Prescrizione : cos’è, termini e sospensione

La prescrizione è un principio fondamentale nell’ordinamento civile e penale di molti paesi, incluso l’Italia. Si tratta di un istituto giuridico che determina la scadenza del diritto di agire in giudizio per far valere un diritto o per perseguire un reato. La prescrizione è finalizzata a garantire la certezza del diritto e a evitare che le controversie o le azioni penali si protraggano indefinitamente nel tempo.

È essenziale distinguere tra la prescrizione nell’ordinamento civile e penale. Nel contesto civile, riguarda la scadenza entro cui il diritto deve essere esercitato, mentre in quello penale, indica il limite entro il quale un reato non può essere perseguito.

Il Dipartimento Vittime del Dovere difende le vittime del dovere per l’ottenimento di questo status e di tutti i benefici che ne conseguono. Essendo uno status quello di vittima del dovere è imprescrittibile.

Indice dei contenuti

Cos’è la prescrizione: definizione
Sospensione e decorrenza: come funzionano?
Termini della prescrizione: quali sono?
Prescrizione presuntiva

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Prescrizione: cos’è? Definizione e funzionamento

La prescrizione è il meccanismo per cui, decorso un certo periodo di tempo dalla nascita di un diritto o dalla commissione di un reato, l’azione volta a farlo valere o perseguire decadrebbe, diventando inefficace.

In altre parole, impedisce alle parti di portare avanti una controversia o un procedimento penale quando è trascorso un determinato periodo di tempo dalla data in cui il diritto è nato o il reato è stato commesso.

I termini di prescrizione variano a seconda della natura del diritto o del reato e delle normative vigenti nel paese in questione. In Italia, ad esempio, sono stabiliti dall’articolo 2946 del Codice Civile per le azioni civili e dall’articolo 157 del Codice Penale per i reati. I termini possono variare da pochi anni per reati minori o azioni civili a decenni per reati gravi. Ad esempio, i reati più gravi, come l’omicidio, non sono soggetti a prescrizione in Italia.

La prescrizione nell’ordinamento civile in Italia

Nel contesto dell’ordinamento civile, la prescrizione non estingue l’obbligazione stessa ma il diritto del creditore di richiederne l’adempimento. Questo è un meccanismo cruciale per proteggere sia il debitore, che non può essere chiamato all’adempimento in un lasso di tempo indefinito, sia il creditore, che potrebbe avere difficoltà a dimostrare l’adempimento dopo molti anni.

La prescrizione nel diritto civile non è sempre applicabile. Non si applica ai diritti indisponibili o ai diritti disponibili che la legge dichiara espressamente imprescrivibili. I diritti della personalità, gli status familiari e la potestà genitoriale sui figli rientrano tra i diritti indisponibili.

La prescrizione nel penale in Italia: come funziona?

La prescrizione nel penale non equivale a un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Non equivale nemmeno a una condanna in quanto non viene formulato il verdetto condannatorio da parte del giudice. Essa è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 c.p.) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

La prescrizione del reato non va confusa con la prescrizione della pena. Questo istituto sancisce l’impossibilità di infliggere una pena stabilita dal giudice nel caso in cui la stessa non sia portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo. In particolare, il nostro ordinamento penale prevede che la reclusione non sia più possibile se non è eseguita in un tempo pari al doppio della pena inflitta e che la multa si estingue (e quindi non va pagata) se sono trascorsi dieci anni senza che la relativa condanna sia portata a esecuzione.

Sospensione e decorrenza della prescrizione: come funziona?

La prescrizione può essere sospesa in situazioni eccezionali. Ad esempio, la sospensione può verificarsi durante un conflitto bellico, per garantire la tranquillità dei militari in servizio. Durante la sospensione, il tempo trascorso prima della causa sospensiva si somma a quello successivo alla sua cessazione.

La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto nasce o il reato viene commesso. Nel diritto civile, il termine inizia quando il titolare del diritto ha la possibilità di far valere la sua pretesa. Nel diritto penale, invece, il termine inizia dalla data della commissione del reato.

Come si calcola la sospensione nell’ordinamento civile

Le norme (artt. 2962 e 2963 c.c..) prevedono i metodi per il calcolo del tempo.

Non si tiene conto del giorno iniziale del tempo, ad esempio, il giorno nel quale è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento, e il termine scade quando finisce l’ultimo giorno compreso.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

A questo fine, come di solito previsto in materia di termini processuali, il sabato è considerato giorno feriale (legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche, delle quali la legge n. 336 del 20 novembre 2000).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca questo giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

La sospensione nell’ordinamento penale: come funziona?

sospensione della prescrizione si verifica laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano.

Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.

Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore, il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata) e il caso di rogatorie all’estero.

Infine, il corso della prescrizione è oggi sospeso, in virtù della riforma Bonafede (sulla quale vedi infra), anche per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile.

In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere da dove era stata sospesa (quindi con computo anche del tempo precedentemente trascorso) a partire dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

I termini della prescrizione: quali sono?

I termini di prescrizione variano notevolmente. Mentre il termine di base è di dieci anni, ci sono eccezioni. Ad esempio, l’azione di annullamento in caso di vizio del consenso o incapacità legale ha un termine quinquennale. Alcune azioni hanno termini ancora più brevi, come l’azione per il risarcimento del danno subito da fatto illecito, che è di cinque anni.

I termini della prescrizione nel civile: quali sono?

termini di prescrizione sono quindi diversi a seconda della fattispecie.

