Risarcimento danni da amianto: quali e come ottenerli
Le vittime dell’esposizione all’amianto sul posto di lavoro e negli ambienti di vita hanno il diritto al risarcimento danni amianto.
In questa pagina scopriamo quali sono i risarcimenti amianto previsti dalla legge e come ottenerli. Scopriamo anche quali sono le patologie correlate all’esposizione all’amianto ed i benefici a cui danno diritto.
L’Osservatorio Vittime del Dovere fornisce il servizio di assistenza per la tutela di tutte le vittime.
Risarcimento danni amianto
I lavoratori vittime dell’amianto che hanno contratto una patologia correlata all’esposizione all’asbesto hanno diritto al risarcimento dei danni. Perché questo avvenga è necessario che la patologia contratta sia riconosciuta come malattia professionale. Una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale (contratta dunque sul posto di lavoro) è possibile infatti ottenere la rendita INAIL (per i dipendenti del settore privato o degli enti pubblici privatizzati) o della qualità di vittima del dovere (per i dipendenti del settore pubblico).
La rendita INAIL indennizza il danno biologico subito, a seconda del grado di invalidità riportato e dunque il danno patrimoniale dovuto alla conseguente diminuzione di reddito. Le vittime dell’amianto hanno diritto anche al risarcimento dei danni differenziali, ovvero all’integrale risarcimento dei danni al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute.
Quali sono i risarcimenti danni amianto previsti?
Per vittime amianto risarcimenti previsti dalla legge si distinguono in danni non patrimoniali e patrimoniali. A questi si aggiunge il risarcimento danni amianto eredi defunto, cioè i danni iure proprio subiti dai familiari delle vittime decedute e quelli iure hereditario (ereditati dalla vittima deceduta).
Risarcimenti danni amianto: danni non patrimoniali
I danni non patrimoniali consistono nella sintesi dei vari pregiudizi: danno biologico per lesione all’integrità psicofisica (per sofferenza fisica ed interiore), danno esistenziale (per il peggioramento della qualità della vita), quello morale (per la sofferenza fisica e interiore) e altri eventuali pregiudizi per lesione di diritti costituzionali. Le vittime di danni amianto subiscono un danno biologico già al momento della diagnosi. Tutte le malattie amianto provocano infatti sintomi gravi che impongono chirurgia, chemioterapia e farmaci che provocano effetti collaterali pesanti. Nel caso di mesotelioma, una delle malattie ad esito particolarmente infausto causata dall’esposizione ad amianto, il danno biologico corrisponde purtroppo nella maggior parte dei casi al 100%.
Risarcimenti danni amianto: danni patrimoniali
Il danno patrimoniale è il danno emergente e per lucro cessante a cui hanno diritto le vittime in base al danno biologico riportato.
In caso di decesso, le somme maturate dalla vittima vengono liquidate ai loro familiari, eredi legittimi.
Approfondisci su: Danno emergente e da lucro cessante
Danni iure proprio
I danni iure proprio sono i danni subiti dai famigliari della vittima per la sofferenza subita in seguito alla diagnosi di malattia, durante il decorso della malattia e in caso di esito infausto, a causa della morte del parente.
Danni iure hereditario
I danni iure hereditario sono i danni subiti dalla vittima che vengono ereditati dai parenti stretti che hanno il diritto al risarcimento amianto di tutti i danni a cui aveva diritto la vittima deceduta.
Patologie asbesto correlate
Ma quali sono le patologie asbesto correlate che possono insorgere in seguito all’esposizione lavorativa all’amianto? L’amianto, anche detto asbesto, è un potente cancerogeno. Con il termine amianto, sinonimo di asbesto, si definisce un gruppo di minerali fibrosi. I minerali di amianto sono tutti accomunati dalla capacità di suddividersi in fibre longitudinali con una particolare ratio. Esse diventano via via più sottili fino a rimanere disperse a lungo nell’ambiente. Una volta inalate, o ingerite, danno avvio a gravi processi infiammatori precancerosi.
Tra le malattie correlate all’esposizione all’amianto ci sono infiammazioni e fibrosi quali placche pleuriche, ispessimenti pleurici ed asbestosi. Esse possono evolvere in neoplasie delle vie respiratorie quali mesotelioma pleurico, il tumore della laringe e il tumore del polmone. Sull’eziologia da asbesto del tumore della faringe e della trachea i pareri del mondo scientifico non sono concordanti.
L’amianto non causa solo tumori delle vie respiratorie, ma anche tutti i tipi di mesotelioma conosciuti (mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e della tunica vaginale del testicolo), tumore alle ovaie, esofago, stomaco e colon retto. Per approfondimenti rimandiamo alle monografie dello IARC ed ai Quaderni del Ministero della Salute “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012.
Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -2022
Le malattie asbesto correlate nelle liste INAIL
Le malattie di origine lavorativa causate dall’esposizione all’amianto sono inserite dall’INAIL in appostite liste (in elenco allegato al DPR n. 1124/1965, aggiornato da ultimo dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014). Ogni patologia ha un proprio codice identificativo e sono divise in tre liste. La Lista I include le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. Nella Lista II ci sono le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. La Lista III racchiude le malattie la cui origine lavorativa è considerata possibile.
