Fondo e indennizzo per le vittime di violenza
Le vittime di violenza, in particolare quelle di stalking, possono chiedere il risarcimento dei danni in sede civilistica e il risarcimento dei danni in sede penalistica (tramite la costituzione di parte civile nel processo penale).
I danni possono essere di natura patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) o non patrimoniale. In quest’ultima categoria sono compresi il danno fisico o biologico, il danno morale e il danno esistenziale.
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Come tutelare le vittime di violenza
Le vittime di violenza di genere subiscono varie forme di violenza. Infatti, oltre a quella fisica o di natura sessuale, esiste anche la violenza psicologica. Per questo motivo una vittima è chiunque subisca atti persecutori (stalking), violenza sessuale, minacce e molestie.
Tutti questi reati possono anticipare l’omicidio. Per questo è importante che, in primo luogo, la tutela sia preventiva. Ciò significa che si utilizza lo strumento penalistico come dissuasivo e di interdizione preventiva.
In altri termini, è necessario che la normativa penale e tutti gli altri strumenti tecnico giuridici, siano tali da permettere l’interdizione di queste condotte. Infatti, serve a poco reprimere o tentare di reprimere quando il reato si è già verificato. Si pensi alla lesione o all’omicidio. Ormai l’effetto, ovvero la lesione, si è verificata. La tutela in chiave solamente risarcitoria serve a poco, anzi a niente. Per tali motivi, occorre che si agisca in prevenzione e con una efficacia che sia interdittiva.
Il Fondo per le vittime dei reati violenti
Il fondo per le vittime dei reati internazionali violenti è stato istituito dalla legge italiana (legge n. 122/2016) per garantire un indennizzo alle vittime di abusi da parte di soggetti che, essendo nullatenenti, non possono pagare “in proprio” il risarcimento dei danni.
Possono accedervi le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, del reato di caporalato (art. 603-bis – codice penale), ad eccezione dei reati di percosse e lesione personale (artt. 581 e 582 – codice penale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti.
Tutela risarcitoria del fondo per le vittime di violenza
Con il decreto interministeriale del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati stabiliti gli importi degli indennizzi, nelle misure di:
- 50 mila euro, in favore degli eredi, per il delitto di omicidio;
- 25 mila euro per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
- 60 mila euro solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
- 25 mila euro per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
- 25 mila euro per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).
Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, l’indennizzo è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, solo per spese mediche e assistenziali documentate.
Requisiti per ottenere l’indennizzo
Per corrispondere l’indennizzo è necessario che la vittima:
- abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale (tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità);
- non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
- non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- ancora non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11.
Se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto (art. 11), l’indennizzo corrisposto è esclusivamente per la differenza.
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni devono sussistere per gli aventi diritto (art. 11, comma 2- bis).
Diritti vittime di violenza: assistenza legale
L’Avv. Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Vittime del Dovere e dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, assiste tutte le vittime di violenza. Grazie al suo staff di avvocati esperti, psicologi e assistenti sociali, offre assistenza.
L’Osservatorio istituirà anche un numero verde specifico a cui le vittime potranno rivolgersi. Per richiedere una prima consulenza, è possibile compilare il form sottostante.