Causa di servizio: cos’è ed evoluzione giurisprudenziale
In questa guida ci occupiamo di capire come è cambiata la causa di servizio e il suo riconoscimento nel tempo, ovvero l’evoluzione giurisprudenziale della causa di servizio.
La causa di servizio è un concetto giuridico fondamentale nell’ambito del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Quando un lavoratore subisce danni o contrae una malattia a causa delle mansioni svolte in servizio, la causa di servizio è un elemento essenziale per stabilire la responsabilità legale e i diritti del lavoratore.
La causa di servizio si applica ai dipendenti pubblici delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza mentre per i dipendenti privati e del pubblico impiego privatizzato si parla di malattia professionale.
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Evoluzione Giurisprudenziale della causa di servizio
L’evoluzione giurisprudenziale della causa di servizio è stata significativa nel corso degli anni. Inizialmente, la giurisprudenza era più restrittiva nella definizione e nell’applicazione della causa di servizio. Tuttavia, nel tempo, si è evoluta per riconoscere una gamma più ampia di situazioni in cui la causa di servizio può essere invocata.
Le sentenze e le decisioni dei tribunali hanno contribuito a ridefinire i parametri per determinare la relazione tra l’attività lavorativa e le lesioni o le malattie subite dai lavoratori, ovvero il nesso causale. Si è assistito a una vera e propria inversione dell’onere della prova che approfondiremo nel dettaglio nel corso di questa guida.
Cos’è la causa di servizio e come ottenerla
Ma andiamo con ordine: cos’è la causa di servizio? Essa consiste nel riconoscimento del nesso causale. Il danno biologico diventa riconducibile a motivi di servizio. A tale riconoscimento seguono il c.d. equo indennizzo e anche la c.d. pensione privilegiata.
Oltre a tali diritti, se l’infermità è legata allo svolgimento di particolari attività, come quelle di cui all’art.1, co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere. Ci sono, poi, altri casi nei quali sussiste il diritto alla equiparazione a vittime del dovere. Infatti, le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/05, e art. 1 d.p.r. 243/06), danno diritto alle stesse prestazioni.
I benefici per causa di servizio nel dettaglio: quali sono?
I benefici economici sono:
- l’equo indennizzo, se l’invalidità permanente sia dovuta ad un’infermità o lesione ascrivibile ad una delle tabelle (A o B) allegate al D.P.R. 30.12.1981 n. 834;
- il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute.
I benefici pensionistici sono:
- la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
- la pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato a riposo per inidoneità assoluta e permanente al servizio.
In quali casi si applica la procedura di causa di servizio?
La disciplina della causa di servizio si applica soltanto ai militari, ovvero agli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza. Tra quest’ultimi, anche coloro che svolgono servizio nel dipartimento dei Vigili del Fuoco, Magistrati e personale prefettizio.
Per tutti gli altri dipendenti pubblici si applicano le tutele previdenziali Inail, con le relative procedure (malattia professionale).
Fino a tutto il 2011, i lavoratori del pubblico impiego potevano godere delle prestazioni previdenziali di cui al riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Tali nuove norme non si applicano ai procedimenti in vigore fino al 6 dicembre 2011.
Causa di servizio e nesso causale per il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio è necessario dimostrare che le infermità siano legate all’ambiente e/o alle condizioni di lavoro.
Questo procedimento è regolamentato dal D.p.r. 461/01. Con questo riconoscimento, che è accertamento definitivo ai sensi dell’art.12, del D.p.r. 461/01, vi è anche il diritto al trattamento pensionistico di privilegio e all’equo indennizzo. Questo giudizio è espresso dalle Commissioni Mediche (CMO), e dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. Si conclude con il Decreto dell’amministrazione che deve essere comunicato all’interessato.
La procedura di riconoscimento va attivata entro i cinque anni dall’evento, ovvero dalla fine del servizio in caso di malattia professionale.
Causa di servizio e termine dei 5 anni per la procedura di riconoscimento
Molte malattie insorgono dopo molti anni dall’esposizione lavorativa dannosa. Questo è il caso delle malattie asbesto correlate. Oggi per la domanda amministrativa di causa di servizio il termine non si applica per le malattie oncologiche.
Così, si è pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze n. 323/08 e n. 43/15, stabilendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 1192/73, con riferimento all’art.2, comma 2 del D.P.R. 243/06. In questi casi, il termine di decadenza decorre dalla manifestazione della malattia e non già dalla fine del servizio.
