Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o mafiosi. Questi episodi possono essersi verificati nel territorio nazionale o extranazionale.

Tutti coloro che subiscono delle infermità in seguito ad attentati e azioni di carattere terroristico hanno diritto a delle tutele e specifici benefici.

In questa guida scopriamo chi può ottenere il riconoscimento di questo status e le prestazioni che spettano per legge.

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Riconoscimento vittime terrorismo e criminalità organizzata

Vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata di stampo mafioso sono tutti coloro che sono deceduti o abbiano subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da:

  • azioni di eversione dell’ordine democratico;
  • atti e stragi di terrorismo;
  • atti di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Si ha diritto al riconoscimento dello status di vittime del terrorismo e vittime della criminalità organizzata per invalidità permanente, ferite e lesioni dovuti anche all’assistenza prestata o ad atti di repressione di fatti delittuosi. Queste vittime possono quindi essere esponenti delle Forze dell’Ordine o appartenenti alla magistratura.

In tutti i casi occorre dimostrare l’estraneità ai fatti.

Gli atti di terrorismo sono definito come: “le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (art. 34, comma 3, L. 222/2007).

Invece l’associazione è di tipo mafiosoquando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri“(L. 302/1990).

Riconoscimenti per le vittime: storia e normative

Le leggi concepite in favore delle vittime di attentati terroristici e stragi mafiose sono state emanate in seguito a drammatici fatti di cronaca che hanno sconvolto l’Italia.

Per esempio, dopo la strage alla stazione di Bologna del 1980 è emanata la legge 466/1980, “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche“.

In seguito, con la legge 302/1990, “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata“, sono stati previsti benefici economici e assistenziali anche in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Dopo l’attentato dell’11 settembre 2001, è stata emanata la direttiva 2004/80/CE. Questa ha introdotto le linee guida per l’indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell’UE. Perciò il cittadino europeo che subisce un reato intenzionale violento, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente, potrà presentare la domanda di risarcimento presso un’autorità o qualsiasi altro organismo dello Stato in cui risiede. Allo stesso modo, in Italia ciò è espresso dalla legge 206/2004.

Chi sono le vittime del terrorismo e di atti mafioso?

Possono essere riconosciuti vittime del terrorismo e di atti mafiosi cittadini e appartenenti alle Forze dell’Ordine che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa (legge 302/1990).

Le ferite o lesioni riportate devono essere conseguenza di:

  • atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
  • fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni (art. 416-bis del codice penale);
  • operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi, a condizione che il soggetto leso sia estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni;
  • assistenza prestata e legalmente richiesta per iscritto a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Coloro che subiscono attentati o attacchi nel corso delle missioni sono definiti militari equiparati alle vittime del terrorismo.

La Vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ha diritto ad ottenere determinati benefici. In caso di decesso, questo diritto è trasmesso ai superstiti delle vittime.

  • familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle);
  • conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento;
  • conviventi more uxorio;
  • orfani, fratelli o sorelle, anche se non conviventi e non a carico.

Tutti i soggetti destinatari dei benefici devono essere estranei alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali.

Chi risarcisce le vittime del terrorismo e della mafia?

La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle cause per il riconoscimento dei benefici di vittima del terrorismo, la giurisdizione non appartiene al Tribunale Amministrativo (ordinanza n. 11377 del 22.07.2003 e n. 26626 del 18.12.2007). Infatti non esiste alcun potere discrezionale posto in capo alla Pubblica Amministrazione, sia in relazione all’entità dei benefici da erogare sia ai loro presupposti.

I benefici, anche di carattere non economico, sono erogati da:

  • Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, per le vittime civili;
  • il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell’ordine;
  • Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile per i vigili del fuoco;
  • il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per i magistrati, i giudici popolari;
  • il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per i dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria;
  • Ministero della Difesa, per gli appartenenti alle Forze armate (Aeronautica, Marina, Esercito).

Vittime criminalità organizzata: strage della mafia

La mafia è qualsiasi organizzazione di persone dedite ad attività illecite, segreta e duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti. I suoi fini sono conseguire interessi privati e di arricchimento illegale, anche a danno degli interessi pubblici.

Tra le diverse organizzazioni mafiose la più conosciuta è “Cosa Nostra“, colpevole della serie di attentati realizzati in Italia tra il 1992 e il 1993.

In questo oscuro periodo furono attaccati membri delle Forze di Polizia della magistratura italiana e uomini politici.

Uno degli episodi più tristi e cruenti di cui la mafia si è resa colpevole è la Strage di Capaci. In questo attentato dinamitardo lungo l’autostrada A29, nella zona di Capaci, rimasero uccisi il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, mentre una decina di persone restarono ferite.

Un’altra strage tristemente nota è quella di Via d’Amelio, a Palermo, dove persero la vita il giudice Borsellino e cinque agenti di scorta, mentre ventitre persone rimasero ferite.

