Il risarcimento del danno nel penale in caso di reato

Scopri come ottenere il risarcimento del danno nel penale. Infatti, in caso di danni materiali e morali, che siano la conseguenza di un reato, è possibile chiedere il risarcimento dei danni.

L’Osservatorio Vittime del Dovere, anche grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, guida tutti coloro che sono parti offese.

Abbiamo trattato il risarcimento del danno nella responsabilità civile e in questa guida ci occupiamo del risarcimento del danno nel penale. Come funziona? Quali sono i danni da risarcire e quali sono le diffrenze con il civile?

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Risarcimento del danno nel penale: guida pratica

Il reato consiste nella violazione di una specifica norma che impone un divieto. Il diritto penale si fonda sul concetto di tassatività della fattispecie penale incriminatrice. In altre parole, il legislatore, in casi limitati, sanziona la violazione con una pena, e perciò stesso sacrifica interessi fondamentali, come la libertà personale.

Per questi motivi, nel penale, vige il principio che solo nel caso in cui ci siano delle norme specifiche antecedenti, ci possa essere il reato. In questi casi, oltre alla pena, sussiste l’obbligo di risarcire il danno.

Responsabilità civile da reato: risarcimento danni

In caso di ipotesi di reato, e quindi procedimento penale, è possibile costituirsi parte civile e ottenere il risarcimento parte civile.

Il risarcimento del danno è disciplinato nel diritto penale attraverso l’articolo 185 codice penale, ed ex art. 76 c.p.p. In alcuni casi, può essere citato il responsabile civile, perchè risponda dei danni da reato.

I rapporti tra azione civile, nel processo penale, e in via ordinaria, sono regolati dall’art. 75 c.p.p. Quindi è possibile agire, sia in sede civile, che in sede penale, ove il fatto costituisca reato, e sia in corso un procedimento.

Ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, che da esso derivi.

Il risarcimento del danno nel penale è inteso come categoria unitaria, comprensiva del defalco e del ristoro di ogni conseguenza del reato.

Che cos’è il risarcimento del danno?

Ma andiamo con ordine: cos’è il risarcimento del danno? Per risarcimento s’intende la riparazione del pregiudizio arrecato alla vittima. Grazie alla corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno (risarcimento integrale) o con carattere compensativo.

Le restituzioni, invece, tipiche del penale, consistono nella reintegrazione dello status quo ante al reato. Si declinano nella riconsegna, reale o simbolica, delle cose sottratte in ragione del reato, ovvero nel ripristino materiale della condizione antecedente la sua commissione.

Quindi, la vittima, può chiedere all’Osservatorio Vittime del Dovere la consulenza legale gratuita. In questo modo è possibile chiedere all’Associazione un parere legale per iscritto. Così che possa comprendere quali siano le sue ragioni e i suoi diritti, anche in caso di procedimento penale. Inoltre, ci sono altri diritti da far valere anche al di fuori del procedimento penale. Si pensi ai danni subiti dai lavoratori, pubblici e privati, al di là delle mansioni e delle qualifiche.

In questi casi, oltre ai reati specifici, tra i quali quelli contemplati nel D.L.vo 81/2008, ci sono anche i diritti risarcitori ai sensi dell’art. 2087 c.c. Questi diritti si debbono far valere nei confronti del datore di lavoro, come società ovvero ditta individuale. In questi casi, si prescinde dalla responsabilità penale. Il risarcimento è dovuto sempre e comunque, defalcando l’indennizzo INAIL. Così anche per quanto riguarda le prestazioni per causa di servizio, come per esempio l’equo indennizzo.

Il danno nella responsabilità civile e il risarcimento

L’art. 2043 C.c., norma la responsabilità aquiliana (o extracontrattuale), cioè la responsabilità per violazione del dovere di neminem laedere. Essa norma il risarcimento per un danno nella convivenza tra individui della società che non sono legati da obblighi e vincoli contrattuali (in quel caso si parla infatti di responsabilità contrattuale).

Secondo il principio del neminem leadere qualunque fatto, doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. È questa che causa risarcimento danni.

Il risarcimento del danno nel penale per illecito civile

Tutti i reati, integrando un delitto, o una contravvenzione, provocano danni alla persona offesa. In alcuni casi la persona offesa da reato non coincide con il danneggiato. Oppure il reato può provocare danni anche a chi non è persona offesa del reato. Si pensi all’infortunio sul lavoro mortale: provoca danno ai familiari della vittima, anche se la persona offesa del reato di omicidio colposo è il deceduto.

Tutti i reati costituiscono un illecito anche dal punto di vista civilistico. Ciò non sempre, perchè ci potrebbero essere dei reati che non provocano dei danni di natura materiale o morale. Si pensi al possesso di chiavi alterate che è reato senza danno. Il furto invece è un reato con danno immanente. In ogni caso, in quasi tutte le occasioni, i reati provocano dei danni, e quindi si pone il tema del risarcimento del danno nel penale.

