Forze Armate infortunio: indennizzo e risarcimento
Il Testo Unico delle Disposizioni per l’Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, noto come TU 1124/1965, non si applica all’infortunio subito da chi appartiene alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.
Infatti coloro che fanno parte di queste categorie non rientrano tra i soggetti tutelati dall’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Ciò vuol dire che l’infortunio sul lavoro delle Forze Armate trova una tutela particolare e diversa rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori dipendenti.
“Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia“(Decreto Legge n. 11/2009).
In questa guida scopriamo quali sono i diritti e le tutele che possono richiedere gli apparteneti alle Forze dell’Ordine e del Comparto di Sicurezza quando subiscono un danno alla propria salute sul luogo di lavoro.
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Rischio infortunio sul lavoro nelle Forze Armate
I militari nell’esercizio delle loro funzioni sono esposti a elevati rischi. Questi non sono solo quelli tipici delle loro specifiche funzioni ma possono anche riguardare l’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto.
In particolare la capacità cancerogena dell’asbesto è confermata dall’ultima monografia IARC. Essere esposti ai minerali di amianto causa infatti fenomeni infiammatori, che possono sfociare in gravi neoplasie e patologie asbesto correlate.
Se un membro delle Forze dell’Ordine subisce quindi danni alla salute durante le ore di lavoro, ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. Successivamente a questo riconoscimento, si possono ottenere diversi tipi di indennità e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Forze armate infortunio: regolamentazione
Anziché considerare il TU 1124/1965, per le Forze Armate e le Forze di Polizia occorre fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).
Questo TU gestisce infatti le disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare. Si articola in diverse sezioni ed esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia.
In particolare afferma che “l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro, che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni (previsto dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), è assolto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei Carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti“.
Perciò le normali comunicazioni o segnalazioni alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro INAIL o all’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA sono in questo caso sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare. Le procedure da seguire sono stabilite dal Segretario generale della Difesa, sentiti lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori di Forza Armata e i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.
Sarà poi la Direzione generale della Sanità militare a comunicare all’INAIL e all’IPSEMA i dati in suo possesso inerenti agli infortuni e alle malattie del personale militare.
Esclusione dalle tutele INAIL delle Forze Armate
L’esclusione dalla tutela INAIL delle Forze Armate viene considerata spesso una penalizzazione rispetto ad altre categorie di lavoratori.
Proprio per questo motivo, con un emendamento della Legge di Bilancio del 2018, si era tentato di modificare le norme per gli infortuni sul lavoro delle Forze Armate e di Polizia. Il tentativo era quello di provare a far ricadere sul medico legale militare dell’INAIL la competenza sull’accertamento del nesso tra infortunio e lavoro.
Forze Armate infortunio: ruolo del medico legale militare
Per gli infortuni sul lavoro nel settore delle Forze di Polizia, è previsto l’intervento di un medico legale interno.
Tuttavia, in alcuni casi specifici di infortuni extra-lavorativi, può essere coinvolto il medico legale militare. Il suo contributo è, per esempio, fondamentale per decidere un reintegro in servizio o per valutare in maniera ufficiale la gravità di una situazione fisica o psicologica.
Infine, stando al d.p.r. n. 90/2010, per ogni evento considerato di particolare gravità (art. 553), si avvia un’inchiesta interna condotta dalle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza, per stabilire l’entità dei danni.
Risarcimento danni nelle Forze Armate
Durante le missioni, i militari si trovano spesso a contatto con gas tossici o con agenti cancerogeni, come l’uranio impoverito.
L’esposizione a questi fattori di rischio ha causato gravi danni alla salute e patologie tumorali. Approfondisce la situazione di pericolo vissuta dai militari italiani la quinta puntata ONA News “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.
Questi tipi di pregiudizi sono riconducibili a una grave forma di negligenza sul lavoro da parte dell’Amministrazione. Infatti, sebbene il suo compito sia quello di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, a causa di un comportamento omissivo, ha esposto i militari a condizioni pericolose per la salute.
In questi casi il militare ha quindi il diritto di rivolgere all’Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno, subito in seguito all’insorgere della malattia.
Perciò, in base all’art. 2087 c.c., che stabilisce la responsabilità contrattuale tra dipendente e datore di lavoro, l’Amministrazione ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità fisica di chi presta servizio sotto la sua tutela. Deve quindi adottare tutte le misure idonee per prevenire i rischi dell’ambiente di lavoro e quelli derivanti da fattori esterni.
Spetta, però, alla vittima dimostrare di aver subito il danno a causa di precise responsabilità della Pubblica Amministrazione. In altre parole dovrà dimostrare il nesso causale tra la violazione del dovere di diligenza o di applicazione di regole tecniche e l’infortunio subito.
Il ruolo del CTU e quantificazione del danno
La relazione peritale è redatta dal consulente tecnico d’ufficio (CTU). Accerta il danno alla salute e individua il nesso causale tra fatti di servizio e l’evento-malattia.
Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto ad ottenere il doppio risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo.
La valutazione del danno avviene da parte del Tribunale partendo dalla perizia elaborata dal CTU, che accerta la presenza di un danno fisico. Per quantificare l’ammontare del risarcimento si avvale delle Tabelle di Milano, in cui sono indicate le valutazioni (in percentuale) dell’invalidità permanente e dell’inabilità temporanea assoluta. Inoltre è possibile personalizzare il valore del risarcimento in base alle altre tipologie di danni subiti.
Forze Armate infortunio: reparto contenzioso e affari legali
Il VI Reparto contenzioso e affari legali si occupa, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte, di:
- attività consultiva;
- contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- transazioni, accordi bonari, procedure arbitrali, giudizi di responsabilità amministrativa e contabile;
- fase giurisdizionale dei procedimenti volti al recupero di danni erariali;
- liquidare i danni alle proprietà private;
- trattare l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali;
- liquidare risarcimenti danni e le spese per liti imputabili a capitoli di propria competenza.
In altre parole il suo compito è svolgere ogni attività attinente alla materia, afferenti alle competenze delle strutture del Segretariato generale e delle Direzioni generali di cui agli articoli 106 e 113 del Testo Unico. Invece, per tutto quello che è relativo al personale, ne traccia gli indirizzi di carattere generale anche a fini deflattivi.
Questo reparto è retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa (art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001). Inoltre è articolato in uffici che si occupano di diversi ambiti:
- informatica, telematica, tecnologie avanzate e armamenti terrestri;
- lavori e demanio;
- armamenti aeronautici, aero navigabilità e contrattualistica per i materiali di commissariato e di servizi generali;
- armamenti navali e d’infortunistica relativa ad attività regolate dalla NATO e da altri accordi o convenzioni internazionali.
Assistenza legale e tutela dei diritti delle vittime
Osservatorio Vittime del Dovere, insieme all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di esperti, assistono tutte le vittime.
Garantiscono, infatti, una tutela legale e un’assistenza sanitaria gratuite per tutte le vittime del dovere e non solo, al fine di salvaguardare i loro diritti.
Ottenendo il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere è possibile ottenere il riconoscimento della malattia professionale, benefici previdenziali e il risarcimento di tutti i danni.