Violenza di genere: assistenza legale e psicologica gratuita
La “violenza di genere” identifica condotte discriminatorie che si fondano sul sesso e su tutte le forme di violenza. La violenza è anche quella psicologica, oltre che fisica/sessuale, dagli atti persecutori (stalking) allo stupro, dalle minacce alle molestie fino ad arrivare al femminicidio.
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Violenza di genere e tutela delle donne vittime di violenza
La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi:
- prevenire i reati;
- punire i colpevoli;
- proteggere le vittime.
Il decreto legge n. 11/2009 ha introdotto nel codice penale l’art. 612 bis c.p., che disciplina il delitto di atti persecutori (stalking).
Il legislatore, con tale novella, ha voluto introdurre una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che sono in realtà altamente lesivi, rispetto a beni fondamentali. In precedenza, la risposta sanzionatoria, e quindi dissuasiva, era circoscritta al perimetro di fattispecie di reato con pene assolutamente irrisorie. Tra questi, il reato di minaccia che comunque non avrebbe permesso di interdire tali condotte.
Chi sono le vittime della violenza di genere?
In modo particolare, sono vittime della violenza di genere le donne. La lesione dei loro diritti si sostanzia in offese varie, persecuzioni e anche atti violenti, contro i quali occorre agire in prevenzione.
I dati epidemiologici certificano un enorme aumento di femminicidi, e comunque di violenze, anche nelle mura domestiche. Queste violenze in molti casi, hanno tra le vittime anche i figli. In ogni caso, sono vittime rispetto a questi fatti così gravi, anche i figli, ovvero anche gli altri componenti della famiglia.
Si pensi, infatti, al caso di omicidio di una donna o di un uomo per motivi di genere, ovvero in base alla discriminazione o al sesso. È di tutta evidenza che, oltre alla vittima primaria, debbono essere considerati tali anche tutte le altre.
La violenza dello stalking: che cos’è?
L’elemento oggettivo dello stalking è rappresentato – come suggerisce la norma – dalla reiterazione delle condotte persecutorie.
In giurisprudenza, si afferma il principio che il delitto di “stalking” è integrato da un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”. Si deve determinare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”.
In ogni caso, tali condotte devono essere tali da costringere la vittima ad un cambiamento delle proprie abitudini.
Violenza di genere: le altre ipotesi di reato
Al di là del delitto di “stalking”, la tutela giuridica delle vittime è rimessa anche ad altre ipotesi di reato. Tra queste, anche quello di lesioni ovvero di omicidio.
Queste ipotesi di reato hanno il loro punto debole, nel fatto di reprimere delle condotte per le quali c’è l’irretrattabilità degli effetti.
L’aggiornamento normativo del Codice Rosso
La normativa, aggiornata con la legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) che – tra l’altro – ha introdotto anche il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011).
Questo è stato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica“. Gli obiettivi della Convenzione di Istanbul consistono in:
- proteggere le donne da ogni forma di violenza;
- prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi;
- predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza;
- promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne.
La Convenzione di Istanbul, inoltre, tutela i bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.
Della raccolta e monitoraggio dei dati si occupa l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze Polizia–Carabinieri. Per le segnalazioni è attivo il 1522, e il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.
Forme di tutela per le vittime: fondo e risarcimento
Le vittime di violenza possono richiedere il risarcimento dei danni in sede civile o il risarcimento danni in sede penale. Inoltre è stato istituito fondo per le vittime dei reati internazionali violenti (legge n. 122/2016).
Grazie a questa misura si garantisce un indennizzo alle vittime di abusi nel caso in cui i soggetti a cui chiedere il risarcimento danni non abbiano le possibilità economiche per il ristoro dei pregiudizi causati.
Assistenza legale e psicologica per le vittime di violenza
L’Avv. Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Vittime del Dovere e dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, con il suo staff di avvocati altamente esperti nel settore della violenza di genere, psicologi e assistenti sociali, offre assistenza legale per tutte le vittime di violenza, sia in ambito penalistico che civilistico.
L’Osservatorio istituirà anche un numero verde specifico a cui le vittime potranno rivolgersi. Per richiedere una prima consulenza, è possibile compilare il form sottostante.