Causa di servizio e il ruolo dell’avvocato
NEL PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO E QUINDI NELLA CAUSA DI SERVIZIO L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL LAVORATORE. IL RUOLO DELL’AVVOCATO È DECISIVO PER COSTRUIRE IL NESSO CAUSALE, ATTIVARE L’EQUO INDENNIZZO E, QUANDO POSSIBILE, OTTENERE IL RISARCIMENTO INTEGRALE O LO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE.
Causa di servizio e ruolo dell’avvocato
Quando una patologia nasce a causa dell’attività lavorativa si pensa subito all’INAIL. Nel pubblico impiego non privatizzato, però, la tutela segue regole diverse e si concentra sulla causa di servizio. È un percorso che richiede una ricostruzione molto accurata del lavoro svolto e del modo in cui quel lavoro ha inciso sulla salute.
Per ottenere il riconoscimento, infatti, è necessario dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Solo se il nesso causale è dimostrato è possibile ottenere il riconoscimento di causa di servizio e quindi accedere all’equo indennizzo.
L’Avvocato Ezio Bonanni si batte affinché le disuguaglianze tra pubblico impiego non privatizzato e copertura INAIL siano colmate. Come vedremo più avanti c’è stata una svolta importante sancita dalla Corte di Cassazione che riguarda l’onere probatorio in caso di esposizione a determinati agenti, come l’uranio impoverito.
Ruolo dell’avvocato: il nesso causale e l’onere della prova
Nella causa di servizio, il nodo centrale è quindi il nesso causale. Occorre dimostrare che la patologia deriva dal servizio svolto, non solo che è comparsa durante la carriera. Questo passaggio è delicato, perché molte malattie hanno cause multifattoriali, e l’amministrazione tende a chiedere prove solide e coerenti.
Senza una documentazione sufficientemente valida e senza una struttura argomentativa, il rischio è che la domanda venga respinta per insufficienza di elementi.
L’avvocato lavora proprio su questo confine, collegando mansioni, contesto e dati sanitari in un’unica linea causale, sostenibile anche in sede medico-legale.
Cosa fa concretamente l’avvocato nella causa di servizio
L’avvocato ricostruisce la storia di servizio. Mansioni, reparti, sedi, missioni, turni, strumenti utilizzati e rischi concreti vengono ordinati in modo cronologico e documentale. In questa fase l’avvocato individua anche le fonti di prova, come ordini di servizio, relazioni interne, certificazioni, atti amministrativi, testimonianze e documenti sanitari.
Parallelamente, il legale esamina la documentazione clinica, valutando diagnosi, decorso, esami e prognosi. Poi coordina, quando necessario, il supporto di consulenti tecnici e medici legali, perché spesso il nesso causale si dimostra solo con un ragionamento scientifico che venga tradotto in linguaggio giuridico.
La domanda: perché la fase iniziale è decisiva
Nella causa di servizio, una richiesta formulata male può essere respinta, oppure può essere valutata in modo riduttivo. Peggio ancora, può costringere il lavoratore a rincorrere documenti e prove quando ormai il procedimento ha preso una direzione sfavorevole.
L’avvocato aiuta a presentare una domanda completa, con una ricostruzione coerente e con allegati mirati. Inoltre, imposta correttamente la descrizione del rischio, evitando formule generiche.
Questa fase è ancora più delicata quando la patologia emerge dopo molti anni o dopo il pensionamento, perché aumentano le difficoltà nel reperire documentazione e nel ricostruire contesti. Questo è ciò che accade solitamente nel caso di malattie causate dall’esposizione all’amianto che si verificano dopo anni dall’esposizione, come nel caso del mesotelioma.
Il ruolo dell’avvocato: equo indennizzo
Quando la causa di servizio viene riconosciuta, può aprirsi la strada all’equo indennizzo, cioè a una prestazione economica legata alla menomazione subita. Anche qui, però, la tutela non è automatica.
Le criticità più frequenti riguardano la quantificazione e la qualificazione dell’infermità. È possibile che l’amministrazione riconosca il collegamento col servizio ma attribuisca una menomazione ridotta, con un impatto diretto sull’importo. Oppure può riconoscere una sola parte del quadro patologico, lasciando fuori aggravamenti o comorbilità.
L’avvocato controlla la correttezza dell’inquadramento, valuta la congruità della quantificazione e, se necessario, attiva contestazioni e ricorsi.
Vittime del dovere e situazioni di maggior favore
In alcune ipotesi, il quadro di tutela è più favorevole. Questo accade per le vittime del dovere e per i soggetti equiparati, dove entrano in gioco criteri che alleggeriscono l’onere probatorio e riconoscono il “maggior rischio” legato a specifiche attività di servizio.
In questi casi, l’avvocato svolge un ruolo ancora più importante, perché deve inquadrare correttamente la posizione del lavoratore e dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge. Una qualificazione errata può far perdere tutele sostanziali. Al contrario, un inquadramento corretto consente di attivare prestazioni e benefici che altrimenti resterebbero inaccessibili.
