Prescrizione status vittima del dovere: come funziona?

Come funziona la prescrizione per lo status di vittima del dovere?

La prescrizione è un principio fondamentale nell’ordinamento civile e penale di molti paesi, incluso l’Italia. Si tratta di un istituto giuridico che determina la scadenza del diritto di agire in giudizio per far valere un diritto o per perseguire un reato.

In questo articolo scopriamo tutto sulla prescrizione per quanto riguarda lo status di vittima del dovere.

Termini di prescrizione per lo status di vittima del dovere

Anticipiamo già da ora che essendo uno status quello di Vittime del Dovere non è prescrittibile. Ma andiamo con ordine, come funziona la prescrizione?

Decorso un certo periodo di tempo dalla nascita di un diritto o dalla commissione di un reato, l’azione volta a farlo valere o perseguire decade, diventando inefficace.

I termini di prescrizione possono variare da pochi anni per reati minori o azioni civili a decenni, per reati gravi. In Italia i termini sono stabiliti dall’articolo 2946 del Codice Civile per le azioni civili e dall’articolo 157 del Codice Penale per i reati.

Lo scopo è quello di garantire la certezza del diritto e a evitare che le controversie o le azioni penali si protraggano indefinitamente nel tempo.

Lo status di vittima del dovere è prescrittibile?

La sentenza della suprema Corte, sezione lavoro, 17440/2022, definisce la non soggezione a prescrizione dello status di vittima del dovere. Ha ribadito quindi la non prescrittibilità̀ degli status, quindi anche con riferimento alle vittime del dovere.

 “L’imprescrittibilità della pretesa – afferma l’organo supremo della giustizia -, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Così perché questi benefici debbono essere considerati “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.

La decisione verte sul criterio di “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”.

In relazione al fatto che siano stati “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”, spiega l’avv. Bonanni

Sentenza 6215/2022 Cassazione: tutela Vittime del Dovere

L’Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere si è ampiamente battuto per i diritti delle vittime del dovere. Ha ottenuto che le modalità di calcolo della percentuale di invalidità permanente tengano della formula: IC= DB+DM+ (IP-DB). Cioè, l’Invalidità Complessiva è uguale alla somma di Danno Biologico più Danno Morale più la differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico.

Con questa formula, in ordine al danno morale, ai sensi dell’art.4 del DRP 181/2009, occorre tener conto della sofferenza fisica e morale e del turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso. Quindi, con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

Questa importante tutela è stata confermata dalle SS.UU. 6215/22, (Sezioni Unite della Cassazione) anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere. Infatti, con il raggiungimento del 25% queste vittime hanno diritto allo speciale assegno vitalizio e all’assegno vitalizio mensile.

Danno non patrimoniale con l’applicazione del DPR 181/2009

Con l’applicazione di questa normativa, anche in favore delle vittime del dovere, le tutele sono estese perché si deve tener conto anche delle ripercussioni morali ed esistenziali. Queste ultime vanno ben oltre la lesione all’integrità psicofisica.

Quindi, fermo il criterio equitativo, si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009. Infatti, le SS.UU. 6215/2022, nel capo 3.28, ribadiscono questo principio.

Infatti, “Come già sopra evidenziato, inoltre, il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità“. Tanto è vero che le stesse SS.UU 6215/2022, confermano che nel caso in cui ci sia stata una sottovalutazione le commissioni debbano provvedere alla correzione.

Dunque, “i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004“.

Insistono le SS.UU. 6215/2022, tenendo conto del “dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso”.

Quindi, si applica il seguente principio di diritto: “alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”.

“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.

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