Responsabilità precontrattuale e il risarcimento del danno
Cosa si intende per responsabilità precontrattuale? Quali sono gli obblighi di buona fede e i danni risarcibili?
In questa guida scopriamo tutto sulla responsabilità contrattuale, ovvero quella che precede la stipula di un contratto e l’entrata in campo della responsabilità contrattuale.
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Responsabilità precontrattuale: cos’è?
Essa fa parte della responsabilità civile che, oltre alla responsabilità extracontrattuale e contrattuale prevede anche una responsabilità precontrattuale.
La responsabilità contrattuale ricorre quando non vengono rispettati gli obblighi a carico nelle parti, nel processo di formazione di un contratto. Gli eventuali comportamenti dolosi o colposi delle parti in causa sono sanzionabili con le sanzioni proprie del diritto civile, ovvero il risarcimento del danno.
Perché una responsabilità precontrattuale?
La fase preliminare alla stipulazione di un contratto è dominata dalle trattative e dallo scambio di proposte tra le parti, tese al raggiungimento o meno di un accordo. Le trattative possono addirittura concludersi con la revocazione della proposta senza che a carico dei contraenti possano nascere specifiche responsabilità.
Il legislatore ha deciso di garantire una tutela nella fase delle trattative prevedendo specifiche disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. Essi stabiliscono determinati obblighi a carico delle parti nel processo di formazione del contratto, sanzionando gli eventuali comportamenti dolosi o colposi posti in essere in violazione degli stessi.
Quali sono gli obblighi che non devono essere violati?
Gli obblighi che non devono essere violati rientrano in due grandi categorie: gli obblighi di buona fede e gli obblighi di comunicazione.
La violazione di questi obblighi costituisce la responsabilità precontrattuale che se violata dà adito all’obbligo di risarcimento del danno causato. Qui di seguito vediamo nel dettaglio cosa si intende per obblighi di buona fede e obblighi di comunicazione.
Gli obblighi di buona fede
L’art. 1337 c.c. recita: “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
La buona fede di cui parla è quella oggettiva che impone alle parti di comportarsi correttamente sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell’altra parte. Questo per non incorrere in comportamenti, dolosi o colposi, lesivi dell’altrui libertà negoziale. Le parti devono comportarsi “nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie” (Cass. n. 5920/1985).
Cosa significa agire in buona fede?
La giurisprudenza ci viene in aiuto. Essa ha individuato tra le violazioni dell’agire in buona fede precontrattuale: la violazione degli obblighi di chiarezza, di custodia e segreto, di avviso e di informazione incombenti sulle parti.
Infatti sebbene le parti abbiano “in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche future obbligazioni con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dall’esistenza di un giustificato motivo” incontrano il limite “del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo” (Cass. n. 5297/1998).
Gli obblighi di comunicazione
L’art. 1338 c.c. prevede che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
La disposizione codicistica impone alle parti un chiaro obbligo di comunicazione nonché un dovere di accertamento in ordine all’esistenza di eventuali cause invalidanti, facendo sorgere la responsabilità non solo in capo a chi conosceva la causa di invalidità del contratto ma anche in capo a chi “dovendo conoscere” detta causa non l’ha comunicata all’altra parte.
Obblighi di comunicazione e buona fede
La legge tutela i contraenti in buona fede. Afferma infatti che una delle parti agisce senza buona fede violando gli obblighi di comunicazione solo:
“allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini” (Cass. n. 4258/1997; n. 3272/2001).
Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano, infatti, “a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass. n. 5114/2001; n. 16149/2010).
Responsabilità precontrattuale e la sua natura
La responsabilità extracontrattuale è legata alla lesione del dovere generale del neminem laedere. Esso prevede che ognuno debba comportarsi senza cagionare un pregiudizio ad altri. La responsabilità contrattuale consiste invece nel mancato adempimento di quanto previsto in un contratto tra le parti.
Qual è la natura della responsabilità precontrattuale? Secondo alcuni autori essa ha una natura vicina a quella della responsabilità extracontrattuale. Essa infatti “sorge prima che un contratto venga ad esistenza” (Cass. n. 1650/1964), ma si individua “una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto” (Cass., Sez. Un., n. 9645/2001).
Secondo un’altra parte della dottrina l’inadempimento dell’obbligazione di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative sarebbe la violazione del vincolo che si instaura fra le parti a seguito del “contatto sociale” derivante dalle trattative instaurate.
Risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale
Il danno subito consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce:
1) per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto;
2) per avere stipulato un contratto che, senza l’altrui illecita ingerenza, non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse.
In particolare, nei casi di rottura ingiustificata delle trattative o di stipulazione di contratto invalido o inefficace, il soggetto avrà diritto al risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente affrontate (costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative e per la stipulazione del contratto) oltre che della perdita di altre e più favorevoli alternative contrattuali (in tal senso : Cass. 30 luglio 2004, n. 14539; 14 febbraio 2000, n. 1632; 30 agosto 1995, n. 9157; 26 ottobre 1994, n. 8778; 12 marzo 1993, n. 2973).
Dibattito sul risarcimento del danno
La delimitazione dei danni risarcibili nella resposabilità precontrattuale è dibattuta.
Secondo la giurisprudenza prevalente, i danni sarebbero limitati al c.d. “interesse negativo” (derivante dal pregiudizio subito dalla parte per essere stata coinvolta in trattative inutili e aver confidato nella conclusione di un contratto mai stipulato, ovvero per l’aver impiegato risorse ed energie nella conclusione di un contratto invalido o inefficace).
Deve dunque essere risarcito il danno emergente (consistente nelle spese sostenute nel corso delle trattative per viaggi, progettazione, compensi a tecnici, eventuali assunzioni e acquisti di attrezzature, ecc.). Il danno da lucro cessante consiste nella perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi (Cass. n. 3746/2005; 9157/95).
L’interesse differenziale
L’altra parte della dottrina sostiene infatti che l’ambito dei danni risarcibili non dovrebbe essere limitato all’interesse negativo. Oltre al recesso ingiustificato dalle trattative o alla conclusione di un contratto non valido o inefficace, esisterebbe la fattispecie della conclusione di un contratto a condizioni diverse da quello che si sarebbe stipulato in assenza del comportamento in mala fede dell’altra parte.
In questo caso il risarcimento dovrebbe ristorare il pregiudizio subito per il c.d. “interesse differenziale” (l’interesse, a concludere, appunto, un diverso contratto a differenti condizioni).
Onere della prova
Nella responsabilità precontrattuale l’onere della prova sia a carico della parte che si ritiene danneggiata che dovrà provare il dolo o la colpa del danneggiante.