Orfani delle vittime del dovere: un quadro in profonda evoluzione
A partire da dicembre 2025 la tutela degli orfani delle vittime del dovere ha conosciuto un’evoluzione giurisprudenziale di grande rilievo, che ha inciso su uno dei nodi più controversi del sistema: l’esclusione degli orfani non a carico fiscale dalle prestazioni previdenziali.
Una prassi amministrativa e interpretativa che, per anni, aveva prodotto disparità profonde, più volte denunciate dall’Avv. Ezio Bonanni come una discriminazione incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, hanno segnato una svolta, riconoscendo anche agli orfani economicamente autonomi, pur in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio mensile ex art. 2 della legge n. 407/1998, con decorrenza dalla data del decesso della vittima. Resta invece, allo stato, escluso lo speciale assegno vitalizio, lasciando una tutela previdenziale ancora parziale.
La sentenza di Palermo e l’applicazione concreta del nuovo principio
In questo contesto si inserisce la recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, che ha accolto l’impugnazione proposta da Fabio Barone, assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, riformando la decisione del Tribunale di Trapani.
La Corte ha chiarito che il requisito del carico fiscale non può essere utilizzato come criterio selettivo per negare le provvidenze previste dalla normativa speciale, affermando che è la qualità di orfano di vittima del dovere, in quanto tale, a fondare il diritto alle prestazioni. In applicazione di questo principio, sono stati riconosciuti l’assegno vitalizio mensile di 500 euro, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e l’obbligo di aggiornamento della graduatoria nazionale. La decisione palermitana rappresenta una delle prime applicazioni giudiziarie concrete dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite, con effetti potenzialmente estesi a numerosi casi analoghi ancora pendenti.
L’intervista a Bonanni e le criticità ancora aperte
Nell’intervista rilasciata sul tema, l’Avv. Ezio Bonanni ha sottolineato come queste pronunce rappresentino un avanzamento decisivo, ma non ancora risolutivo. La tutela degli orfani non a carico resta infatti frammentata, poiché il riconoscimento dell’assegno vitalizio non si accompagna, nei casi di presenza del coniuge superstite, all’erogazione dello speciale assegno vitalizio. Permangono inoltre resistenze applicative da parte delle amministrazioni, che continuano in molti casi a negare le prestazioni, rendendo necessario il contenzioso. Prosegue quindi l’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere per ottenere un’applicazione uniforme dei nuovi principi e per completare il percorso verso una piena equiparazione delle tutele, nella consapevolezza che il sacrificio delle vittime del dovere non può tradursi in una protezione diseguale dei loro figli.
Gli effetti concreti della nuova pronuncia: intervista all’Avv. Ezio Bonanni
Come spiegato dall’Avv. Ezio Bonanni nell’intervista al giornalista Luigi Abbate, la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un avanzamento decisivo, ma non esaurisce tutte le criticità del sistema.

Dipendenza da Causa di Servizio: come funziona e cambiamenti
La dipendenza da causa di servizio si riferisce al fatto che un lavoratore può richiedere benefici o compensazioni solo se è dimostrato che la lesione o la malattia sono direttamente correlate all’attività lavorativa. Questo principio è stato il fulcro delle decisioni giurisprudenziali e delle definizioni legali legate alla causa di servizio.
Per dimostrare la dipendenza da causa di servizio, il lavoratore deve fornire prove chiare e convincenti della connessione tra l’attività lavorativa e il danno subito. Questo può implicare l’utilizzo di testimonianze, documentazione medica e altre evidenze.
Per la malattia professionale invece esiste una lista di malattie definita dall’INAIL nella lista I per cui vige la presunzione legale d’origine. Significa che al lavoratore malato basta dimostrare la presenza della noxa patogena sul posto di lavoro e della malattia per vedersi riconosciuta la malattia professionale e i relativi indennizzi.
L’inversione dell’onere della prova per la causa di servizio
Già con Consiglio di Stato 837 del 2016 si è affermato il principio che ove il militare subisca un danno biologico per infermità, le medesime vanno riconosciute per causa di servizio a meno che l’amministrazione dimostri un decorso esclusivamente alternativo. Questo principio si è affermato in modo particolare per malattie causate dall’esposizione a uranio impoverito o meglio per coloro che in missione in territorio contaminati contraevano gravi patologie tumorali per effetto della contaminazione dovuta alle nanoparticelle e radiazioni sprigionate per l’uso di proiettile impoverito.