Il danno: quali sono i pregiudizi risarcibili?

Al reato infatti segue infatti un pregiudizio civilistico cui conseguono danni senza dubbio patrimoniali e possibili danni non patrimoniali.

E poi ci sono i reati con danno consequenziale, ovvero un danno esterno rispetto al fatto criminoso dal quale deriva solo in via indiretta (perdite patrimoniali).

Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel penale

La norma civilistica prevede il risarcimento del danno da reato, sia patrimoniale sia non patrimoniale. Il danneggiato, vittima di un atto ingiusto, ha diritto al risarcimento integrale dei danni.

Cosa si intende per danno patrimoniale e non patrimoniale? Il danno patrimoniale consiste in una qualsiasi diminuzione del patrimonio. Si articola in danno emergente e da lucro cessante.

Il danno non patrimoniale riguarda non il patrimonio ma la persona. Si articola nelle categorie del danno biologico, morale o esistenziale e in qualunque lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Costituzione di parte civile nel processo penale

La sede consona per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sarebbe quindi il processo civile. Il danneggiato dal reato e i suoi successori possono però ingerirsi nel procedimento penale a carico del soggetto agente o del responsabile civile. Per evitare infatti fenomeni di dispersione del materiale probatorio, gli articoli 74 e seguenti C.p.p. disciplinano la costituzione di parte civile nel processo penale.

Condotte riparatorie nel procedimento penale

Accanto al risarcimento del danno il diritto penale prevede diverse forme di condotte riparatorie e di restituzione. Infatti se il soggetto agente risarcisce prontamente la vittima, anche a prescindere da ogni accertamento processuale di responsabilità, o in caso di altre attenuazioni, ne può ricavare consistenti sconti o, in certi casi, la sospensione della pena.

L’art.62, comma 6, C.p recita infatti che: chi commette un reato, ma prima del giudizio si adopera a riparare interamente il danno, si vede riconosciuta la circostanza attenuante de qua, con una diminuzione della sanzione comminata fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato base.

La funzione della riparazione penalistica

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio come funziona la riparazione penalistica e qual è la sua funzione. Tale funzione è lungi dall’essere chiara, perché in alcuni istituti riparatori il legislatore non comunica chiaramente il quantum riparatorio.

Secondo la formulazione legislativa vi è una duplice modalità di configurazione dell’attenuante. Da un lato è l’integrale riparazione del danno avvenuta per restituzione o per risarcimento prima del giudizio. Dall’altro, si riduce la pena a fronte di condotte che si risolvano in spontanee ed efficaci attività del reo, volte a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Da un lato l’accento va quindi sul lato patrimoniale dell’integralità della riparazione, dall’altro sulla spontaneità dell’attivazione del reo. Secondo la giurisprudenza il primo caso andrebbe riferito ai reati causativi di un danno patrimoniale in senso stretto, mentre il secondo caso afferirebbe ai soli danni a carattere non patrimoniale.

Infatti, per esempio, in caso di copertura assicurativa che ristora la vittima del danno, soprattutto nei casi in cui la copertura è obbligatoria e prevista dalla legge, è revocata in dubbio la possibilità di concedere il beneficio ex art.62, comma 6, C.p. al reo.

La sospensione condizionale della pena

La questione della funzione della riparazione penalistica non è risolta in via definitiva. Manca infatti, come detto più su, una chiara indicazione legislativa.

Questo problema si manifesta particolarmente in rapporto alla sospensione condizionale della pena normata dall’art.163 C.p. La norma prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, il giudice possa ordinare che l’esecuzione della pena resti sospesa per un tempo pari a cinque anni se la condanna è intervenuta per delitto; due, in caso di contravvenzione.

In combinato disposto con l’art.165 C.p., consente al giudice di subordinare la sospensione all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ovvero al pagamento di una somma determinata a titolo di risarcimento del danno o provvisionale.

Integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Nel dettato dell’art.165 C.p. il legislatore omette però ogni riferimento all’integralità del risarcimento. Il quarto comma dell’art.163 C.p. esplicita una diversa ipotesi di sospensione condizionale della pena (breve), subordinata all’intervenuta riparazione integrale del danno, antecedente la sentenza di primo grado.

Il legislatore utilizza qui il termine “interamente”, alimentando il dubbio che dove non lo utilizzi si riferisca invece a forme e modulazioni diverse dal risarcimento integrale del danno.

Non è chiaro dunque se quindi il danneggiato debba ottenere il danno differenziale attraverso successivo processo civile.

Estinzione del reato: risarcimento del danno nel penale

Nel caso dell’estinzione del reato la legge è più chiara e indica esplicitamente il quantum riparativo della sanzione penale.