Lista I dell’INAIL
Nella lista I dell’ INAIL ci sono le infiammazioni da asbesto (asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici) e le neoplasie (tumore delle ovaie, laringe e tutti i mesoteliomi, pericardico, peritoneale, pleurico e della tunica vaginale del testicolo).
Chi contrae una malattia che compare in questa lista ha diritto al riconoscimento della malattia professionale, e quindi, all’indennizzo INAIL, con il diritto all’integrale risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro. La vittima è tenuta soltanto a dimostrare che nell’ambiente di lavoro è presente l’amianto. Si applica infatti il criterio di presunzione legale di origine.
Lista II e III dell’INAIL
Nella LISTA II compaiono il tumore della faringe, quello dello stomaco e quello del colon-retto. In questo caso non vi è la presunzione legale di origine: il paziente che è affetto da una di queste patologie deve dimostrare la loro eziologia professionale per ottenere amianto risarcimento danni.
La lista III comprende solo il tumore all’esofago per cui altresì non si applica il criterio di presunzione legale di origine.
App amianto
Nell’ottica di ottenere la tutela dei diritti legali delle vittime dell’esposizione all’asbesto gioca un ruolo fondamentale la app amianto. Scaricabile qui, permette di segnalare la presenza di amianto nei luoghi di lavoro e di vita migliorando l’efficacia della prevenzione primaria e il raggiungimento della prova di esposizione delle vittime.
Assistenza legale gratuita
Le vittime dell’amianto che hanno contratto una patologia contenuta nella lista II e III dell’INAIL vanno incontro ad un procedimento un po’ più complicato rispetto a coloro che hanno contratto una malattia della lista I. In questi casi l’assistenza legale risulta ancora più importante per ottenere il riconoscimento della malattia professionale.
L’Osservatorio Nazionale Amianto dispone di un pool di avvocati e di medici qualificati che forniscono assistenza legale gratuita per fornire la prima certificazione di malattia professionale e per rispondere legalmente ad un eventuale rigetto da parte dell’INAIL di riconoscimento di malattia professionale.
Fornisce l’assistenza legale gratuita per ottenere, oltre al riconoscimento di malattia professionale, tutti i risarcimenti e i benefici previsti dalla legge.
Per richiedere l’assistenza medica e legale gratuita basta chiamare il numero verde 800 034 294 e contattare lo Sportello Amianto.
Rendita INAIL
Il lavoratore vittima di patologie asbesto correlate ha diritto all’indennizzo INAIL.
Se la lesione biologica va dal 6 al 15% è previsto un indennizzo amianto del danno biologico una tantum. A partire dal 16% viene corrisposta la rendita mensile INAIL.
Nelle patologie incluse nelle liste II e III, come dicevamo più su, è necessario dimostrare l’eziologia professionale della malattia.
Rendita di reversibilità al coniuge e agli orfani
La rendita INAIL di reversibilità spetta ai familiari delle vittime di malattia professionale amianto decedute (art. 85 del DPR 1124 del 65). La reversibilità, che non è da confondere con la pensioen di reversibilità INPS alla quale si cumula, spetta al coniuge (nella misura del 50%), ai figli orfani (nella misura del 20% ciascuno) e se non presenti a fratelli sorelle e genitori della vittima.
Questi importi della rendita in reversibilità non si scomputano nel montante risarcitorio del danno iure proprio, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 30857/2017.
Fondo vittime amianto
I lavoratori vittime di malattia professionale causata dalle fibre di amianto e titolari di rendita INAIL hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto.
Nel 2021 questa prestazione aggiuntiva è pari al 15% della rendita INAIL. Costituisce l’indennizzo dei danni amianto, ovvero una sorta di risarcimento per la vittima, dovuta anche ai familiari che percepiscono la rendita di reversibilità. Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).
In caso di mesotelioma, le prestazioni Fondo vittime amianto, sono erogate anche alle vittime di mesotelioma ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari). L’importo dell’una tantum è pari ad €10.000,00.
Benefici contributivi amianto
I benefici contributivi amianto costituiscono un indennizzo previdenziale, cioè un parziale risarcimento dei pregiudizi alla salute dei lavoratori vittime di esposizione.
Danno diritto alla rivalutazione della contribuzione INPS con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione. Questo calcolo rivalutazione contributiva amianto vale sia per il pensionamento, che per rivalutare i ratei nel caso si sia già in pensione.
Nel caso in cui l’INPS negasse l’accredito dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto alle vittime di malattia professionale asbesto correlata, si deve procedere con il ricorso amministrativo. In caso di rigetto, si potrà procedere con il ricorso al Giudice del lavoro.
Offre assistenza legale gratuita per il riconoscimento dei benefici contributivi, anche in caso di rigetto da parte dell’INPS.
