Come funziona la responsabilità extracontrattuale?

Che cosa si intende per responsabilità extracontrattuale? Come funziona il risarcimento dei danni in caso di illecito nel rispetto della responsabilità extracontrattuale?

In questa guida scopriamo tutto sulla responsabilità civile extracontrattuale, la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e come funziona il risarcimento dei danni.

L’Osservatorio Vittime del Dovere fornisce il servizio di assistenza per la tutela di tutte le vittime.

Indice dei contenuti

Responsabilità extracontrattuale
Breve storia della responsabilità extracontrattuale
Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale
Responsabilità civile vs responsabilità penale
Criterio di imputazione nell’ordinamento italiano
Qual è la funzione della responsabilità civile?
Che cos’è un illecito civile?
Cos’è un danno ingiusto?
Nesso di causalità
La colpevolezza
L’imputabilità
A chi spetta l’onere della prova?
La responsabilità extracontrattuale nella malattia professionale
Assistenza medica e legale

Tempo stimato di lettura: 15 minuti

Responsabilità extracontrattuale

Cos’è la responsabilità extracontrattuale? Nel nostro ordinamento giuridico, per garantire la convivenza tra membri della collettività, vige il principio del neminem laedere. Significa che ognuno deve comportarsi in modo da non recare pregiudizio agli altri.

Questa regola è presente nell’art. 2043 c.c. che disciplina un fatto illecito extracontrattuale. In base all’art. 2043 del codice civile:

“Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale”. Nel caso in cui tale condotta abbia causato un danno vige l’obbligo risarcitorio.

La responsabilità extracontrattuale è costituita da una condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, un nesso di causa tra il fatto e il danno ingiusto, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

Breve storia della responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale ha la sua origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. denominato Lex Aquilia de damno (iniuria datum). Divenne Lex in seguito alla Lex Hortensia del 286 a.C. che equiparò il plebiscitum alla lex. Il nome della lex ci racconta già qualcosa sulle sue caratteristiche: damno iniuria datum perché era volta a punire quanti, con un loro comportamento contrario al jus (iniuria), avessero arrecato un qualsivoglia danno (datum) a beni appartenenti al soggetto interessato.

Essa sanciva la responsabilità aquiliana che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole (perché lesivo di un diritto altrui) o colpevole (perché direttamente voluto o frutto di una volontà “indiretta”, cioè non sufficientemente cosciente, vigile o cauta). Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che, per la lex Aquilia, così come per gli ordinamenti giuridici moderni, si giustifica la sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto.

Essa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto (o “erga omnes”, cioè opponibile a tutti: ad es. il diritto alla vita e quelli della persona, la proprietà e i diritti reali) obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Responsabilità extracontrattuale vs responsabilità contrattuale

Il danno è risarcibile, in linea di principio, se l’autore ha agito con dolo o con colpa, cioè quando l’evento è stato determinato in modo intenzionale (dolo) ovvero si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure dell’inosservanza di norme.

La responsabilità extracontrattuale nasce a seguito dell’illecito compiuto nell’ambito di rapporti tra due o più soggetti non precedentemente legati da un vincolo contrattuale. L’espressione responsabilità extracontrattuale è spesso usata come sinonimo di responsabilità civile, in contrapposizione alla responsabilità contrattuale.

Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.). 

Responsabilità civile vs responsabilità penale

La differenza tra responsabilità civile e penale non risiede nella gravità del fatto. Tantomeno il diritto penale non è posto a tutela di interessi generali mentre quello civile a tutela di interessi particolari. La differenza sta nel tipo di norma violata e nelle conseguenze della sanzione.

La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile, con la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile: il risarcimento del danno, per l’appunto. 

La responsabilità penale, invece, si ha quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui ha l’applicazione delle pene.

Criterio di imputazione nell’ordinamento italiano

Il criterio di imputazione definisce la motivazione per cui il soggetto è tenuto a risarcire il danno.

Esso è il risultato di vere e proprie scelte politiche, sociali, morali ed economiche. Nel nostro sistema il criterio d’imputazione è tuttora dibattuto.

Secondo alcuni autori sarebbe la colpa, secondo altri il rischio creato dal soggetto. Altri ancora sostengono che esistano più criteri di imputazione diversi, a seconda delle fattispecie di responsabilità.

Esempi di criteri di imputazione

L’articolo 2043 pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo. A prima vista sembrerebbe, quindi, che nel nostro sistema il criterio generale di imputazione sia la colpa.

Successivamente, nel codice, nonché nelle leggi di settore, sono previste varie figure speciali di responsabilità, in cui il danneggiante risponde senza colpa (e quindi abbiamo una vera e propria responsabilità oggettiva) o perlomeno a condizioni più gravose di quelle normali.

A volte risponde in ogni caso, come nella responsabilità per danni da attività nucleare, altre volte risponde a meno che non provi il caso fortuito (artt. 2050, 2051 e 2052), altre volte risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047); infine, in altre ipotesi risponde se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054).

Qual è la funzione della responsabilità civile?