Dice che è possibile pagare una somma pari alla terza parte del massimo della pena, oltre alle spese di procedimento, per accedere al beneficio. Laddove le contravvenzioni siano punite con pena alternativa, invece, la concessione dell’oblazione diviene facoltativa per il giudice e comporta il pagamento della metà del massimo della pena comminabile, oltre le spese.

Non è consentito, tuttavia, accedervi, laddove permangano conseguenze dannose o pericolose del reato che siano eliminabili dal contravventore e questi non vi provveda (art.162-bis, comma 3, C.p.).

In questi casi, come quelli di estinzione del reato per prescrizione, ovvero nel caso di non procedibilità per morte del reo, si deve procedere in sede civile. Infatti, nel caso in cui il reo estingua il reato contravvenzionale con l’oblazione, ovvero si estingua, si deve agire in sede civile.

Il risarcimento danno da reato si persegue con l’azione civile, come peraltro preconizzato dall’art. 75 c.p.p. Quindi, nella sede civilistica, la vittima potrà far valere tutti i suoi diritti. E’ auspicabile che, oltre ai profili di violazione del precetto penale, vengano dedotti anche profili di carattere generale.

Infatti, in sede civile, contrariamente dal penale, non vige la regola della tassatività del fatto/reato, nè l’onere della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’. Infatti, in sede civilistica si può far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni, che siano ingiusti, a prescindere dal fatto che siano conseguenza di un reato. Quest’ultimo presuppone sempre una fattispecie tassativa e specifica. L’illecito prettamente civile no: si pensi all’illecito aquiliano, o ad altri profili, come quelli degli artt. 2050 e 2051 c.c.

Inoltre, la regola probatoria, nel civile, è meno rigida di quella del penale, e presuppone il ‘più probabile che non‘.

Risarcimento del danno nel penale: querela come funziona?

La querela è la condizione di procedibilità. In altri termini, alcuni reati sono procedibili solo a querela di parte. Infatti, per alcune fattispecie, come per esempio risarcimento danni per ingiuria, che ora è risarcibile solo in sede civile dopo la depenalizzazione.

Infatti questa fattispecie generava un numero enorme di procedimenti penali: era sufficiente una minima offesa per legittimare l’azione penale attraverso la querela.

È rimasto ancora il reato di diffamazione (risarcimento danni morali per diffamazione), che presuppone sempre la querela di parte, tranne alcune eccezioni, come quella a mezzo stampa. In questi casi, quindi, è la persona che si sente diffamata, che può agire con la querela.

Sarà sempre il Pubblico Ministero a valutare la sostenibilità o meno l’accusa nel dibattimento. Quindi la querela è prevista perchè i reati così punibili sono di minore entità. La querela è tra gli istituti implicitamente impiegati a sollecitazione della riparazione del danno.

Strumento tipicamente processuale, la querela integra una condizione di procedibilità che dimostra la volontà dell’ordinamento di rimettere alla persona offesa la valutazione d’opportunità della persecuzione penale del reo.

Un tipo di querela, anche detta “querela-selezione”, è un vero e proprio strumento di depenalizzazione. Guarda infatti all’avvenuta riparazione del danno e alla rimozione delle conseguenze del reato come occasione di soddisfazione di esigenze ulteriori. Quali la proporzionalità della pena all’offesa effettivamente realizzata dal reato; nonché il rispetto del principio di materialità e pratici bisogni d’alleggerimento del carico giudiziario.

Lo strumento consente alle parti private di modulare la composizione dei loro interessi al di fuori del procedimento penale, sia prima della sua proposizione che, successivamente, mediante la rimessione.

La vittima potrebbe infatti ritenere soddisfacente ottenere un ristoro privatistico al pregiudizio subìto, rinunciando alla persecuzione giudiziale. In questo caso è la vittima ad accordare il quantum riparativo e querela risarcimento danni.

Art. 162-ter C.p: estinzione per risarcimento del danno nel penale

L’art. 162-ter C.p., introdotto dal legislatore nel 2017, prevede una ulteriore causa di estinzione del reato per condotte riparatorie in rapporto ai reati procedibili a querela rimettibile.

Si tratta di uno strumento per mezzo del quale il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara l’estinzione del reato se sussistono i presupposti indicati dall’art.162-ter C.p. Tra questi figura l’avvenuta riparazione integrale del danno.

L’atto di costituzione di parte civile

L’atto di costituzione di parte civile è un atto scritto con il quale la vittima di un reato “entra” nel processo penale quale parte dello stesso. Affianca la Pubblica Accusa con la possibilità di domandare un risarcimento economico all’autore del reato, una volta che lo stesso venga eventualmente condannato.