Il termine ordinario di dieci anni si applica, come già detto, laddove la legge non prevede diversamente.

I diritti reali su cosa altrui si prescrivono solo in caso di mancato esercizio per venti anni.

Per alcune fattispecie il termine di prescrizione è inferiore a 10 anni. Questo succede per esempio con l’azione di annullamento del contratto sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, come l’azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società. Anche l’azione per il risarcimento del danno subito da fatto illecito ha un termine di 5 anni.

I diritti derivanti dai contratti di mediazione, spedizione, trasporto e il diritto al pagamento del premio assicurativo si prescrivono in termini ancora più brevi (in un anno). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ad esclusione di quello sulla vita) si prescrivono in due anni.

I termini della prescrizione nel penale: quali sono?

Secondo l’articolo 157 del codice penale, il tempo necessario per la prescrizione di un reato varia in base alla pena prevista per tale reato. Tale disposizione è stata modificata dalla legge 2005/251, che ha apportato alcune importanti modifiche. Essa stabilisce che la prescrizione estingue un reato dopo il tempo che equivale alla massima pena prevista dalla legge, non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni punite con una pena pecuniaria.

Per calcolare il tempo di prescrizione, non si tengono in considerazione le circostanze attenuanti o aggravanti, ad eccezione delle aggravanti a effetto speciale che aumentano la pena di più di un terzo, o delle circostanze per cui la legge prevede una pena diversa, come l’ergastolo invece della reclusione.

È importante notare che i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono soggetti a prescrizione.

I termini di prescrizione possono ricominciare a decorrere in presenza di eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale, come l’interrogatorio dell’indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero.

Tuttavia, il termine di prescrizione non può superare il tempo prescritto aumentato di un quarto. Ad esempio, se il termine iniziale è di sei anni, dopo una interruzione diventerà di sette anni e sei mesi.

Altre cause che possono “allungare” il periodo di prescrizione includono la contestazione di specifiche aggravanti, come la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Quando la legge prevede sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria per un reato, il calcolo della prescrizione si basa sulla pena detentiva. Tuttavia, in alcuni casi, la legge può stabilire una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria, e in tal caso, la prescrizione matura in tre anni.

I termini di prescrizione e decorrenza secondo la legge Spazzacorrotti

La legge 2019/3, comunemente conosciuta come “Legge Spazzacorrotti,” ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna sia di assoluzione, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che conclude il processo o alla data di irrevocabilità del decreto penale. Questa norma è entrata in vigore l’1 gennaio 2020.

In caso di omicidio colposo legato a un incidente sul lavoro o a una malattia professionale, il termine di prescrizione raddoppia.

L’istituto giuridico della prescrizione negli altri stati e le critiche al sistema italiano

In alcune giurisdizioni straniere, come la Francia, il termine inizia dal giorno in cui l’autore del reato è stato individuato tramite un primo atto giudiziario di accusa o il rinvio a giudizio.

Per uniformare il sistema italiano a quello di altri Stati, sono state avanzate proposte di legge o emendamenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha elencato gli atti internazionali che criticano la disciplina italiana del termine di prescrizione, che, secondo tali atti, può portare all’impunità. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha anche affrontato questa questione nel “caso Taricco,” ma la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato tale sentenza inapplicabile nell’ordinamento italiano, citando una mancanza di chiarezza.

La prescrizione nell’assistenza previdenziale: come funziona?

Il diritto alla pensione, sancito dalla Costituzione, è indiscutibilmente un diritto indisponibile, imprescrittibile e non sottoposto a termini di decadenza.

Tuttavia, i pagamenti periodici delle prestazioni previdenziali sono soggetti a prescrizione e decadenza.

Il conteggio del termine di prescrizione inizia a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e la prescrizione può essere interrotta mediante la notifica di qualsiasi atto che mette formalmente il debitore in mora.

Termini di prescrizione per le prestazioni assistenziali e previdenziali

La prescrizione ordinaria è quella di dieci anni, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Tuttavia, la legislazione previdenziale contempla una disposizione speciale, ovvero l’articolo 129, comma 1, del regio decreto legislativo del 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per i pagamenti delle pensioni liquidate ma non ancora incassate.

Da questa combinazione di norme discende un duplice sistema di prescrizione: un termine quinquennale si applica quando l’ente previdenziale ha riconosciuto e liquidato la prestazione, mentre un termine decennale è previsto nei casi rimanenti.

La prescrizione per lo status di vittime del dovere: diritto imprescrittibile

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Per quanto riguarda le vittime del dovere e per gli equiparati a vittime del dovere, lo status è imprescrittibile ai sensi dell’articolo 2934 secondo comma codice di procedura civile.

Tant’è vero che ciò è stato confermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro numero 17.440 del 2022. In sostanza possono essere dichiarati prescritti dopo il decorso di 10 anni i ratei ma non il diritto costituzionalmente garantito. Infatti ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro 37 522 del 2022 che ha rifiutato la richiesta dell’avvocatura dello stato di rimettere gli atti alle sezioni unite per una nuova pronuncia.

Prescrizione presuntiva: che cos’è e come funziona?

La prescrizione presuntiva è un concetto separato che si applica in ambito processuale. Essa si verifica in relazione a rapporti in cui il debito è solitamente estinto in tempi brevi, come il pagamento di un prezzo o di una prestazione. In questo caso, se il debitore non può provare l’adempimento, può invocare l’eccezione di prescrizione presuntiva.

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