Vittime del dovere e criterio probatorio
Per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il riconoscimento della causa di servizio si fonda su un criterio probatorio più favorevole rispetto a quello ordinario. L’articolo 6, comma 3, del DPR 243/2006 introduce infatti un criterio equipollente al nesso di causalità in senso civilistico risarcitorio, che non richiede una prova certa e assoluta, ma una valutazione sostanziale del collegamento tra attività di servizio e insorgenza della patologia.
Questo principio è stato chiarito dalla Cassazione, ordinanza n. di raccolta generale 33307/2024 e n. sezionale 4701/2024 – RGN 821/2022, pubblicata il 19.12.2024, che ha confermato l’equiparazione del criterio della causa di servizio al nesso causale civilistico, in coerenza con la funzione protettiva dell’ordinamento.
Causa di servizio ed esposizione a elementi chimici metallici
La tutela risulta ulteriormente rafforzata nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti. In ordine alla causa di servizio si afferma il principio dell’inversione dell’onere della prova nel caso di esposizione ad elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente ” 4000 Kg/m3), quali il mercurio(Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (1l), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio – come specificato nell’art. 1078 del DPR 90/2010), per i quali, sulla base degli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010.
Causa di servizio ed esposizione a uranio impoverito
Il Consiglio di Stato ha introdotto la presunzione relativa del nesso causale tra esposizione a uranio impoverito e patologie tumorali.
Una decisione attesa da anni che riconosce il rischio professionale specifico per chi ha prestato servizio in contesti ad alto rischio. Come ad esempio missioni internazionali o poligoni di tiro sul territorio nazionale.
Il 7 ottobre 2025 è la data fondamentale per i diritti del personale delle Forze Armate: con le sentenze n. 12, 13, 14 e 15, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che i militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle metalliche hanno diritto a una presunzione relativa del legame causale tra esposizione e insorgenza di tumori. Un principio che cambia radicalmente l’approccio alle cause giudiziarie promosse dai militari malati e dalle loro famiglie.
La presunzione relativa di nesso causale per i militari
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12/2025, 13/2025, 14/2025 e 15/2025, depositate il 07.10.2025, ha affermato l’esistenza di una presunzione relativa di nesso causale tra l’esposizione professionale e l’insorgenza di patologie tumorali.
Secondo tali decisioni, l’articolo 603 del Codice dell’ordinamento militare, come modificato dal decreto-legge n. 228 del 2010, convertito nella legge n. 9 del 2011, ha disciplinato il “rischio professionale specifico” dei militari esposti, prevedendo che la presunzione possa essere superata solo qualora l’amministrazione dimostri una specifica genesi extra-lavorativa della malattia.
Dal riconoscimento amministrativo al risarcimento integrale
Un punto essenziale, anche nella causa di servizio, riguarda la differenza tra indennizzo e risarcimento. La causa di servizio e l’equo indennizzo hanno natura indennitaria. Non sempre coprono l’intero danno subito, soprattutto quando la patologia ha effetti profondi sulla vita, sulla carriera e sulla capacità reddituale.
Quando emergono responsabilità, omissioni, carenze organizzative o violazioni di sicurezza, può aprirsi una tutela ulteriore. L’avvocato valuta se esistano gli elementi per chiedere il risarcimento completo dei danni, anche alla luce della giurisprudenza che ha progressivamente ampliato la lettura dei doveri di protezione dell’amministrazione.
Occorre quindi dimostrare non solo il nesso col servizio, ma anche la colpa o la responsabilità dell’amministrazione, oltre alla quantificazione del danno complessivo.
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Il fattore tempo: perché muoversi presto è un vantaggio
Nelle patologie da servizio il tempo è spesso un nemico, perché più è lontana l’esposizione e più la documentazione può diventare lacunosa e, purtroppo, le energie del lavoratore possono diminuire.
Per questo l’assistenza legale tempestiva è importante: consente di raccogliere documenti quando sono ancora reperibili, di impostare la domanda in modo corretto e di evitare errori difficili da correggere più avanti.
FAQ
Quando conviene rivolgersi a un avvocato?
Il prima possibile, perché la domanda iniziale e la raccolta delle prove determinano spesso l’esito del procedimento.
L’equo indennizzo copre tutto il danno?
No. È una prestazione indennitaria e può non coprire danni morali, esistenziali e patrimoniali.
Se la domanda viene respinta, è finita?
Non necessariamente. Esistono strumenti di contestazione e ricorso, ma servono motivazioni tecniche e una strategia coerente.
Le vittime del dovere hanno tutele diverse?
Sì, in alcune ipotesi il quadro è più favorevole, perché riconosce il maggior rischio legato al servizio e alleggerisce l’onere probatorio.
Assistenza medica e legale per tutte le vittime
L‘ONA – Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di prevenzione e offre assistenza medica e legale gratuita a tutte le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni. Le vittime hanno infatti diritto al risarcimento integrale dei danni (danni patrimoniali e non patrimoniali) e ad ottenere tutti i benefici e gli indennizzi previsti dalla legge grazie al supporto dei nostri avvocati specializzati nella csusa di servizio e status di vittime del dovere e coordinati dall’Avvocato Ezio Bonanni.


