Risarcimento danni per responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale si identifica nell’obbligo di risarcire i danni per inadempimento contrattuale. Il risarcimento danni per inadempimento contrattuale si distingue dalla responsabilità extracontrattuale perchè quest’ultima si fonda sull’illecito. I due profili di responsabilità civile, che si traduce per la vittima nel risarcimento dei danni, è lo strumento della tutela civilistica dei diritti.

L’Osservatorio Vittime del Dovere fornisce il servizio di assistenza per la tutela di tutte le vittime. In questa guida scopriamo tutto sulla responsabilità civile contrattuale, cioè sulle tutele in caso di contratto.

Indice dei contenuti

La tutela legale per la responsabilità contrattuale
Responsabilità contrattuale codice civile: cos’è?
Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale
Responsabilità del debitore
La diligenza dell’adempimento
A chi spetta l’onere della prova?
Il risarcimento del danno
Il risarcimento del danno non patrimoniale
La prescrizione decennale

Tempo stimato di lettura: 15 minuti

La tutela legale gratuita per responsabilità contrattuale

In caso di danni per violazione di obbligo contrattuale, sussiste l’obbligo del risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia dei danni non patrimoniali. Poi va tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

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Assistenza alle vittime

Responsabilità contrattuale
Responsabilità contrattuale

    Infortunio e malattia professionale: responsabilità contrattuale

    Uno dei settori più rilevanti della responsabilità contrattuale è quello del diritto del lavoro ovvero del contratto di lavoro.

    Infatti, uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro è quello della sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro si traduce nell’obbligo di rimuovere alla radice ogni forma di rischio. Già con l’art. 2087 del c.c. era sancito l’obbligo di tutela della dignità e personalità morale del lavoratore e della sua incolumità psicofisica.

    Questo obiettivo, che si traduce nell’obbligo contrattuale della tutela della salute che impone un continuo aggiornamento e l’utilizzo della migliore tecnologia possibile. Successivamente, con l’art. 32 della Cost., questi principi sono stati innervati e rafforzati. Successivamente, tutta la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono state riunite nel Testo Unico Dl.gs. 81 del 2008.

    Tuttavia, nonostante i presidi normativi, sono in costante continuo aumento sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali. Anche nel 2021, nonostante la pandemia e la riduzione delle ore di lavoro, sono in aumento anche gli infortuni mortali.

    Nonostante i numerosi appelli ad una maggiore attenzione per la sicurezza sul lavoro, si continuano a sottovalutare i rischi. Uno dei casi emblematici è costituito dall’utilizzo di sostanze cancerogene tra cui nuove molecole chimiche, non testate preventivamente. Un caso emblematico è quello dell’amianto, il killer che ha provocato e sta provocando decine di migliaia di morti, come confermato dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

    In questi casi, oltre alla tutela indennitaria, con l’INAIL o la causa di servizio, sussiste il diritto al risarcimento del danno. sull’onere della prova, sulle giutificazioni che escludono il risarcimento, sulla prescrizione e sulle differenze con la responsabilità extracontrattuale.

    Responsabilità contrattuale: cos’è?

    La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, un vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto che abbia una fonte contrattuale.

    Si differenzia dalla responsabilità extracontrattuale proprio in ragione di questa specifica fonte.

    La responsabilità extracontrattuale riguarda infatti la convivenza tra membri della collettività, per cui vige il principio del neminem laedere. Significa che ognuno deve comportarsi in modo da non recare pregiudizio agli altri. Secondo l’art. 2043 c.c. che disciplina l’illecito extracontrattuale, infatti: Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale. Nel caso in cui tale condotta abbia causato un danno vige l’obbligo risarcitorio.

    Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

    A differenza della responsabilità extracontrattuale, quindi, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, quella contrattuale si fonda sul contratto. Invece, la responsabilità extracontrattuale si fonda sull’illecito ovvero su condotte che violano la legge e l’obbligo di non danneggiare: generale dovere del neminem laedere.

    Quindi, la responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, obbligo che si fonda sul contratto e sanziona l’inadempimento.

    Tanto è che la stessa Corte di Cassazione: “l’elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere …. la fonte, contrattuale o meno, di quell’obbligo” (Cass. n. 4051/1990).

    I contratti nella responsabilità contrattuale

    I contratti cui fa capo la responsabilità contrattuale non sono solo quelli atipici, ma anche quelli tipici. Si dicono tipici (o nominati) se sono contratti previsti dal codice civile o da altre leggi, come la compravendita, la locazione, il mutuo etc.

    In base al principio dell’autonomia contrattuale, le parti possono però anche stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge. In genere questo può avvenire combinando tra loro elementi caratteristici di figure contrattuali tipiche. Sono contratti atipici, per esempio, il leasing e il factoring.

    Responsabilità del debitore

    Il danno contrattuale è disciplinato dall’art. 1218 c.c. che dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.

    L’art. 1176 c.c., in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, afferma che il debitore che, pur agendo con la diligenza richiesta non abbia potuto adempiere all’obbligazione, è comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.

    La diligenza nell’adempimento

    La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell’articolo 1176 codice civile è quella media del “buon padre di famiglia”, mentre quella di cui al secondo comma, relativa all’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (diligenza del “debitore qualificato”).

    La legge dispone infatti che il debitore nell’adempiere l’obbligazione contrattuale debba uniformarsi alla condotta del buon padre famiglia. In caso di comportamento negligente è responsabile per colpa e deve risarcire il danno.

    In caso di obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale invece il grado di diligenza richiesta deve essere commisurato al tipo di prestazione ed è pertanto è superiore a quella media del pater familias.

    L’onere della prova

    Nella responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa dell’autore del danno “ingiusto”.

    Nel risarcimento del danno contrattuale, invece, trova applicazione il principio della presunzione della colpa. Al creditore spetta infatti solo l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno. Al debitore spetterà dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio.

    Il risarcimento danno contrattuale prescinde dalla verifica della colpevolezza (del dolo o della colpa).

    Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale


    Il legame tra inadempimento contrattuale e risarcimento del danno è specificato nell’ex art. 1223 c.c.. Il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), purché ne siano conseguenza immediata e diretta. Deve esistere infatti un nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno.

    Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).

    Approfondisci in: Risarcimento del danno emergente e lucro cessante

    Risarcimento del danno di tipo non patrimoniale

    Oggi risulta pacificamente accettato il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di responsabilità contrattuale.

    Attraverso un lungo percorso evolutivo di questo istituto, si è arrivati infatti a riconoscere la risarcibilità di qualsivoglia sofferenza seria ed apprezzabile, che rientra nelle categorie del danno morale, biologico ed esistenziale.

    La condanna al relativo risarcimento non può prescindere dall’accertamento della serietà e gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, nonché dai limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 del codice civile.

    La prescrizione decennale al risarcimento dei danni

    A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., all’illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.