Gli autori non concordano sulle funzioni della responsabilità civile. Prevale però l’ipotesi che essa abbia differenti funzioni. Si occupa di:

  • a) sanzionare il comportamento di chi pone in essere determinati fatti dannosi;
  • b) prevenire il ripetersi di determinati fatti. L’obbligo di risarcire il danno, infatti, svolge indirettamente la funzione di indurre la persona che agisce a adottare le misure necessarie ad evitarlo;
  • c) riparare i danni subiti dai soggetti dell’ordinamento;
  • d) distribuire equamente le perdite patrimoniali subite dai soggetti dell’ordinamento, perdite che in ultima analisi si riflettono sulla società civile nel suo complesso.

Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale

Che cos’è un illecito civile?

Per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Colui che lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno causato, salvi i casi di stato di necessità, di legittima difesa o di incapacità di intendere o di volere.

Data la genericità dell’espressione danno ingiusto, sarà l’autorità giudiziaria, infatti, a decidere se, tenuto conto del divenire della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica appena vista, verificando, altresì, la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c.

Cos’è un danno ingiusto?

Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure“, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 500/1999).

Il danno ingiusto è quindi escluso nel caso in cui sussista una causa di giustificazione, come lo stato di necessità (art. 2045 c.c.) e la legittima difesa (art. 2044 c.c.).

Il nesso di causalità

Come già detto, nell’ambito del risarcimento danno extracontrattuale, è essenziale il nesso di causalità. L’obbligo al risarcimento del danno è imputabile al soggetto che l’ha compiuto solo se il danno è causalmente riconducibile al fatto illecito. Ovvero solo se sussiste un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).

Esamina del nesso di causalità

Quindi, come detto, per accertare l’obbligo risarcitorio bisogna provare il nesso di causalità. Tale nesso di causalità deve essere esaminato sotto un duplice profilo:

causalità materiale: sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l’evento dannoso;

causalità giuridica: accertamento di un collegamento giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria. Secondo l’art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.) il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.

Responsabilità extracontrattuale: colpevolezza

La colpevolezza, essenziale nella responsabilità contrattuale, riguarda il nesso psichico che collega la condotta all’agente.

L’art. 2043 c.c. distingue la colpa e il dolo senza fornire nessuna definizione.

Ritornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (cfr. art. 43 c.p.) che definisce l’evento doloso come un evento previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione. L‘evento colposo invece è quello non voluto dall’agente che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) o per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica).

Casi che non richiedono la colpevolezza

Anche se ai fini della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, l’art. 2043 c.c. richiede il requisito della colpevolezza (nelle forme della colpa e del dolo), esistono tuttavia delle fattispecie nelle quali questa non è necessaria.

Si tratta della c.d. “responsabilità oggettiva” che si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico risarcimento danni con la condotta dell’agente. Si parla di responsabilità oggettiva ad esempio, per la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti ex art. 2049 c.c.

Responsabilità extracontrattuale: imputabilità

Come detto più su, per l’addebito della responsabilità extracontrattuale è necessaria l’imputabilità. In altre parole è essenziale la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere (Cass. n. 814/1967).

Secondo l’art. 2046 c.c., infatti, “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa“.

Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi.

A chi spetta l’onere della prova?

Nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma anche il nesso causale.

Ai sensi dell’art. 2043 c.c. infatti incombe in capo alla parte danneggiata l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).

La responsabilità extracontrattuale nella malattia professionale

La giurisprudenza ormai da tempo ammette il contrattuale ed extracontrattuale nella materia degli infortuni sul lavoro e la possibilità di avvalersi, alternativamente, dell’una o dell’altra azione, qualora sussista la violazione dell’obbligo contrattuale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore da cui è derivata la lesione dei diritti che spettano a questi indipendentemente dal rapporto di lavoro. (Cass. civ., 8 aprile 1995, n. 4078 in C.E.D. Cass. Rv. 491703 – 01).

Valgono infatti il principio del neminem laedere a tutela del diritto all’integrità psicofisica, che spetta al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro e l’obbligo contrattuale, stabilito dall’art. 2087 c.c. a carico dell’imprenditore, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.

Le vittime di gas radon, uranio impoverito, vaccini e amianto nell’esercizio delle loro professioni hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti. Con risarcimento integrale si intende l’insieme dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I diritti delle vittime: assistenza legale e medica

Osservatorio Vittime del Dovere, presieduto dall’Avv. Ezio Bonanni, assiste tutte le vittime di malattia professionale nel risarcimento dei danni.

Garantiscono, infatti, tutela legale e assistenza sanitaria gratuite per tutte le vittime del dovere e non solo. In particolare salvaguarda i diritti dei lavoratori esposti a sostanze dannose per la salute, come l’amianto (l’azione cancerogena dell’asbesto è confermata dall’ultima monografia dello IARC).

La tutela delle vittime del dovere riguarda invece tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza. Questi possono ottenere il riconoscimento di causa di servizio e di malattia professionale, benefici previdenziali e il risarcimento di tutti i danni.