L’unica pretesa punitiva che prenderà corpo e voce durante il dibattimento sarà quella pubblica sostenuta esclusivamente dal Pubblico Ministero.

La vittima del reato potrà (e sarà quasi sempre) sentita come testimone dell’accusa, ma non potrà avanzare istanze (né risarcitorie né di altro genere), non potrà avere voce nel processo attraverso un difensore, non potrà provare (anche per mezzo di testimoni) l’entità del danno subito e, più in generale, coadiuvare fattivamente l’accusa a carico dell’imputato con una partecipazione attiva nel processo.

L’atto correttamente redatto verrà notificato all’imputato e l’iter permetterà alla persona offesa di non essere nel processo un “convitato di pietra” ma una parte attiva, propositiva e depositaria di significativi diritti.

Le vittime e il risarcimento del danno nel penale

L’Osservatorio Vittime del Dovere svolge un servizio fondamentale per la tutela delle vittime. Infatti, l’Osservatorio monitora tutti i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, e altri reati. Infatti, l’Osservatorio tutela anche le vittime del dovere che sono per di più vittime anche di reato.

In più, vengono tutelate anche le vittime del terrorismo e i militari equiparati alle vittime del terrorismo. Questi ultimi sono coloro che nelle missioni di pace hanno subito attentati o attacchi. Non di meno le vittime di mafia, ovvero i collaboratori di giustizia. La criminalità è una vera e propria piaga nel nostro Paese, e le vittime vanno tutelate, oltre che risarcite.

Amianto: risarcimento del danno nel penale

Tra i reati contro la persona vi è anche l’omicidio, ovvero la lesione. Questo tipo di reati sono punibili anche in caso di colpa, e non solo in caso di dolo. Tra questi, quindi, le lesioni colpose, ex art. 590 c.p., e l’omicidio colposo, ex art. 589 c.p.

Purtroppo, nel penale, è molto difficile ottenere la condanna dei responsabili. Tra questi anche quelli delle morti da amianto. Questo killer silenzioso, ancora nel 2021 ha ucciso 7.000 persone solo in Italia. L’Avv. Ezio Bonanni, nella sua recente pubblicazione ‘Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022‘, ha tracciato un quadro chiaro della situazione in Italia. Così per quanto riguarda gli altri infortuni e malattie professionali.

Quindi, in questo contesto, deve essere rimarcato che sono in corso pochi procedimenti penali per le morti di amianto, rispetto alle vittime. Queste ultime sono migliaia e i procedimenti pendenti poche decine. Per tali motivi, oltre al risarcimento danni da reato, e quindi con la costituzione di parte civile, è preferibile agire direttamente e civilisticamente.

Per questo motivo, il servizio di assistenza legale dell’Osservatorio Vittime del Dovere, consiglia anche l’azione civile. Quindi, in caso di danno, intanto va spedita la messa in mora, per bloccare la prescrizione. Dopo, si deve procedere con la richiesta di risarcimento da carico del responsabile. In caso di danno da amianto, l’azione deve essere proposta davanti al Giudice del lavoro. Per i danni dei familiari si può agire innanzi al Tribunale Ordinario. In ogni caso, si possono dedurre le ragioni anche di responsabilità contrattuale, oltre che da delitto.

Prevenzione e risarcimento del danno nel penale

Perfino Papa Francesco, nell’omelia del Natale 2021, ha fatto riferimento all’inaccettabilità delle morti sul lavoro. Quella della sicurezza sul lavoro diventa quindi una emergenza che coinvolge direttamente tutti gli esseri umani, e a maggior ragione la Chiesa Cattolica.

Ricordiamo, l’invito di Benedetto XVI rivolto all’ONA, e all’AVANI di proseguire nella loro azione di tutela dell’ambiente e della salute. Per questi motivi occorre agire in prevenzione, prima che il danno si sia verificato. Si pensi alla morte di un operaio caduto da un cantiere: il risarcimento del danno nel penale serve a poco. Potrà semmai essere utile per acquistare un mazzo di fiori da mettere sulla tomba.

Quindi è chiaro che questo non basta, e per questi motivi, l’Osservatorio Vittime del Dovere, oltre a porre il tema del risarcimento del danno nel penale, si pone quello di evitare i reati. In particolare i reati ambientali. Negli ultimi anni, uno degli strumenti di prevenzione, è quello della L. 68/2015. La c.d. legge Ecoreati, che però è ritenuta non sufficiente dall’Avv. Ezio Bonanni e dall’ONA.

Occorre affermare, in modo forte, la cultura della tutela dell’ambiente e del lavoro, applicando il principio di precauzione. Nel passato è stata utilizzata la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., che anticipa la configurabilità del reato alla sola messa in pericolo del bene protetto. Questa è la via maestra, oltre a quella del risarcimento.

Tutela legale per le vittime

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