Benefici contributivi amianto: cosa sono
Le vittime dell’amianto hanno diritto a tutta una serie di benefici previdenziali a seguito del riconoscimento di malattia professionale causata dall’asbesto da parte dell’INAIL. In questa guida scopriamo come funzionano i benefici contributivi amianto e perché sono importanti in materia di lotta al rischio amianto.
L’Osservatorio del Dovere si occupa di diritto del lavoro e tutela legale delle vittime del dovere. Assiste le vittime dell’amianto in tutti gli ambiti legati al diritto del lavoro.
Indice dei contenuti Benefici contributivi: cosa sono? Requisiti Malattie amianto correlate Legge Fornero Tempo stimato di lettura: 5 minuti |
Benefici contributivi amianto: cosa sono?
I benefici contributivi amianto sono maggiorazioni contributive, con moltiplicazione del periodo di esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5. Queste maggiorazioni contributive danno diritto ad un prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione. Raddoppiano quindi i contributi con lo scopo di permettere al lavoratore esposto di andare anticipatamente in pensione, evitando ulteriori esposizioni.
I lavoratori esposti ad asbesto già in pensione hanno diritto alla ricostituzione della posizione contributiva e alla nuova liquidazione della pensione, con la maggiorazione dei ratei.
Benefici contributivi amianto: requisiti
I benefici amianto sono quindi utili sia per maturare anticipatamente il diritto a pensione, sia per aumentare l’importo economico della pensione.
I benefici contributivi prevedono una maggiorazione dell’1,5% in caso di:
- Malattia professionale riconosciuta dall’INAIL (certificato art. 13, comma 7, Legge 257/1992)
- Attività lavorativa svolta nelle miniere o delle cave di amianto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992)
- Esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) per i lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.
Per esempio, se si ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni in esposizione all’amianto, il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà di 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).
Le due fattispecie dell’art 13 della L. 257/92
La legge amianto benefici contributivi a tutela del lavoratore esposto amianto è la L.257/92 e i requisiti sono specificati nei comma 6, 7 e 8 dell’Art. 13.
- Art. 13, comma 6, legge 257 del 1992: per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5.
- Art. 13, comma 8, legge 257 del 1992: il diritto alle maggiorazioni contributive, pari ad 1,5, oppure 1,25 per l’applicazione della più recente normativa, spetta ai dipendenti che hanno svolto attività professionale in esposizione all’asbesto per almeno 10 anni entro il 2 ottobre 2003, in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
- Art. 13, comma 7, legge 257 del 1992: in caso di insorgenza di malattia professionale asbesto correlata riconosciuta all’INAIL, sussiste, sempre e comunque, il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva INPS per effetto dei benefici amianto, con il coefficiente 1,5, utile a prolungare del 50% il periodo di contribuzione, utile per il prepensionamento, e per la maggiorazione dei ratei pensione inps in godimento. Non trova applicazione la soglia di esposizione delle 100 ff/ll e dei dieci anni, che si applicano invece alla fattispecie dell’art. 13, co. 8, legge 257 del 1992.
Malattie da amianto: malattie professionali INAIL della Lista I
L’esposizione ad amianto provoca malattie gravi. Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia – Ed.2022 dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Vittime del Dovere, riporta i dati delle esposizioni attuali e l’allarmante numero di edifici in cui sono ad oggi presenti le fibre di amianto.
L’INAIL riconosce queste infermità e le suddivide in tre liste di malattie professionali.
Nella Lista I sono riportate le patologie la cui origine professionale è ritenuta di elevata probabilità, e sono:
- Asbestosi
- Placche pleuriche e ispessimenti pleurici
- Mesotelioma
- Tumore al polmone
- Cancro della laringe
- Tumore alle ovaie
La norma specifica non fa riferimento ad un particolare limite di grado invalidante e non contiene limiti di soglia. A differenza del riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, che richiede l’esposizione qualificata.
Le patologie inserite nella Lista I delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL, sono assistite da presunzione legale di origine. Ovvero, la sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo determina il diritto al riconoscimento dell’indennizzo INAIL (anche ai sensi di Cass., Sez. lav., n. 30438/2018).
Per ottenere l’indennizzo è necessario il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, anche nell’ipotesi in cui il grado invalidante della patologia fosse ritenuto inferiore al 6% (sempre Cass., Sez. lav., n. 30438/2018).
Quindi, per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali alle vittime di queste malattie, è sufficiente dimostrare la prova della presenza dell’amianto nell’ambiente lavorativo (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16).
Malattie da amianto: Lista II e III delle Malattie Professionali INAIL
Nella LISTA II sono comprese le malattie causate dall’amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, per le quali la vittima deve dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni (rendita e/o indennizzo INAIL, se il grado di invalidità riconosciuto è inferiore al 16%).
La lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Inoltre, l’esposizione ad asbesto provoca una più alta probabilità di contrarre cardiopatie, problemi cardiovascolari e cardiocircolatori, oltre a numerose altre patologie da amianto. In base all’entità del grado invalidante delle malattia asbesto correlata si ha diritto:
- all’indennizzo INAIL in capitale (per inabilità dal 6% al 15%);
- alla rendita (a partire dal 16%).
In caso di decesso della vittima, le prestazioni INAIL sono reversibili al coniuge e ai figli (fino al 18° anno, fino a 21 anni pergli studenti, fino a 26 anni per gli universitari).
Maggiorazione e atti di indirizzo ministeriali
Il Ministero del lavoro ha accertato la sussistenza del rischio amianto nei luoghi di lavoro, attraverso la pubblicazione degli atti di indirizzo ministeriali. Con gli atti di indirizzo, il Ministero conferma che in alcuni luoghi di lavoro c’è stata un’esposizione superiore alle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative. Situazione che si è protratta almeno fino al 2 ottobre 2003 o fino all’inizio delle bonifiche.
Per i lavoratori esposti che hanno prestato attività nei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, è previsto il prolungamento e la maggiorazione della pensione con il coefficiente 1,5 dal 1992 e fino all’inizio delle bonifiche dell’amianto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).
Superamento della soglia delle 100 fibre/litro
Per dimostrare che l’avvenuta esposizione superava la soglia delle 100 fibre/litro – ff/ll di polveri si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, a cui vanno aggiunti poi, anche i dati estrapolati dalla banca dati Amyant INAIL.
In questo modo si effettua il calcolo complessivo dell’esposizione con cui si può dimostrare il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni.
Prepensionamento immediato
La procedura di pensionamento immediato può essere adottata solo se, nonostante l’accredito dei benefici amianto con il coefficiente 1,5, non si matura il diritto a pensione.
Nel complesso, con l’art. 41 bis, D.L. 34/2019, convertito con legge 58 del 2019, e con la successiva Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 permettono di applicare il diritto al prepensionamento a tutte le vittime di malattie professionali asbesto correlate.
Il prossimo termine per le domande è quello del 31 marzo 2022. Se la richiesta dovesse essere presentata dopo tale termine, la domanda verrà esaminata direttamente l’anno successivo, a partire da aprile.
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Cumulo dei benefici
In caso di svolgimento delle attività di cui al punto c), non è possibile cumulare i benefici del DM 27.10.2004 con altri che anticipino il diritto a pensione. Proprio come sancito dall’art. 4 del DM 27.10.2004. Ciò significa che, come per esempio, i benefici per i lavori usuranti, per servizi di confine e per i servizi prestati dai lavoratori portuali, sono soggetti a divieto di cumulo.
Conseguentemente, al momento del pensionamento il lavoratore dovrà scegliere se usufruire degli amianto benefici di cui al DM 27.10.2004 o accedere ai precedenti benefici. Non rientrano nel divieto di cumulo i benefici previdenziali dovuti ad un particolare status del lavoratore o derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale.
Decadenza Inps
Il procedimento giudiziario nei confronti di INPS deve iniziare entro i tre anni dalla fine del procedimento amministrativo.
Nel caso di mancata proposizione del ricorso giudiziario dopo tre anni dalla fine del procedimento amministrativo INPS benefici amianto, non sarà più possibile poter ottenere la rivalutazione contributiva.
Prescrizione dei benefici contributivi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25000/2014 conferma la natura risarcitoria dei benefici amianto e li sottopone ad un termine di prescrizione pari a 10 anni (art. 2946 Codice Civile).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce la consapevolezza del diritto e della sua violazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017).
Di solito, il termine di prescrizione si fa decorrere dal momento della presentazione della domanda INAIL. Tuttavia, le ultime sentenze hanno modificato questo orientamento. Difatti, sono state sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale.
Tutto ciò è accaduto anche grazie all’Avv. Ezio Bonanni, che è riuscito ad ottenere per moltissimi lavoratori esposti il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS.
Benefici contributivi e la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 2243/2023 ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005. Questo termine era stato stabilito dall’art. 47 della L. 326/2003 per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
In questa sentenza del 25.01.2023, in cui si stabilisce anche che non è necessaria la domanda all’INAIL, ci si riferisce in particolare al caso di pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003.
Benefici contributivi amianto e legge Fornero
Per la tutela lavoratori esposti amianto dalla Legge Fornero, oltre le modifiche alla stessa legge Fornero, tra cui quota 100, si può invocare la norma dell’art. l’art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 (convertito in Legge 241/2011).
Questa norma stabilisce che le norme della Legge Fornero non si applicano a coloro che alla data del 31.12.2011 avevano maturato il diritto a pensione.
L’accredito dei benefici contributivi amianto, con il prepensionamento, permette di aggirare la Legge Fornero. Infatti, i benefici amianto danno diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione ad amianto.