In questi anni ha avuto luogo anche il più grande processo penale al mondo, denominato il maxiprocesso. Questo fu un processo penale per crimini di mafia, tra cui omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, e associazione mafiosa.

In primo grado gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 nel corso del processo). Alla fine del primo grado le condanne furono 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2665 anni di reclusione. Quasi tutte le condanne furono confermate dalla Cassazione.

La tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità

Tra le vittime, e cioè coloro che subiscono dei danni, ci sono anche i testimoni di giustizia e le vittime degli attentati.

Poi vi è tutta la problematica delle estorsioni di cui sono vittime molti imprenditori, in particolare nell’Italia del sud. Contro questa piaga è stato fatto molto, specialmente da Magistrati coraggiosi, che spesso hanno dovuto lottare anche contro altri apparati dello Stato.

In seguito a queste vergognose trattative (trattativa Stato-mafia), che in qualche modo fu intuita da Paolo Borsellino, prima che fosse ucciso, la mafia ha ottenuto delle agevolazioni.

Contro questo stato di cose, ancora oggi, sono in corso dei processi, con alterne vicende. Sono stati coinvolti nelle indagini perfino alti rappresentanti di organi costituzionali.

Osservatorio Vittime del Dovere contro la mafia.

L’associazione Osservatorio Vittime del Dovere non condivide la trattativa con uomini di mafia, che vanno sanzionati secondo le leggi dello Stato. Il fenomeno mafioso si combatte togliendo la linfa che lo alimenta, compresi coloro che rimangono inerti, e perciò la favoriscono.

Il compito di tutti i servitori dello Stato e di tutti i cittadini è combattere contro la mafia e la criminalità, non certo di effettuare trattative. Nessun compromesso può essere stilato con chi ha ucciso e continua ad uccidere, e a soffocare l’imprenditoria onesta.

In Sicilia, Calabria e Campania, ma anche in tutte le regioni d’Italia, in Europa e nel mondo, le mafie debbono essere combattute e sconfitte. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, nel suo intervento del 9 maggio 1993, ha condannato le terribili azioni della mafia.

L’Osservatorio Vittime del Dovere combatte contro ogni forma di criminalità e di mafia. Dalle ecomafie, che lucrano sui rifiuti, compreso l’amianto, fino a chi spaccia la droga, e a chi gestisce la prostituzione.

Contro questo stato di cose, ci si batte anche contro misure carcerarie che vorrebbero alleggerire i diversi regimi, compreso quello del carcere duro.

Non lo è, nè lo sarà mai abbastanza, in relazione alle nefandezze di cui si sono macchiati. Uomini che non hanno coraggio e che uccidono con telecomandi, o colpendo alle spalle, come per il Giudice Livatino.

Chi è un uomo, non uccide alle spalle, non usa l’autobomba, ha il coraggio di confrontarsi e di esprimere le proprie idee, in modo civile. Ma anche nella legge criminale uccidere alle spalle è da vili e vigliacchi.

Come può lo Stato trattare con questi delinquenti vigliacchi? È ammissibile che alti ufficiali dei Carabinieri si incontrino con boss mafiosi per “trattare”? Quali sono state le collusioni della mafia con le autorità politiche?

Individuare i mandanti degli assassini eccellenti

La mafia, in alcuni casi, si è prestata alle c.d. “menti raffinatissime“, così Giovanni Falcone con riferimento ad alcuni delitti eccellenti. Chi sono queste menti raffinatissime?

Perchè la magistratura ostacolò Giovanni Falcone nelle indagini per l’identificazione delle c.d. “menti raffinatissime”? Cosa si nasconde dietro le c.d. ‘morti eccellenti’?

Come mai Giovanni Falcone venne sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Superiore della Magistratura? Perchè Paolo Borsellino confidò alla moglie, prima di morire, che “non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere“?

Come mai non si è più trovata l’agenda rossa di Paolo Borsellino? Inizialmente l’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta portò al colonnello dei Carabinieri Arcangioli, indagato per il furto con l’aggravante di aver favorito l’associazione mafiosa. Ma è stato in seguito definitivamente prosciolto.

Tutti questi interrogativi devono ancora trovare risposta.

Domanda per il riconoscimento delle prestazioni

La domanda di riconoscimento di vittima del terrorismo deve essere presentata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l’evento o della provincia di residenza dei beneficiari. In caso di residenza all’estero, la domanda va inoltrata tramite l’ufficio consolare. Quest’ultimo provvede poi a trasmetterla, insieme alla documentazione, alla prefettura della provincia dove si è verificato l’evento.

Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti. Inoltre rilascia, su richiesta degli aventi diritto, la certificazione attestante la condizione di caduto, necessaria per ottenere i benefici non economici.