Prepensionamento amianto
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all’immediato prepensionamento per patologia amianto correlata. Questa misura permette il pensionamento anche per coloro che, con l’accredito dei benefici amianto, non raggiungono comunque il diritto a pensione.
Se con i benefici contributivi non si raggiunge il diritto a pensionamento il lavoratore può presentare la domanda di pensione INPS invalidità amianto.
Sulla base della più recente riforma, questo diritto spetta a tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata. I requisiti richiesti sono 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 negli ultimi cinque anni. È necessario presentare la domanda amministrativa all’INPS entro il prossimo 31 marzo 2021.
L’Osservatorio assiste gratuitamente le vittime di amianto nella richiesta del prepensionamento.
Il risarcimento integrale dei danni
Come detto più su, l’indennizzo INAIL ha come oggetto il danno biologico e il danno patrimoniale da diminuite capacità di lavoro. La vittima ha diritto ad un ristoro integrale: al risarcimento del danno morale ed esistenziale e quindi all’ottenimento del danno differenziale.
Per ottenerlo la vittima deve dimostrare che ci sia stata un’esposizione professionale ad amianto priva di cautele, ovvero la violazione delle regole cautelari da parte del datore di lavoro. Bisogna inoltre dimostrare che tali violazioni abbiano abbreviato i tempi di latenza della malattia o ne abbiano aggravato l’entità. In caso di morte, si dimostrerà che hanno abbreviato il periodo di sopravvivenza della vittima.
Risarcimento dei danni in caso di mesotelioma
In caso di mesotelioma, che tra le malattie asbesto correlate è la più aggressiva e ad esito quasi sempre infausto, la lucida consapevolezza di sapere di morire (danno catastrofale) e la radicale modificazione della vita, provocano gravi pregiudizi morali ed esistenziali. Questi riguardano anche la famiglia della vittima. Oltre al risarcimento dei danni diretti per esposizione ad amianto di natura domestica, e dei danni iure hereditario hanno diritto al risarcimento dei danni per la lesione del rapporto parentale, del legame affettivo e della serenità familiare. In caso di morte del congiunto diventa lesione al legame affettivo e per la perdita del legame parentale.
In questo contesto il danno biologico è massimo, compresa la sofferenza fisica e morale, e le ripercussioni sui progetti di vita. Si assume quindi la risarcibilità del cosiddetto danno biologico terminale (è possibile consultare i risultati della commissione d’inchiesta sui rischi di amianto e altri cancerogeni e il VII Rapporto Renam sui mesoteliomi).
L’Associazione ha istituito il servizio di assistenza psicologica gratuita online. Il gruppo degli psicologici, guidato dal Prof. Francesco Pesce, esiste proprio allo scopo di poter rilevare le lesioni e i danni psicologici, psicobiologici, morali ed esistenziali. Il servizio non è aperto solo alle vittime di mesotelioma, ma a tutte le vittime di a malattie asbesto correlate.
Risarcimento del danno differenziale
Per la quantificazione del danno subito il criterio è quello di personalizzazione del danno integrale subito.
Il danno differenziale è calcolato facendo la differenza tra il danno integrale e quello biologico indennizzato dall’INAIL.
In caso di decesso, sia gli indennizzi che il danno differenziale, devono essere liquidati agli eredi legittimi. Questi ultimi hanno due possibilità di azione: la costituzione di parte civile nel procedimento penale, per il reato di omicidio colposo; oppure l’azione presso il Giudice del lavoro.
Quest’ultima azione è preferibile, perché ha maggiori chance. Infatti l’onere probatorio, in particolare sul nesso causale, è più agevole rispetto al procedimento penale.
Leggi anche: Risarcimento del danno tanatologico
A quanto ammontano i danni non patrimoniali?
La quantificazione dei danni non patrimoniali deve dunque partire dal calcolo del danno biologico.
Tutti i pregiudizi devono essere risarciti, anche quelli esistenziali legati alla «gravità delle conseguenze del non poter più avere capacità di procreazione e di vita sessuale, di fare sport e/o altre analoghe attività e, in sintesi, di avere una normale vita di relazione così come gli altri (…) coetanei», attraverso l’uso «di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale (…) perfettamente conforme all’insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08» (Cass. SS.UU., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015)».
Tra i danni morali ed esistenziali si riconosce il danno catastrofico, diritto di credito trasmissibile jure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).
Approfondisci su: Tabelle di Milano
Danno non patrimoniale ai familiari
I familiari del lavoratore malato e/o deceduto hanno diritto al risarcimento dei danni spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi. Questo senza che possano essere sottratte somme in relazione alla erogazione della rendita di reversibilità.
Hanno diritto oltre al risarcimento dei danni biologici, dunque a quelli psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione e/o perdita del rapporto parentale e famigliare.
I termini in caso di morte sono di 10 anni dall’evento, per la responsabilità contrattuale e di 14 anni se si fa valere quella extracontrattuale.
Tuttavia è preferibile interrompere la prescrizione entro i 5 anni dalla morte, ovvero dalla malattia del congiunto (nel caso non ne abbia determinato la morte).