche con l’accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5), non si matura il diritto a pensione immediata vittima di amianto.

Le maggiorazioni contributive amianto

Le patologie amianto se riconosciute come malattia professionale (tecnopatia), danno diritto alle vittime di amianto di accedere alle maggiorazioni amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992), con il coefficiente 1,5. In altre parole, ogni anno di esposizione vale un anno e mezzo ai fini del prepensionamento, o ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.

In alcuni casi, però, se il lavoratore vittima è molto giovane oppure non arriva all’anzianità contributiva, dovrebbe continuare a lavorare fino alla maturazione del diritto a pensione. Grazie alla pensione di inabilità amianto può invece chiedere di essere immediatamente collocato in pensione.

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Benefici amianto art. 13 comma 7 Legge 257/1992

Per i lavoratori esposti ad amianto che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione immediata, non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.

A prescindere dal grado di invalidità, si ha diritto ai benefici contributivi con l’art. 13 co. 7 L. 257/92.

Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo  contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque.

Questo è molto importante, perché la pensione di inabilità INPS non è cumulabile con le prestazioni INAIL. Coloro che hanno chiesto ed ottenuto la pensione di inabilità INPS si vedono precluso il diritto alle prestazioni INAIL e alle relative rivalutazioni pensionistiche permesse dai benefici contributivi amianto.

Prepensionamento per malattia professionale

Il prepensionamento per malattia amianto si lega al prepensionamento per invalidità, nonostante non preveda l’inabilità al lavoro al 100%. Il concetto è legato al prepensionamento INPS di invalidità.

L’INPS, per interpretare le norme sul prepensionamento per malattia amianto, ha emanato la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020.

Nel complesso, con l’art. 41 bis, D.L. 34/2019, convertito con legge 58 del 2019, e con la successiva Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 è stato possibile applicare il diritto al prepensionamento a tutte le vittime di malattie professionali asbesto correlate.

Come richiedere la pensione invalidità amianto

Come si fa ad ottenere la pensione di inabilità dell’INPS per malattie amainto? Qui di seguito trovate un vademecum.

  • Entrare nel sito INPS.
  • Digitare su “Cerca” (in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”.
  • Si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre e cliccare anche qui su “Pensione di inabilità”.
  • A questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio ed inserire i vostri dati tramite identità SPID.

Il termine per la richiesta di riconoscimento della pensione d’inabilità è il 31 marzo 2023. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Si precisa nuovamente che la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita o indennizzo INAIL.

Pensione amianto di invalidità: approfondimenti

Tutte le vittime amianto, se il loro grado di inabilità è tale da menomare fortemente la loro salute possono comunque andare in pensione subito con le norme poste a presidio dei diritti di tutti i lavoratori (Legge 222/1994).

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