Agenti fisici: quali sono e valutazione del rischio
In questa pagina parliamo di agenti fisici e sicurezza sul lavoro. Scopriamo cosa sono e quali sono e quali sono le categorie di lavoratori più a rischio. Tra gli agenti nocivi che possono causare infortuni e malattia professionale oltre alle sostanze nocive infatti ci sono anche gli agenti fisici.
Agenti fisici: cosa sono e perché rappresentano un rischio per i lavoratori
Gli agenti fisici sono fattori ambientali di natura fisica che, se presenti nei luoghi di lavoro in misura significativa, possono rappresentare una fonte di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A differenza degli agenti chimici o biologici, gli agenti fisici agiscono attraverso fenomeni come l’energia meccanica, termica, acustica o elettromagnetica. Proprio per la loro diffusione in numerose attività produttive, è fondamentale conoscerli, valutarne la pericolosità e adottare misure di prevenzione e protezione adeguate.
Le principali tipologie di agenti fisici
Nel contesto della sicurezza sul lavoro, gli agenti fisici maggiormente regolamentati e monitorati sono:
- rumore: presente in molti ambienti industriali e artigianali, può danneggiare l’udito o causare disturbi extrauditivi (cardiovascolari, neuropsichici).
- Vibrazioni: si distinguono in vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (come nell’uso di martelli pneumatici) e vibrazioni trasmesse al corpo intero (come nei mezzi di trasporto pesante).
- Campi elettromagnetici: includono le radiazioni non ionizzanti prodotte da macchinari, saldatrici, antenne e dispositivi medici.
- Radiazioni ottiche artificiali: comprendono sia le radiazioni infrarosse e ultraviolette sia la luce visibile emessa da laser o lampade industriali.
- Microclima: riguarda le condizioni termoigrometriche ambientali (temperatura, umidità, ventilazione) che possono influire sul benessere e la salute dei lavoratori.
- Radiazioni ionizzanti: sebbene normate da un corpo legislativo specifico, sono anch’esse considerate agenti fisici e trattate a parte, date le implicazioni particolari.
- Pressioni anomale: ad esempio, nei lavori in ambienti iperbarici come le immersioni o gli scavi in pressione.
- Ultrasuoni e infrasuoni: meno comuni, ma presenti in ambiti industriali specifici (industrie tessili, impianti ad alta tecnologia).
Strumenti e criteri per la valutazione del rischio
La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici è obbligatoria per ogni datore di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
Essa si basa sull’identificazione delle sorgenti di rischio, sulla misurazione o stima dell’esposizione e sulla comparazione con i valori limite previsti dalla normativa.
Gli strumenti utilizzati variano in base al tipo di agente fisico: fonometri per il rumore, accelerometri per le vibrazioni, radiometri per le radiazioni ottiche, termometri e igrometri per il microclima, ecc.
La valutazione deve essere aggiornata periodicamente o ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, introducendo nuovi macchinari, modificando i turni o cambiando le mansioni.
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008: la normativa quadro
Il Titolo VIII del Decreto Legislativo 81/2008 costituisce la cornice legislativa di riferimento per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. È suddiviso in sei capi, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di agente fisico:
- Capo I – Disposizioni generali: definisce gli obblighi generali del datore di lavoro, le modalità della valutazione del rischio e l’informazione e formazione dei lavoratori.
- II – Protezione dai rischi di esposizione al rumore: stabilisce valori limite di esposizione giornaliera e settimanale, misure tecniche di contenimento e sorveglianza sanitaria.
- Capo III – Protezione dai rischi di esposizione a vibrazioni: specifica le soglie di esposizione e i metodi di calcolo, distinguendo tra vibrazioni mano-braccio e corpo intero.
- IV – Protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: disciplina i limiti di esposizione ai diversi tipi di campo (statici, a bassa e alta frequenza) e le misure da adottare per tutelare la salute.
- Capo V – Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali: impone l’identificazione delle sorgenti, la misurazione dei livelli di radiazione e l’uso di dispositivi di protezione.
- Capo VI – Protezione dai rischi di esposizione a microclima, ultrasuoni, pressioni anomale e altri fattori fisici: meno dettagliato, ma consente di ricomprendere tutti gli agenti fisici non esplicitamente trattati nei capi precedenti.
Ogni capo impone specifici obblighi documentali, di sorveglianza sanitaria e di formazione.
Le malattie professionali correlate agli agenti fisici
Nel sistema di riconoscimento delle malattie professionali, l’INPS e l’INAIL fanno riferimento alla Lista I, che elenca le patologie per le quali esiste una forte evidenza scientifica di nesso causale con determinate esposizioni lavorative.
Per gli agenti fisici, tra le principali malattie riconosciute troviamo:
- per il rumore: ipoacusia da trauma acustico cronico;
- vibrazioni: sindrome da vibrazioni mano-braccio, sindrome di Raynaud secondaria, artrosi del rachide lombare;
- microclima: patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche, soprattutto in condizioni di freddo o caldo eccessivo;
- radiazioni ottiche e ionizzanti: cataratta, lesioni cutanee, tumori cutanei e leucemie (per le ionizzanti);
- campi elettromagnetici: nonostante i dibattiti, ad oggi le evidenze non sono ancora sufficienti per inserire specifiche patologie nella Lista I, ma il monitoraggio continua.
Il riconoscimento di una malattia professionale comporta l’accesso alle tutele assicurative INAIL, compresi indennizzi e prestazioni sanitarie.
Agenti fisici e causa di servizio
Purtroppo per i dipendenti pubblici dei settori non privatizzati e non assicurati con l’INAIL vige ancora una profonda disparità.
Per le malattie professionali incluse nella Lista I dell’INAIL infatti vige la presunzione legale d’origine della malattia. Al lavoratore malato basta quindi dimostrare la presenza dell’agente fisico sul luogo di lavoro per vedersi riconosciuta la malattia professionale.
I dipendenti delle Forze dell’Ordine invece dovranno dimostrare il nesso causale per ottenere il riconoscimento della causa di servizio a cui segui in alcuni casi quello di vittime del dovere.