Così questo aspetto trova principale riferimento nell’articolo 603 del Segreto legislativo 66 del 2010 vigore negli articoli 1078 e 1079 del DPR 90 del 2010.
Causa di servizio per le vittime del dovere e soggetti equiparati
Per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il riconoscimento della causa di servizio si fonda su un criterio probatorio rafforzato, distinto da quello ordinario, che non richiede la dimostrazione certa ed esclusiva del nesso causale. L’articolo 6, comma 3, del DPR 243/2006 introduce infatti un criterio equipollente al nesso di causalità civilistico, basato su una valutazione sostanziale del collegamento tra attività di servizio e insorgenza della patologia, come chiarito dalla Cassazione (ord. n. 33307/2024 e n. 4701/2024). Tale tutela risulta ulteriormente intensificata nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, per i quali la giurisprudenza ha riconosciuto una presunzione relativa di nesso causale e, in concreto, una forma di inversione dell’onere della prova. In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 12–15/2025) ha affermato che l’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare configura un rischio professionale specifico, superabile solo se l’amministrazione dimostri una chiara genesi extra-lavorativa della patologia. Questo orientamento, coerente con la più recente giurisprudenza di Cassazione e Consiglio di Stato, si collega al principio del “maggior rischio” professionale di cui all’art. 2, comma 78, della legge n. 244/2007, rafforzando in modo significativo il diritto al riconoscimento della causa di servizio e alle correlate tutele indennitarie.
Ricorso in caso di rigetto della domanda da parte dell’Amministrazione
Per quanto riguarda il personale “contrattualizzato”, cioè soggetto ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, a seguito del D. Lgs. 31.03.1998 n. 80 si è attuato il passaggio della competenza giurisdizionale dal Tribunale Amministrativo Regionale al Giudice Ordinario (Tribunale Civile in funzione di giudice del lavoro).
L’impugnazione dei provvedimenti negativi da parte di questa categoria di personale va proposta entro il termine ordinario di prescrizione decennale (dieci anni dalla notifica).
Per quanto riguarda, invece, il personale “non contrattualizzato”, come i docenti universitari, vale ancora la giurisdizione del T.A.R., che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Il provvedimento che neghi la concessione della pensione privilegiata può essere impugnato, sia da parte del personale contrattualizzato che non contrattualizzato, davanti alla Corte dei Conti, giudice competente in materia pensionistica, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 27.06.1933 n. 703.
L’esclusiva giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica
La valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) è unica, definitiva e vincolante. In altre parole, se il CVCS non riconosce la dipendenza dell’infermità o delle lesioni dai fatti di servizio, l’interessato non otterrà l’equo indennizzo e la pensione privilegiata (a causa dell’unica valutazione) e ogni altro beneficio connesso.
Prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 461/2001 (articolo 12) e soprattutto prima della sentenza 4325/2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, il personale delle Forze Armate, della Polizia e del Soccorso Pubblico in servizio poteva fare ricorso al TAR o presentare un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo) solo contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio.
Tuttavia, questi ricorsi non potevano e ancora oggi non possono contestare il parere tecnico-scientifico del CVCS, a meno che non sia manifestamente infondato, incoerente o distorto nei fatti. Questi ricorsi infatti valutano solo la legittimità degli atti.
Nella migliore delle ipotesi, annullano i decreti e ordinano all’Amministrazione di ottenere nuovi pareri dal CVCS, che potrebbero ancora una volta essere negativi, costringendo gli interessati a intraprendere un contenzioso potenzialmente senza fine e costoso.
Cosa cambia con il ricorso alla Corte dei Conti?
Dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 461/2001 (articolo 12) e soprattutto dopo la sentenza 4325/2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, il personale ancora in servizio può fare ricorso alla Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio come condizione preliminare per una futura pensione privilegiata.
La Corte dei Conti, in quanto giudice del rapporto, ha il potere di rivalutare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e le cause delle infermità. Può richiedere una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie mediche-legali presentate dal ricorrente e, alla fine, può prendere una decisione sulla causa di servizio, annullando il decreto negativo e sostituendolo con una propria decisione che l’Amministrazione è obbligata a eseguire.
Inoltre, il ricorso alla Corte dei Conti contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio può essere presentato in qualsiasi momento, poiché non è soggetto a termini decadenziali specifici del TAR.



