Risarcimento danno tanatologico: definizione e calcolo
Danno tanatologico può essere definito come il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.
Si tratta di un danno non patrimoniale (ex art. 2059 del Codice Civile) del quale diversi giuristi richiedono il riconoscimento. Infatti questa tipologia di pregiudizio non è universalmente accettata nel suo principio costitutivo e nei suoi effetti civili, soprattutto ai fini del risarcimento.
Possono richiedere l’integrale risarcimento dei danni tutte le vittime che hanno contratto una malattia sul luogo di lavoro. La malattia professionale può essere causata dall’esposizione a fattori di rischio, come gas radon, uranio impoverito e, soprattutto, amianto. Infatti gli effetti cancerogeni dei minerali di asbesto sono confermati anche dall’ultima monografia dello IARC.
In questa guida scopriamo cosa vuol dire danno tanatologico e a chi spetta il risarcimento danno da morte.
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La definizione di danno tanatologico
Il danno tanatologico significato consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute. Questa figura di pregiudizio è di recente formulazione e rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Si può parlare di danno tanatologico in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte. In questo modo si può presumere che la morte sia esclusivamente effetto della lesione subita, escludendo altre eventuali ragioni per il decesso.
Riguardo il concetto di diritto alla vita, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in deroga al generale principio secondo cui, nel nostro ordinamento, risarcibile è non già la lesione in sé di un interesse giuridicamente tutelato (danno evento), quanto piuttosto solo il pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima in conseguenza di detta lesione (danno conseguenza), quello della perdita della vita costituirebbe danno risarcibile ex se nella sua oggettività a favore della persona offesa (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass. 4 marzo 2014, n. 5056).
Il dibattito sul risarcimento del danno: le sentenze
Non esiste una normativa unitaria che riconosce il danno tanatologico e la sua risarcibilità. Nel tempo ci sono state diverse sentenze discordanti.
L’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, dato che il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.
Per esempio la Cassazione civile, Sezione III del 20 novembre 2012 n.20292 ha dichiarato che: “È da escludere la configurabilità del cd. “danno tanatologico” (o da morte) qualora la morte coincida sostanzialmente (come nel caso di specie) con il momento della lesione personale“.
Inoltre la Suprema Corte, con le sentenze San Martino, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).
Il problema del risarcimento danni eredi
L’evento morte causato da una condotta illecita di terzi è generalmente idoneo ad arrecare un danno alla sfera giuridica di due tipi di soggetti: la vittima e i parenti.
Quando l’evento morte produce danni (conseguenza) che riverberano i propri effetti sugli stretti congiunti della vittima, la giurisprudenza suole parlare del danno patrimoniale riflesso. Per quanto riguarda il risarcimento in caso di morte, si distinguono:
- danno da morte iure proprio, che deriva dalla violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci;
- danno da morte iure hereditatis, che consiste nel danno subito dalla vittima primaria dell’illecito e che può essere chiesto dai suoi eredi.
I superstiti del defunto potranno quindi agire in giudizio non solo per danno iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure hereditatis per quelli patiti dal coniuge in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte. Leggi tutto sul risarcimento del danno ai familiari superstiti.
Inoltre vi è un’ulteriore distinzione del danno in: patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale).
Sentenze su risarcibilità del danno tanatologico agli eredi
In relazione all’evento morte, però, è discussa la risarcibilità del danno tanatologico, cioè il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita (relativo alla vittima primaria ma da far valere iure hereditatis da parte dei congiunti).
La giurisprudenza nazionale sembra però escludere la risarcibilità del danno tanatologico. Essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
Infatti, secondo Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350, “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis. Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l’esistenza di un soggetto di diritto“.
Invece la Corte di Cassazione civile, sentenza n. 15706/10 del 2 luglio 2010 dichiara che la lesione dell’integrità fisica con esito letale è configurabile come danno risarcibile agli eredi solo se sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte.
Infine, con la sentenza n. 1361/2014, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte della vittima trasmissibile iure hereditatis agli eredi, ai quali spetterà la liquidazione dei danni.
Come calcolare il danno tanatologico
Per la quantificazione del danno tanatologico è possibile far riferimento alle tabelle formulate dal Tribunale di Milano. Queste, infatti, sono inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale. Sono quindi utili al calcolo danno da morte.
Per il calcolo danno tanatologico, gli importi devono poi essere integrati con un’opportuna personalizzazione dell’ammontare del danno riferita al caso concreto. Si deve quindi tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima del danno, compresa la dimensione temporale e la gravità dell’illecito da cui deriva la morte.
Facendo riferimento per danno tanatologico tabelle, spetterà al giudice, in sede di liquidazione, comprendere i danni morali subiti iure proprio dai parenti della vittima, nonché l’importo dovuto per le sofferenze psichiche subite dalla vittima prima di morire. Pertanto, il giudice dovrà personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni, tenendo conto anche del danno tanatologico, qualora le parti interessate ne facciano specifica richiesta.
Servizi di assistenza medica e legale per le vittime
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