Il Prefetto è anche tenuto a esprimere un parere sulla natura delle azioni lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni o il decesso, e sugli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Il parere del Prefetto sarà poi trasmesso al Ministero dell’Interno, insieme al rapporto e alla documentazione necessaria.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza decide se concedere con decreto i benefici previsti. Poi l’Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento. Il pagamento delle singole rate viene effettuato mensilmente. In caso di decesso del beneficiario, questo ufficio provvede anche alla liquidazione del rateo rimasto insoluto, su richiesta degli aventi diritto.

Al contrario, in caso di rigetto della domanda da parte del Ministero, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR) competente entro 60 giorni dalla notifica del rigetto. In alternativa, si può presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto.

Assistenza per le vittime

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    Vittime terrorismo e criminalità organizzata: le prestazioni

    Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari hanno diritto a determinate prestazioni, economiche, assistenziali e pensionistiche.

    I benefici pensionistici previsti sono:

    • prestazione una tantum di due annualità del trattamento di pensione di reversibilità a favore dei familiari superstiti;
    • esenzione IRPEF sul trattamento speciale di reversibilità e sulle pensioni privilegiate dirette di prima categoria per coloro che siano anche titolari di super invalidità (art. 100 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092);
    • indennità integrativa speciale;
    • aumento del 7,5% della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto (o equipollente);
    • aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi sia per il calcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto;
    • pensione vitalizia pari all’ultima retribuzione interamente percepita, per coloro che abbiano subito un’invalidità pari almeno all’80% o non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e che abbiano proseguito l’attività sino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile.

    Inoltre, dal 2018, le vittime del terrorismo e i loro superstiti subiscono il superamento della “clausola d’oro” (art. 7, legge 206/2004). Secondo questa clausola, la pensione doveva essere adeguata costantemente al trattamento stipendiale corrisposto ai lavoratori in attività che si trovano in posizioni economiche corrispondenti. Successivamente questo criterio è stato sostituito con la rivalutazione fissa minima dell’1,25%.

    Altre prestazioni economiche e assistenziali

    A queste prestazioni si aggiungono anche benefici di natura economica come:

    • speciale elargizione per ciascun punto di invalidità accertato, fino a €200.000;
    • speciale assegno vitalizio di €1.033 mensili;
    • assegno vitalizio mensile di €500 mensili.

    Dal 2014, il coniuge e i figli delle vittime hanno diritto agli assegni vitalizi, qualora l’invalidità del proprio congiunto sia almeno del 50%. Inoltre il diritto agli assegni speciali spetta anche ai familiari superstiti della vittima, già titolare del diritto per invalidità inferiore al 50%, deceduta per interdipendenza o aggravamento delle infermità conseguenti all’atto terroristico.

    Infine esistono anche benefici assistenziali:

    • borse di studio alle vittime e ai figli o orfani delle vittime;
    • assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria;
    • assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo.
    • esenzione dal pagamento dalla spesa sanitaria e farmaceutica, e dalle imposte di bollo;
    • assistenza psicologica;
    • rivalutazione delle percentuali di invalidità;
    • equiparazione ai grandi invalidi di guerra per le vittime con invalidità permanente pari almeno all’80%.

    Onorificenza vittime del terrorismo

    Ai cittadini colpiti dall’eversione armata per le loro idee e l’impegno morale il Presidente della Repubblica può conferire l’onorificenza di “Vittima del terrorismo” con la consegna di una medaglia in oro.

    Questa onorificenza può essere conferita ai cittadini o agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato.

    Ciò è stabilito dall’art. 34 della legge 222 del 29 novembre 2007 e dal successivo decreto del Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008.

    I feriti e i familiari delle vittime decedute aventi diritto possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento alla prefettura di residenza della vittima o direttamente al Ministero dell’Interno.

    Assistenza legale per le vittime e i familiari

    Osservatorio Vittime del Dovere, insieme all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di esperti, assistono tutte le vittime.

    Garantiscono, infatti, una tutela legale e un’assistenza sanitaria gratuite per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e collaboratori di giustizia e per tutte le vittime del dovere. Inoltre si occupano di tutelare anche coloro che sono esposti ad agenti cancerogeni, come amianto, uranio impoverito e gas radon.

    Si offre assistenza per:

    • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero;
    • esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza.

    In particolare, con la consulenza legale, si assiste il richiedente nel riconoscimento della causa di servizio e della malattia professionale, al fine di ottenere benefici previdenziali e il risarcimento dei danni.

    Grazie all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di legale esperti si sono ottenuti diversi riconoscimenti per le vittime. Una delle vittorie ottenute è stata il riconoscimento delle prestazioni a orfani e vedove non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso.

    ONA TV 6-orfani-vittime terrorismo

    Ne è un esempio il caso della Dott.ssa Renata Roffeni, orfana di vittima del dovere, intervenuta durante la conferenza dell’ONA del 6 novembre 2018.

    Approfondisce questo tema anche il sesto appuntamento di ONA News, in cui si è discusso degli orfani delle vittime del dovere, spesso dimenticati e discriminati nel riconoscimento dei propri diritti.